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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.11.2012 36.2012.85

27 novembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,449 parole·~17 min·2

Riassunto

Ricorso irricevibile siccome non emendato. Non si può esigere dal TCA che accetti un ricorso orale o un emendamento orale

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2012.85-86   IR/sc

Lugano 27 novembre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sui ricorsi del 29 ottobre 2012 di

 RI 1    

contro  

le decisioni su opposizione del 16 ottobre 2012 emanate da

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                  A.   Con due scritti (doc. I) trasmessi per lettera raccomandata il 29 ottobre 2012 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni riferendosi a due “Decisioni su opposizione” NP 482-07-954 del 16 ottobre 2012 a lui intimate e segnalando (testualmente) di essere impossibilitato ad “accludere alla presente una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati considerato che fino ad oggi ho ricevuto ben 113 … comunicazioni di diverso tipo, provenienti da 6 … località diverse”. Il signor RI 1 specifica poi quante comunicazioni sono pervenute dalle diverse località della Svizzera al suo indirizzo senza indicarne la data, la natura e l’ufficio di provenienza (tranne che per gli invii da __________ emananti dall’OFAC). Il signor RI 1 ha quindi indicato nel suo scritto raccomandato 29 ottobre 2012 di non allegare nessuna documentazione, neppure in fotocopia, data la quantità.

                                         La documentazione è stata indicata come “a disposizione presso il sottoscritto”. Quale unico allegato il signor RI 1 ha prodotto le decisioni su opposizione 16 ottobre 2012 relative a decisioni formali dei precedenti 18 aprile e 30 luglio 2012 dell’assicuratore malattia CO 1 del gruppo CO 1 concernente arretrati LAMal (premi da giugno ad ottobre e per novembre/dicembre 2011).

                                  B.   Il giudice delegato ha notificato al signor RI 1 l’ordinanza 30 ottobre 2012 con cui ha imposto il completamento dei ricorsi non rispondenti ai criteri minimi della LPTCA e della LPGA. In particolare è stato notificato che:

"  rilevato che i gravami non ossequiano i requisiti di cui all'art. 3 Lptca;

richiamato l'art. 4 Lptca secondo cui se un ricorso non risponde alle condizioni sopra indicate, il Giudice assegna alla parte ricorrente un termine sufficiente per la completazione del ricorso, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito;

considerato che il signor RI 1 non deve necessariamente esplicitare le 113 comunicazioni ricevute e da lui sommariamente ricordate per luogo di spedizione;

che il ricorrente deve indicare al Tribunale se contesta interamente l’importo preteso dall’assicuratore o se la contestazione è parziale (e riferita a quali importi);

che il signor RI 1 deve specificare i motivi per cui non si ritiene (o non si ritiene interamente) debitore della somma pretesa;

che il ricorrente deve poi formulare delle precise conclusioni;

che se il termine qui concesso non sarà rispettato o quanto perverrà non ossequierà le norme di procedura, la procedura verrà stralciata dai ruoli;" (doc. II)

                                         concedendo così al signor RI 1 il termine di legge di 15 giorni (non prorogabili) per completare gli esposti precisando in pari tempo le sue conclusioni e specificando le motivazioni della sua contrarietà alle richieste di incasso da parte dell’assicuratore (doc. II)

                                  C.   Con scritto 7/8 novembre 2012 questa volta intestato “Ricorso” il signor RI 1 si è lamentato, per quel che è dato di comprendere, contro il decreto del precedente 30 ottobre 2012 del giudice delegato allegato in fotocopia, specificando semplicemente la sua contestazione dell’intero importo preteso dall’assicuratore (senza precisarlo) indicando la sua impossibilità a specificare in forma scritta “i motivi per cui non mi ritengo debitore” (doc. III). In conclusione il signor RI 1 ha invocato (in grassetto maiuscolo) il diritto di essere sentito, precisando che solo a quel momento gli sarebbe stato possibile “presentare – dimostrare – spiegare – ogni singolo – elemento – motivo – ragione – che entrano in linea di conto per la soluzione di questo contenzioso”.

                                  D.   Il giudice delegato si è rivolto al signor RI 1 con una lettera del 12 novembre 2012 con cui ha precisato quanto segue:

"  ricevo il Suo scritto 7 novembre 2012 con cui postula di essere sentito per “presentare – dimostrare – spiegare – ogni singolo – elemento – motivo – ragione – che entrano in linea di conto … .”

Osservo semplicemente che esiste un diritto di essere sentito, che è proprio salvaguardato dal decreto di completamento del ricorso che le è stato notificato il 30 ottobre 2012.

Non esiste invece un diritto al completamento orale in sede di udienza.

A norma dell’art. 6 CEDU esiste un diritto ad un’udienza ma quando il gravame sia in sé ricevibile e non per sanare un ricorso che non lo è.

In altre parole la forma esatta dalla legge per aggravarsi contro provvedimenti di assicuratori sociali soggetti ad impugnativa al Tribunale cantonale delle Assicurazioni è la forma scritta. In tale forma deve essere completato un ricorso che non ossequi i presupposti di legge.

La invito a volere completare il suo esposto come al decreto 30 ottobre 2012 in difetto di che non sarà possibile entrare nel merito del gravame che sarà dichiarato irricevibile. Le rammento che il termine di legge di 15 giorni è perentorio e non prorogabile." (doc. IV)

                                         All’invito espresso prima della scadenza del termine concesso con il decreto di completamento il signor RI 1 ha reagito il 21 novembre 2012 producendo la lettera del precedente 12 novembre 2012 del giudice delegato e precisando quanto segue:

"  Paragrafo 1

Mi rifaccio esattamente al diritto di essere sentito, non avendo nessuna altra possibilità materiale di dimostrare quanto io ritengo di far conoscere.

Paragrafo 2

A cosa serve altrimenti una "udienza" se non si può esternare oralmente le proprie ragioni?

Paragrafo 3

Se non posso illustrare (purtroppo in questo caso solo verbalmente) le motivazioni del mio ricorso, il "gravame" non sarà mai ricevibile. Di conseguenza, il ricorso cessa di essere un ricorso e quindi nulla potrà essere sanato.

Paragrafo 4

Come avevo specificato nella mia del 07 novembre 2011, la via della forma scritta non è percorribile per oggettive difficoltà materiali.

Paragrafo 5

L'unica mia possibilità di illustrare il mio esposto è la forma verbale, per le ragioni illustrate nei paragrafi precedenti.

Inoltre sono ben entro i 15 giorni del termine di legge in quanto il 07 novembre 2012 – data della mia lettera – non oltrepassa la scadenza." (doc. V)

                                         Non sono state acquisite altre prove.

                                         in diritto

                                   1.   La presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                   2.   Avverso le decisioni rese su opposizione da parte dell’assicura-tore malattia, nell’ambito della copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie, è data facoltà di impugnativa al Tribunale cantonale delle Assicurazioni del cantone di domicilio dell’assicurato come prevedono gli art. 56 a 58 Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA qui di seguito). Il ricorso va presentato entro 30 giorni dall’intimazione della decisione su opposizione (art. 60 LPGA). L’art. 61 LPGA ricorda come la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale ma pone delle regole di procedura minime che il diritto procedurale cantonale deve ossequiare, ossia:

                                         a.   deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;

                                         b.   il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;

                                         c.   il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;

                                         d.   il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;

                                         e.                                                                             se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all’udienza;

                                         f.    deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;

                                         g.   il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento;

                                         h.   le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall’indica-zione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;

                                         i.    le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

                                         Come evidenziato per la lettera b. il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune, avvertendo, che in caso di inosservanza, non si entrerà nel merito del ricorso.

                                         Le norme cantonali che reggono la materia, ossia la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle Assicurazioni del 23 giugno 2008 prevede, all’art. 3 concernente l’atto di ricorso, che lo stesso deve essere redatto in lingua italiana e contenere copia della decisione impugnata, una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente. La norma successiva (art. 4) al capoverso 3 impone al Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, di ritornare l’atto al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito. Per l’art. 5 LPTCA, dopo avere esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritrasmesso al Tribunale, il Giudice delegato ne intima copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta, al quale va allegato l’incarto completo. L’atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti prescritti per il ricorso.

                                         La procedura impone poi che l’autorità amministrativa formuli nell’atto di risposta tutte le sue eccezioni di ordine o di merito, riservate quelle diversamente regolate a livello federale, al giudice (art. 8) è data facoltà di ordinare (eccezionalmente) un “ulteriore scambio di allegati”.

Alla luce delle norme esposte, interpretate nel loro senso letterale e nell’ottica dello scopo che la legge si prefigge, è fuori discussione che un ricorso possa essere interposto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni diversamente che in forma scritta. Se fosse ammessa la forma orale non vi sarebbe spazio per un ulteriore scambio di “allegati”, per l’esame del giudice delegato relativo alla ricevibilità del gravame ed all’imposizione della medesima forma del ricorso per la risposta dell’assicuratore cui va annesso l’intero incarto. La richiesta di potere esporre oralmente le ragioni del ricorso, le motivazioni e le conclusioni non può conseguentemente essere accolta e ciò, come vedremo, non solo alla luce dell’interpretazione delle norme cantonali.

                                         L’ordinanza, alla LPGA, all’art. 10, prevede, dal canto suo, la possibilità di far capo alla forma orale limitatamente all’opposizione alla decisione formale. La norma prevede testualmente:

                                         1L’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

                                         2L’opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:

                                         a.   impugnabili per opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza o alla restituzione delle stesse;

                                         b.   emanate da un organo d’esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47–51 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

                                         3In tutti gli altri casi l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.

                                         4L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.

                                         5Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

                                         Per le altre procedure deve essere utilizzata la forma scritta. Il rifiuto, motivato con l'impossibilità oggettiva del ricorrente di presentare un ricorso in forma scritta, è quindi del tutto inaccettabile. Il signor RI 1 non ha rispettato la forma necessaria ed imposta dalla procedura come vedremo anche nelle considerazioni che seguono.

                                   4.   La procedura cantonale prevede che il ricorso debba contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. La norma, come visto, è ripresa quasi letteralmente dall’art. 61 litt. b LPGA a proposito della quale la dottrina si è chiaramente espressa in merito alle condizioni di forma. In particolare Ueli Kieser: ATSG Kommentar, 2. edizione, 2009, Schulthess Juristische Medien, Zurigo, Basilea e Ginevra, a pagina 772 no. 43 precisa che la forma scritta non è espressamente indicata quale obbligo a livello delle norme federali, egli rileva comunque:

"  Art. 61 lit. b ATSG geht nicht ausdrücklich von der Schriftlichkeit des Verfahrens aus, setzt diese jedoch voraus. Jedenfalls müssen der Anfechtungswille und die zusätzlichen schriftlich bekundet werden (vgl. BGE 116 V 356), was nicht ausschliesst, dass – gestützt auf eine entsprechende Vorschrift des kantonalen Rechts – eine Beschwerde mündlich erhoben und von einer Berichtsperson protokollarisch festgehalten wird (vgl. zur Frage auch *Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialverischrungsgericht, 142)."

