Raccomandata
Incarto n. 36.2012.78 TB
Lugano 6 febbraio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2012 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 settembre 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. Il 28 dicembre 2011 (doc. A6) RI 1, 1954, ha compilato l'apposito formulario per la richiesta di riduzione dei premi di cassa malati per l'anno 2011 per sé e per la moglie __________, 1954, e l'ha consegnato all'Agenzia comunale AVS del Comune di __________, dove era domiciliato, la quale il 30 dicembre 2011 ha attestato che i richiedenti sono arrivati nel Comune il 1° luglio 2011, in provenienza da __________.
L'Agenzia comunale AVS ha quindi spedito questo formulario all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone __________, che l'ha ricevuto il 5 gennaio 2012 (doc. A6).
1.2. Con decisione del 16 marzo 2012 (doc. A7) il predetto Istituto ha respinto la richiesta di riduzione dei premi dei coniugi RI 1, siccome competente per decidere su tale diritto era il Cantone in cui l'assicurato era domiciliato al 1° gennaio 2011, quindi non il Cantone __________ e l'ha informato che, pertanto, avrebbe potuto rivolgersi al Cantone in cui era domiciliato il 1° gennaio.
1.3. A richiesta dell'assicurato, il 28 marzo 2012 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona gli ha inviato il formulario di richiesta dei premi dell'assicurazione malattia per il 2011, che l'interessato ha compilato e ritornato al preposto Ufficio il 3 aprile 2012 (doc. A3), accompagnandolo con uno scritto (doc. A4) in cui ha spiegato di avere già inoltrato la richiesta entro i termini nel Cantone __________ essendovi domiciliato dal 1° luglio 2011, ma che tale domanda doveva invece essere formulata nel Comune in cui aveva il suo domicilio all'inizio dell'anno.
1.4. Con decisione del 23 aprile 2012 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di riduzione dei premi, giacché le motivazioni addotte non sono state ritenute sufficienti come giustificanti la concessione retroattiva del diritto al sussidio.
Il reclamo del 21 maggio 2012 (doc. A2) in cui l'assicurato ha rilevato di avere problemi finanziari dall'autunno 2011 e di essersi già rivolto al suo (attuale) Comune di domicilio senza sapere che, invece, egli doveva rivolgersi al (precedente) Comune in cui era domiciliato al 1° gennaio 2011, è stato respinto con decisione su reclamo del 4 settembre 2012 (doc. A1), in cui la Cassa ha ribadito la negligenza dell'assicurato (art. 55 cpv. 2 LCAMal).
1.5. Con ricorso del 25 settembre 2012 (doc. I), completato il 1° ottobre 2012 (doc. III), RI 1 ha rilevato di avere già inoltrato l'apposita richiesta di riduzione dei premi presso l'Agenzia AVS del Comune di __________ dove, a quel momento, ossia il 28 dicembre 2011, era domiciliato. Questo Comune, però, non l'ha informato che la sua richiesta doveva in realtà essere inoltrata presso la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona, ma ha accettato il suo formulario senza contestazioni e l'ha inoltrato all'autorità competente, che ha poi reso la decisione di rifiuto.
Il ricorrente ha quindi osservato che se v'è stata una negligenza, essa è semmai da attribuire unicamente al Comune __________ di domicilio, che non l'ha debitamente informato sulla sua incompetenza a decidere nel suo caso.
L'assicurato ha pertanto chiesto la concessione del diritto alla riduzione del premio LAMal per l'anno 2011.
1.6. Nella risposta del 24 ottobre 2012 (doc. V) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore (retroattivamente) delle modifiche alla LCAMal ed al RLCAMal portanti sul sistema di calcolo del diritto alla riduzione del premio LAMal.
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla riduzione del premio di cassa malati) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le recenti modifiche non sono qui applicabili. Ne consegue che gli articoli della LCAMal e del RLCAMal citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2011 (STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012).
nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito determinante non supera i Fr. 20'000.-.
L'art. 81a cpv. 1 LCAMal, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2010 (pubblicato sul BU 9/2010 del 9 febbraio 2010), prevede che a partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
"a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;
c. le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.".
Per l'art. 81a cpv. 2 LCAMal, in deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.
Giusta il nuovo art. 81b LCAMal del 13 dicembre 2010, pubblicato il 4 febbraio 2011 nel BU 5/2011, ma in essere retroattivamente dal 1° gennaio 2011 (STCA 36.2010.126 del 22 marzo 2011),
" 1 Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:
a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;
c. le persone sole il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.
2 In deroga all'art. 28 cpv. 1, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30 aprile 2011.".
L'art. 29 cpv. 2 LCAMal prevede:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600'000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.-;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80'000.-;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.- cadauno.".
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 19 ottobre 2010 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 58/2010 del 19 novembre 2010) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto Esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46, 48 e 81a LCAMal.
2.3. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. A norma dell'art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza.
Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 10 cpv. 1 RLCAMal prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli ufficiali, che sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari della riduzione del premio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza (cpv. 2). L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale (cpv. 3).
Per l'art. 11 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.".
Secondo l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza federale concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM; RS 832.112.4), se l'assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi.
Per l'art. 8 cpv. 2 ORPM, il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell'articolo 65a (riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore di assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia) lettere a e b LAMal, il cui nesso concreto con un determinato Cantone passa a un altro Cantone.
Secondo l'art. 3 LAMal,
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può estendere l'obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.".
L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa in proposito che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all'articolo 3 della legge.
Giusta l'art. 23 cpv. 1 CC, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.
L'art. 23 cpv. 2 CC prevede che nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
A norma dell'art. 23 cpv. 3 CC questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
2.4. Nel caso di specie dagli atti (doc. A6) emerge, e lo stesso ricorrente lo afferma (doc. A4), che egli è partito dal Cantone Ticino il 30 giugno 2011 e che dal 1° luglio 2011 è domiciliato ad __________.