(sottolineatura del redattore)

Dal canto suo Barbara Kobel, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2 edizione, Editori Ulrich Meyer e Brigitte Pfiffner Rauber, Schulthess Juristische Medien, 2009, a pag. 194 e 195 evidenzia come:

"  „Die Bundesrechtssprechung des EVG zu den früheren, mit der regelung in Art. 61 lit. b ATSG übereinstimmenden Vorschriften des Bundessozialvericherungsrechts leitete aus deren Formulierung ab, dass der Beschwerdewille schriftlich bekundet werden müsse … . In der Erstauflage (del Commentario Zünd alla legge di procedura zurighese relativa alle assicurazioni sociali, ndr) wurde die Frage diskutiert, ob die bundesrechtlich verlangte schriftform auch dadurch gewahrt werden könne, dass eine mündliche Erklärung des Beschwerdewillens zu Protokoll genommen werde … In der revidierten Fassung von §20 wurde erstazlos gestrichen aufgrundder Überlegung, dass Art. 61 lit. b ATSG( implizit) die Schriftform von Beschwerden verlange … Damit wurde die Frage nach Zulässigkeit des mündlich geässerten und daraufhin verkundeten Beschwerde- oder Klagewillens obsolet“

La forma scritta é quindi imposta non solo per l’interpretazione delle norme cantonali di procedura ma anche dalla interpretazione della LPGA.

                                   5.   La dottrina conviene che le esigenze formali del ricorso siano decisamente ridotte. Quo al contenuto del gravame, alle motivazioni ed alle conclusioni giuridiche, lo scopo della formulazione delle stesse da parte del ricorrente è precisato da Kieser (op.cit. pag. 773, no. 45) che ricorda come:

"  Darstellung des Sachverhalts: Die geforderte gedrängte Sachverhaltsdarstellung soll es der Gerichtsinstanz ermöglichen, Klarheit darüber zu erlangen, worum es beim Rechtsstreit geht. Die Sachverhaltsdarstellung kann sich auf wenige Sätze beschränken, weil im Rahmen der Beschwerdeantwort die Akten, aus denen sich der Sachverhalt gesamthaft ergibt, ohnehin einzureichen sind. Eine ausführlichere Darstellung drängt sich dort auf, wo die Beschwerde führende Partei Mängel in der Abklärung desselben vorbringt. Dies stellt eine Auswirkung des Rügeprinzips dar; das kantonale Versicherungsgericht hat sich nämlich grundsätzlich nur mit den von der Partei vorgebrachten Rügen zu befassen. Als Rügen werden dabei die konkreten Einwände gegenüber dem angefochtenen Einspracheentscheid angesehen, wobei auch die tatsächlichen Einwände erfasst sind (vgl. *Kölz/Häner, N 113).

… Rechtsbegehren: Das Rechtsbegehren stellt den Antrag dar, der beinhalten muss, wie der angefochtene Entscheid abzuändern ist Vorausgesetzt ist mithin, dass der Wille der Beschwerde führenden Partei erkennbar wird, die sie betreffende Rechtslage zu ändern (vgl. *Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 133). Das Rechtsbegehren muss nicht ausdrücklich formuliert sein, sondern kann auch der Begründung der Beschwerde entnommen werden.

… Begründung: Aus der Begründung der Beschwerde muss erkennbar werden, weshalb der Sachverhalt oder dessen rechtliche Zuordnung unzutreffend sind. Dabei müssen jedoch nicht die richtigen Rechtssätze oder überhaupt eine Rechtsnorm angerufen werden (vgl. *Kölz/Häner, N 603). Eine ausreichende Begründung fehlt nach der Rechtsprechung dort, wo bei der Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid ausschliesslich eine Auseinandersetzung mit den materiellen Fragen erfolgt (vgl. BGE V 335)."

                                   6.   In concreto il ricorrente non ha espresso motivi per cui il pagamento preteso dall’assicuratore non sarebbe dovuto (pagamento già effettuato? Prestazione non beneficiata? Errore dell’assicura-tore? Non esistenza della copertura?), non sono espresse chiare e sufficienti conclusioni e neppure sono riportati adeguatamente i fatti. Il ricorrente non dice assolutamente nulla in merito. L’esposto del 29 ottobre 2012 non era manifestamente ricevibile.

                                   7.   Il giudice delegato, conformemente alla LPTCA ha ordinato il completamento dell’esposto, nel termine (congruo) fissato dalla norma cantonale in maniera assolutamente perentoria. Il termine di 15 giorni non è prorogabile secondo la procedura. Questa  norma riprende i precetti di quella federale. Il diritto al completamento dell’esposto di ricorso deriva dal divieto di un formalismo eccessivo (su questi aspetti si veda Kieser, op. cit. pag. 774 no. 52).

                                   8.   In concreto il ricorrente non ha assolutamente corretto il suo ricorso, si è limitato a dire che contestava interamente le pretese dell’assicuratore senza specificarne le ragioni, dichiarandosi impossibilitato a farlo. Non va qui dimenticato che la natura della procedura in discussione, ossia le pretese di pagamento di premi per diversi mesi, non era tale da rendere impossibile ad una persona normalmente dotata, anche se non giurista, di indicare in breve i fatti, di motivare l’opposizione al pagamento delle pretese dell’assicuratore, e di specificare delle conclusioni ancorché non formali ma purché chiare e sufficientemente esplicite. Se il modo preteso dal signor RI 1 per impugnare le decisioni della CO 1 del 16 ottobre 2012, ossia la richiesta di indire un’udienza nel corso della quale rendere a verbale la sua impugnativa, rispettivamente presentarsi allo sportello del Tribunale cantonale delle Assicurazioni per far verbalizzare un suo ricorso, dovesse essere ammesso il giudice dovrebbe trascorrere probabilmente la sua giornata a sentire persone in udienze (senza controparte verosimilmente) per redigere al loro posto dei ricorsi (quali verbali d’udienza) sui quali poi dovrebbe essere chiamato ad esprimersi dopo avere interpellato, conformemente a procedura, l’assicuratore. Non è questo lo scopo che il legislatore si è prefissato come visto in precedenza.

                                   9.   Il decreto di completamento del ricorso serve per permettere di sanare un gravame, per renderlo conforme alla procedura. Le esigenze sono davvero limitate. Il lavoro non può essere implicitamente delegato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni mediante l’audizione del ricorrente e la formalizzazione del gravame in un verbale d’udienza.

                                         Il signor RI 1, nel termine concesso, non ha minimamente ossequiato l’invito del giudice delegato di completare i ricorsi. I suoi esposti, uguali nel loro tenore, sono del tutto insufficienti come detto. I pretesi complementi non hanno portato nessun chiarimento, nessun complemento di informazione circa le motivazioni e le conclusioni dell’assicurato. Gli stessi non possono conseguentemente essere trasmessi all’assicuratore per una confacente presa di posizione (risposta di causa) e non possono di riflesso neppure essere oggetto di un giudizio di merito. Il giudice si vedrebbe costretto a porsi nei panni del ricorrente per sollevare le obiezioni od eccezioni alle pretese di pagamento dell’assicuratore, questo non è il suo compito. Al giudice, lo si ripete, non si può imporre implicitamente di sollevare gli argomenti di ricorso e di deciderli successivamente.

                                         Ne consegue che i due ricorsi del signor RI 1 sono conseguentemente irricevibili, e la procedura va stralciata. Nonostante la palese superficialità dell’agire del ricorrente, che neppure di fronte al decreto di completamento e ad un successivo scritto del Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha avuto la compiacenza di ossequiare la procedura volendo imporre la sua scelta, si prescinde eccezionalmente dal carico di congrua tassa di giustizia e spese. Il signor RI 1 è comunque avvisato pro futuro.

                                         L’assicurato viene esplicitamente informato ed avvisato del suo diritto di ricorrere, contro il presente, al Tribunale Federale, come alle avvertenze contenute nel dispositivo che segue al punto 3, nel termine di 30 giorni dalla presente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   I ricorsi sono irricevibili.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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