L'assicurato non contesta, quindi, di essere stato domiciliato nel Cantone Ticino il 1° gennaio 2011.
Pertanto, in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 ORPM, competente per decidere circa il diritto al sussidio per l'anno 2011 è il nostro Cantone.
A giusta ragione, dunque, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone __________ si è dichiarato incompetente per pronunciarsi sulla richiesta dell'assicurato del 28 dicembre 2011 di riduzione dei premi e l'ha respinta il 16 marzo 2012 (doc. A7).
2.5. Il 3 aprile 2012 (doc. A3) il ricorrente, ottenuto l'apposito formulario direttamente dalla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona (doc. A5), l'ha compilato e gliel'ha ritornato, accompagnandolo di uno scritto (doc. A4) con cui ricordava di avere già inoltrato la richiesta per l'anno 2011 presso il Comune __________ dove è domiciliato, ma è emerso che questo Cantone era incompetente per decidere sul suo diritto alla riduzione dei premi, perciò la domanda in Cantone Ticino è stata formulata in ritardo.
In virtù dei citati art. 28 cpv. 2 LCAMal ed art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio. Pertanto, la richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nell'aprile 2012 è di per sé tardiva. Essa doveva infatti essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2011), ovvero entro il 31 dicembre 2010.
Nemmeno possono tornare applicabili gli art. 11 cpv. 1 lett. b e lett. c RLCAMal, dato che l'assicurato non si è stabilito nel Cantone ad anno inoltrato ma, al contrario, ha lasciato il Ticino durante l'anno 2011.
La situazione concreta del ricorrente potrebbe invece rientrare nelle casistiche enumerate all'art. 31 RLCAMal su rinvio dell'art. 11 cpv. 1 lett. d RLCAMal, secondo cui gli assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.
Al riguardo, con il reclamo del 21 maggio 2012 (doc. A2) il ricorrente ha segnalato alla Cassa di compensazione che i suoi problemi finanziari sono sorti nell'autunno 2011, dando comunque su questo aspetto versioni diverse e contrastanti. Infatti, con il ricorso (doc. III) ha osservato che da metà 2011 era "disoccupato" e non percepiva nessuna indennità di disoccupazione essendo stato, negli ultimi anni, un lavoratore indipendente.
La diminuzione delle entrate dell'assicurato sarebbe dunque avvenuta nel corso dell'anno per il quale il ricorrente ha chiesto l'aiuto dello Stato (art. 11 cpv. 1 RLCAMal) perciò, a livello puramente teorico, potrebbe rientrare in uno dei casi di applicazione dell'art. 31 lett. m RLCAMal, sostenendo di avere subìto un'importante diminuzione del reddito netto da attività indipendente nel 2011, senza però che la Cassa abbia operato verifiche, non essendo entrata nel merito dell'art. 31 RLCAMal.
In conclusione, se, dunque, l'insorgente avesse effettivamente chiesto il diritto alla riduzione del premio LAMal entro il 31 dicembre 2011, stante le considerazioni che precedono egli potrebbe (si ripete, teoricamente) beneficiare del sussidio, sempreché sia comprovata una diminuzione dei suoi redditi e non sussistano elementi di preclusione.
Occorre dunque verificare se, effettivamente, il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata alla Cassa di compensazione sia scusabile o, meglio, se la tempestività della domanda formulata il 28 dicembre 2011 presso l'Agenzia AVS di __________ possa essere estesa, e quindi ritenuta valida, anche per la domanda che l'assicurato ha inviato alla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona nell'aprile 2012.
2.6. L'art. 1 cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Per l'art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal, esse non sono applicabili, fra gli altri settori elencati, per le riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66.
L'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) prevede che la presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.
L'art. 3 PA sull'inapplicabilità definisce ciò che non è regolato dalla questa legge, in particolare la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile (lett. dbis).
Ritenuto che, in materia di sussidi, la LPGA non entra in linea di conto, in virtù, quindi, dei combinati disposti art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal ed art. 3 lett. dbis PA, in concreto è applicabile la PA.
Quanto alla competenza dell'autorità adita, l'art. 8 cpv. 1 PA prevede che l'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente, ciò che in specie non è però stato fatto dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone __________ nei confronti del medesimo Istituto del Cantone Ticino, obbligando l'assicurato ha riformulare una nuova domanda presso l'autorità competente.
L'art. 21 cpv. 2 PA relativo all'osservanza dei termini recita che se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato.
Sulla scorta di quanto precede, va pertanto concluso che poiché il ricorrente ha fatto valere il proprio diritto alla riduzione dei premi LAMal entro il 31 dicembre 2011 presso il Comune di __________ e ha sollevato una (presunta) diminuzione dei propri redditi intervenuta quello stesso anno, in virtù dei combinati disposti art. 21 cpv. 2 PA ed art. 11 cpv. 1 lett. d RLCAMal, la sua domanda di sussidio depositata nel Cantone __________ deve essere considerata tempestiva, seppure sia stata inoltrata ad un'autorità incompetente.
Ne discende che la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona deve a buon diritto verificare concretamente gli estremi dell'art. 31 RLCAMal, se non sussistono altri motivi di preclusione, come se la domanda fosse stata depositata presso un'autorità ticinese il 28 dicembre 2011.
2.7. La decisione impugnata deve dunque essere annullata per ragioni puramente formali ed il ricorso accolto, con rinvio degli atti all'amministrazione affinché esamini la domanda, tempestiva, dell'assicurato per il 2011.
Malgrado sia vincente in causa, non essendo patrocinato, l'assicurato non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché si pronunci sul diritto dell'assicurato alla riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2011.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti