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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2013 36.2012.71

21 gennaio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,494 parole·~37 min·2

Riassunto

Ricorso contro l'ammontare della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Modifica della decisione pendente causa. Il valore locativo fa parte del reddito dell'unità di riferimento. Possibili solo deduzioni previste dalla LCAMal

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2012.71   cs

Lugano 21 gennaio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2012 di

RI 1   

contro  

la decisione su reclamo del 13 luglio 2012 emanata da

CO 1      in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1 e __________, coniugati, entrambi nati nel 1942, sono affiliati all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di __________ per un premio, nel 2012, di fr. 390.50 (franchigia di fr. 300), cui si aggiungono fr. 27.70 di assicurazioni complementari soggette al diritto privato (doc. XIV/1/allegato A).

                                         Il 10 novembre 2011 gli interessati hanno postulato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria per il 2012, allegando la tassazione 2010.

                               1.2.   Con decisione del 30 aprile 2012 (doc. 2) la CO 1, ha accolto la domanda, fissando l’importo di riduzione del premio dell’assicurazione malattia di base (RIPAM qui di seguito) in fr. 493.20 ciascuno (fr. 41.10 al mese). Considerando insufficiente l’importo riconosciuto, drasticamente diminuito rispetto agli anni precedenti, e rilevando di aver ottenuto il condono delle imposte federali, cantonali e comunali per gli anni 2008 e 2009, i coniugi RI 1 hanno contestato il calcolo e chiesto di poter beneficiare del sussidio massimo.

                                         L’amministrazione, dopo avere verificato i dati acquisiti ed i calcoli effettuati, ha emanato una decisione su reclamo il 13 luglio 2012 (doc. A), con cui ha ribadito la correttezza dell’importo del sussidio basato sui nuovi parametri legali, in vigore dal 1° gennaio 2012, che hanno mutato la precedente prassi in materia.

                               1.3.   Contro il provvedimento dell’amministrazione, il 7 agosto 2012 (doc. I), gli assicurati, rappresentati dal marito, si sono aggravati al Tribunale cantonale delle assicurazioni rammentando le proprie difficoltà economiche (sono al beneficio di una pensione di fr. 2'369, oltre che di un assegno di mantenimento di fr. 1'097 al mese per il figlio cerebroleso) e ribadendo che se in precedenza hanno sempre ottenuto una riduzione sostanziosa del premio assicurativo (fr. 282.40 al mese nel 2011), dal 2012 ricevono solo fr. 41.10. 

                                         I ricorrenti contestano la presa in considerazione del reddito conseguito nel 2009, non più corrispondente alla realtà, della sostanza e del valore locativo e chiedono la deduzione di ulteriori spese (affitto, interessi passivi, gas, luce e legna per il riscaldamento, spese di manutenzione della casa, spese di assicurazione della casa, spese di mantenimento dell’auto, ogni altra spesa, spese professionali, ecc.).

                               1.4.   Con scritto del 30 agosto 2012 la CO 1 ha comunicato al TCA di aver parzialmente accolto le censure del ricorrente ed ha chiesto lo stralcio dai ruoli del ricorso presentato dai coniugi RI 1 (doc. III). Con la nuova decisione è stato riconosciuto un sussidio annuale di fr. 1'180.80 ciascuno (fr. 98.40 al mese).

                               1.5.   Il 3 settembre 2012 il giudice delegato del TCA, dopo aver citato l’art. 6 Lptca, ha chiesto ai ricorrenti di esprimersi in merito e di voler precisare se intendessero mantenere il ricorso a fronte del parziale aumento del sussidio riconosciuto dalla Cassa (doc. VI).

                                         Il 12 ottobre 2012 i ricorrenti hanno ribadito di volere ottenere il sussidio massimo ed hanno deciso di mantenere il ricorso (doc. VIII).

                                         Pendente causa il TCA ha chiesto all’autorità __________ la produzione dell’intero incarto (doc. X) e, dopo aver rilevato che la Cassa, malgrado la pendenza della lite, avesse esaminato la tempestività di uno scritto dei ricorrenti che si lamentavano del contenuto della nuova decisione del 31 agosto 2012, ha rammentato all’amministrazione che la procedura inerente il calcolo del sussidio 2012 continua innanzi al TCA e che la decisione del 31 agosto 2012 è una semplice proposta al Tribunale (doc. XV). Nel frattempo gli insorgenti hanno nuovamente ribadito le loro censure (doc. XIII).

                               1.6.   Con scritto del 14 dicembre 2012 la CO 1 ha confermato la sua richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVI). Agli insorgenti è stato assegnato un termine scadente il 7 gennaio 2013 per presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XVII). Con scritto del 4 gennaio 2013 hanno ribadito la loro posizione, criticando le autorità politiche ed evidenziando, tra l’altro, di non aver mai fatto valere la propria buona fede. Essi hanno inoltre prodotto la decisione relativa al 2013, contro cui hanno già inoltrato reclamo, da cui emerge che la RIPAM, per quest’anno, è aumentata a fr. 2'119.20 ciascuno (doc. XVIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Con scritto del 30 agosto 2012 la CO 1 ha comunicato al TCA di aver parzialmente accolto le censure dei ricorrenti riconoscendo un importo maggiore rispetto a quello oggetto della decisione impugnata (doc. III). Il 31 agosto 2012 l’amministrazione ha emesso una nuova decisione relativa al sussidio 2012, fissando in fr. 1'180.80 per ogni coniuge l’ammontare della riduzione (doc. V/Bis).

                                         Per l’art. 6 Lptca:

" 1L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.

2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

3Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione."

                                         Per l’art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso (cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra, 2009, n. 47 ad art. 53).

                                         Una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237, DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

                                         L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236).

                                         Ciò vale di massima laddove la nuova decisione è favorevole al ricorrente.

                                         Infatti in una sentenza del 5 dicembre 1991, l’allora TFA ha stabilito che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère d'une requête et doit être présentée comme telle au juge" (RCC 1992 p. 122 seg.).

                                         Nel caso in esame l’amministrazione il 30 agosto 2012 ha comunicato al TCA di aver parzialmente accolto le richieste degli insorgenti ed il 31 agosto 2012 ha emesso una decisione formale tramite la quale ha aumentato da fr. 493.20 a fr. 1'180.80 all’anno l’ammontare del sussidio da versare ad ogni coniuge.

                                         Accertato che lo scritto del 30 agosto 2012 non è una vera e propria risposta di causa poiché l’amministrazione ha preso posizione sul calcolo eseguito solo in data 10 dicembre 2012 (doc. XIV) e che il nuovo provvedimento amministrativo migliora la situazione degli insorgenti, oggetto del contendere, nel caso di specie, è la decisione del 31 agosto 2012. Va qui evidenziato che l’amministrazione avrebbe più correttamente dovuto chiamarla decisione su reclamo ed indicare che con la medesima sarebbe stata annullata e sostituita la decisione su reclamo del 13 luglio 2012. Inoltre, vista la pendenza della lite innanzi a questo TCA, la Cassa non avrebbe dovuto esaminare la tempestività del “reclamo” dei ricorrenti contro la decisione del 31 agosto 2012, ma avrebbe semmai dovuto trasmettere tutta la documentazione inerente la fattispecie in esame a questo Tribunale.

                                         In concreto ritenuto che ai coniugi RI 1 è stata più volte data la possibilità di esprimersi sull’intera fattispecie e che gli insorgenti si sono diffusamente soffermati sui vari aspetti del nuovo calcolo del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattie obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 2012, il TCA può entrare nel merito del ricorso.

                                         Nel merito

                               2.2.   Con effetto dal 1° gennaio 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM qui di seguito, acronimo utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato in conseguenza all’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa avendo mostrato talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale scelti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

                                         Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

                                         Il Cantone gode, nella concretizzazione di ciò che, in materia di RIPAM, impone la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed é vincolato unicamente da quanto impone l’art. 65, ed in particolare dal cpv. 1 bis, LAMal. Secondo la LAMal i cantoni determinano quali siano le persone di condizione economica modesta. Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione. Sussiste poi un obbligo di informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi ed un dovere quo allo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori. Per il resto il diritto cantonale è autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313). Compete al Cantone non solo fissare la procedura ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi. Il Ticino, con le abrogate norme, aveva optato per un modello scalare (“Stufenmodell”) che differenziava diverse classi di reddito in base alla composizione famigliare alle quali era attribuito un importo fisso quale riduzione del premio. La determinazione dell’importo da riconoscere era in relazione al reddito imponibile fissato dalle autorità fiscali.

                                         Il precedente modello era stato corretto, nel corso degli anni, con aggiustamenti e modifiche, per mitigare le conseguenze dell’effetto soglia insito nel sistema scelto. Il calcolo dell’importo del sussidio si fondava su complessi algoritmi (il più delle volte oscuri agli assicurati). Il modello era quindi relativamente semplice e trasparente per quanto concerneva il diritto al sussidio mentre era complesso per quanto atteneva alla quantificazione dello stesso.

                               2.3.   Le nuove norme, come detto, tendono ad ossequiare uno degli obiettivi di politica sociale cantonale dettato dalla Laps. Al momento dell’adozione di questo corpo normativo infatti era apparso che “la riduzione dei premi apparteneva al nucleo centrale delle prestazioni sociali cantonali che la legge [Laps, n.d.r.] mirava a coordinare” (Rapporto cit., pag. 2), operazione che non era però stato possibile condurre a termine in occasione dell’adozione di quella legge per l’elevato numero dei beneficiari della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia e delle conseguenze di tale numero sul lavoro dell’amministrazione in caso di applicazione stretta dei parametri della Laps. Non era stato cioè possibile introdurre nella LCAMal il sistema del cosiddetto reddito disponibile, strumento essenziale per determinare la situazione economica delle famiglie postulanti prestazioni sociali in modo “più aderente alla realtà” (Rapporto, op. cit., loc. cit.). L’adozione del reddito disponibile Laps in ambito RIPAM avrebbe imposto un calcolo, complesso ed articolato, soggetto a minuziosa verifica, per ogni singolo richiedente il sussidio, con un incremento prevedibilmente impressionante dell’onere amministrativo. Per tale motivo è stata riconosciuta l’esigenza di procedere ad un adattamento successivo della LCAMal e, nell’ambito dei lavori preparatori alla presentazione del disegno di legge, è emersa la necessità di procedere mediante l’accertamento del reddito disponibile in maniera comunque semplificata, ciò per permettere un onere amministrativo sopportabile e, comunque, pervenire ad un sistema di RIPAM il più possibile conforme all’impostazione della Laps.

                                         Ulteriore intento del legislatore era il conseguimento di “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

                               2.4.   Occorre ora esaminare più da vicino le nuove norme, e meglio quelle in vigore nel 2012, anno oggetto del contendere, e quindi i nuovi concetti ritenuti dalla legge, per fare ciò è necessario partire dalla chiara volontà del legislatore espressa negli approfonditi lavori preparatori ed in quelli commissionali e plenari del Parlamento.

                                         Va dapprima ribadito che è il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal), a seguito di presentazione di un’istanza scritta (art. 25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.

                                         Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento. La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non coniugate, senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

                                         Per quanto attiene al premio riconosciuto (PMR qui di seguito) l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed é legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media ponderata dei premi approvati dal DFI considerando una franchigia ordinaria (e quindi minima di legge) e comprensivo del rischio infortunio ed è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

                                         Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAMal) edito nelle more della presente procedura (il 29 maggio 2012 con pubblicazione sul BU il 1° giugno successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011 entrato in vigore il 1° gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare), all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

                                         L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).

                               2.5.   Per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’ammini-strazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

                                         Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17).

                                         La legge annovera in deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PRM qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non sono considerate nel testo legale.

                               2.6.   Fissato il RDS il nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo massimo della prestazione sociale, limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

                                         La parte del reddito che supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento dei premi. In questo caso occorre procedere mediante un calcolo articolato. In questa costellazione (superamento del limite di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. La diminuzione é “pari a una percentuale del reddito che supera il limite che da diritto all’importo massimo” e “determina la velocità di riduzione della prestazione” (Rapporto DSS pag. 31). Le percentuali della riduzione variano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36 LCAMal fissa le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13% (coppie con figli), 20% (persone sole) e 21% coppie senza figli.

                                         Le nuove norme prevedono poi che l’importo effettivo della riduzione del premio si ottenga moltiplicando l’importo normativo di riduzione dei premi (definito all’art. 34 cpv. 1 LCAMal e corrispondente alla somma dei premi medi di riferimento, per categoria ed assicurato dell’UR) per il coefficiente cantonale che determina l’effettiva entità del sussidio che lo Stato riconosce all’UR interessata. Il legislatore aveva inizialmente fissato (all’art. 37 LCAM) il coefficiente cantonale nel 78,5% (a fronte di una proposta del Consiglio di Stato contenuta nel disegno di legge fissata al 76%, l’aumento essendo dettato dalla volontà di non conseguire un risparmio con il nuovo modello legislativo). Successivamente all’adozione delle nuove norme il coefficiente cantonale è stato ridimensionato (ancora prima dell’entrata in vigore delle norme) al 73,5% (a fronte dell’evolvere dei costi nell’assicurazione malattia e del conseguente aumento dei premi), ciò che impone al cittadino assicurato posto al beneficio della RIPAM di partecipare maggiormente al pagamento del proprio premio assicurativo malattia obbligatoria.

                                         La legge fissa poi altre regole specifiche per le forme particolari di assicurazione, norme che non torna qui utile rappresentare siccome ininfluenti al tema in discussione.

                               2.7.   Determinato quindi il RDS riferito all’istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Come indicato se il RDS risulta inferiore al valore limite l’UR beneficia dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il computo della pigione.”

                                         L’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

" a) per il titolare del diritto:

" importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

" b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

" importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

" c) per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

" importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio

" d) per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

" importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

" e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento:

" importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

                                         2Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

                                         a)    fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

                                         b)    fr.   8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

                                         c)    fr.   8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

                                         d)    fr.   5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

                                         e)    fr.   2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

                                         3I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         Il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

                                         Va evidenziato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2).

                                         Questa Corte rileva che i valori ritenuti dall’amministrazione nella sua decisione e nelle osservazioni al gravame non ritengono il valore percentuale dell’1,8% dell’ordinanza citata.

                                         La divergenza, come desumibile da comunicazione dell’UFAS riferita ad altra procedura (__________), deriva dall’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato (in realtà dell’1,7543%) applicato agli importi in discussione, rispetto al tasso arrotondato indicato dal CF nella sua ordinanza (1,8%). Secondo l’UFAS, e come desumibile anche da un raffronto degli importi ritenuti negli art. 10 cpv. 1 e 3 LPC rispetto ai valori del periodo precedente, l’aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi seguenti: 1160 [nuovo importo minimo della rendita completa di vecchiaia, considerato importo base o chiave per il calcolo] dedotto l’importo fissato per la medesima rendita nel periodo precedente, ossia 1140 rapportato a 1140. Ciò conduce come detto ad un risultato di 1,7543% (il riporto degli ulteriori decimali è qui tralasciato). Ciò in consonanza anche la circolare IAS 1° gennaio 2011 sulle modifiche concernenti gli assegni famigliari cantonali. Questo modo di procedere può essere ammesso vista la prassi amministrativa ed alla luce del fatto che le divergenze di importo, per il settore che qui ci occupa, sono di scarso rilievo e praticamente senza influenza alcuna sulla determinazione dei valori della RIPAM. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve qui però segnalare il rischio di confusione che questa situazione ingenera e segnala come auspicabile una maggiore chiarezza.

                                         Alla luce di quanto precede, per il titolare del diritto, l’importo legale di CHF 16'540 nel 2009 è divenuto CHF 17'069 mentre per l’anno 2011 diviene CHF 17'368. Per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo di CHF 8'270 è aumentato nel 2009 a CHF 8’534 e nel 2011 a CHF 8'684. Per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento la cifra di base di CHF 8'680 è aumentata nel 2009 (+3,2%) a CHF 8'955 e nel 2011 a CHF 9'112. Per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo da CHF 5'787 è aumentato nel 2009 a 5'970 e nel 2011 a CHF 6'074. Per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento l'importo base di CHF 2'893 è aumentato nel 2009 a CHF 2'985 e nel 2011 a CHF 3'037.

                               2.8.   Alla luce degli importi appena ritenuti discende che un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima possibile come impone l’art. 35 cpv. 2 LCAMal.

                                         Nella misura in cui il RDS sia superiore al 50% dell’importo calcolato come all’art. 10 cpv. 3 Laps, l’importo massimo possibile di sussidio non può essere riconosciuto e l’istante deve mettere a contribuzione del pagamento del premio i suoi mezzi. Secondo la novella legislativa la differenza esistente tra l’importo più elevato del reddito che consente il sussidio massimo ed il RDS va infatti utilizzato per il pagamento dei premi secondo le percentuali specifiche ad ogni categoria di assicurato, come prevede l’art. 36 LCAMal. Quindi quando il RDS vada oltre il limite del reddito fissato secondo l’art. 35 LCAMal (con rinvio all’art. 10 Lasp), ossia quando il reddito disponibile superi l’importo che permette il versamento massimo del sussidio, la parte di reddito che supera detto limite destinata al finanziamento dei premi viene determinata con una percentuale (fissa) a dipendenza della composizione dell’UR.

                                         Per l’art. 36 LCAMal

                                         a)  le persone sole e senza figli debbono destinare il 20% del reddito disponibile (semplificato) che supera il limite calcolato come all’art. 35 LCAMal al pagamento dei premi;

                                         b)  le persone sole con figli l’8%;

                                         c)   le persone coniugate senza figli il 21% mentre le

                                         d)  persone coniugate con figli il 13%.

                                         Il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio contiene, a pagina 5, una serie di esempi cui può qui essere fatto rimando (considerata la base dell’anno 2008) per una visione del calcolo che l’amministrazione è chiamata ad operare.

                                         Determinata la partecipazione dell’assicurato al pagamento del premio normativo, deve essere fissato l’importo cui lo stesso avrebbe diritto mediante sottrazione dal valore dell’importo normativo del premio di quanto l’assicurato (e meglio l’UR) deve versare. L’importo che risulta va successivamente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo del premio che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata, è del 73,5%. Il disegno di legge indicava una percentuale maggiore (76 %) che i lavori preparatori ed il testo finale hanno innalzato a 78,5%. Prima ancora dell’entrata in vigore della norma approvata dal legislativo ne è stata chiesta la modifica e la percentuale ridotta (si veda la legge 29 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale 2/2012 del 20 gennaio 2012 che ha ridotto – alla luce del Messaggio 4 ottobre 2011 no. 6541 concernente la Modifica della LCAMal in merito all’adeguamento del coefficiente cantonale di finanziamento nella riduzione dei premi; si faccia inoltre riferimento al Rapporto della Commissione della Gestione del 15 novembre 2011 R 6541).

                                         La somma che risulta dall’applicazione di questa percentuale al premio normativo calcolato alla luce della situazione dell’assicu-rato o meglio dell’UR interessata, costituisce la cifra della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova polizza, all’istante.

                                         Il sistema, che ha – come detto – il pregio di essere sostanzialmente più aderente alla realtà economica degli assicurati (rispetto a quello in vigore in precedenza) ed al valore dei premi, è complesso, articolato e non di facile comprensione per i beneficiari del diritto che si vedono recapitare una decisione formale in cui l’importo della RIPAM é cifrato ma senza la modalità del calcolo e degli importi ritenuti. Il calcolo dell’aiuto riconosciuto non è quindi immediatamente controllabile da parte dell’UR interessata. La persona assicurata, per potere comprendere appieno i valori utilizzati, per verificare la correttezza degli stessi e per controllare il calcolo, è costretto a formulare reclamo rispettivamente a chiedere esplicitamente la modalità di determinazione della RIPAM. Solo in quella sede l’amministrazione, come il caso in discussione dimostra, fornisce alla persona interessata adeguate spiegazioni.

                               2.9.   Per quanto attiene all’anno 2012 con decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal del 15 novembre 2011 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, in ossequio agli obblighi contenuti nella LCAMal all’art. 30 cpv. 1, ha fissato i parametri necessari alla determinazione del diritto al sussidio nel Cantone come segue:

" Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2012 sono definite come segue:

a)   periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2009.

b)   premio medio di riferimento:

      – adulti:                                                      CHF        4850.–

      – giovani adulti di età tra 18 e 25 anni:      CHF        4421.–

      – minorenni:                                              CHF        1146.–

c)   percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno 2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012.”

                             2.10.   Nel caso concreto l’amministrazione dopo aver inizialmente calcolato la RIPAM sulla base della tassazione 2009, determinante per il sussidio 2012, accertato che l’insorgente non dispone più di alcun reddito da attività lucrativa, ha effettuato il nuovo calcolo applicando l’art. 14 cpv. 2 lett. a Reg. LCAMal, ossia prendendo in considerazione la situazione economica e patrimoniale più recente degli interessati.

                                         Gli insorgenti contestano anche il nuovo calcolo, ritenendo l’importo riconosciuto (fr. 1'180.80 all’anno) troppo esiguo e nettamente inferiore rispetto a quanto percepito negli anni precedenti. Essi chiedono che non venga preso in considerazione il reddito locativo e che vengano effettuate ulteriori deduzioni per le spese effettivamente sostenute.

                                         Va innanzitutto evidenziato che il paragone con gli importi del sussidio percepiti fino al 2011 non può essere d’aiuto ai ricorrenti, poiché, come visto nei considerandi che precedono, il metodo di calcolo, con il 1° gennaio 2012, ha subito una modifica radicale che ha inciso sull’ammontare del sussidio cui hanno diritto i beneficiari dell’aiuto statale.

                                         Nella fattispecie, a giusta ragione l’amministrazione ha utilizzato gli elementi di reddito prodotti dai medesimi insorgenti con il ricorso, senza far capo al formulario d’accertamento del reddito previsto dall’art. 14 cpv. 4 Reg. LCAMal. Infatti, i dati provengono dai medesimi assicurati, i quali hanno poi potuto ampiamente esprimersi in merito e presentare le loro ulteriori osservazioni sul calcolo effettuato dalla Cassa.

                                         In concreto, alla luce della documentazione agli atti, questo Tribunale deve confermare il calcolo effettuato dall’amministrazione.

                                         Il totale dei redditi dell’unità di riferimento ammonta a fr. 56'617, composti di fr. 15'672 della rendita AVS di RI 1 (1'306 X 12, doc. A11), fr. 12'756 della rendita AVS di __________ (fr. 1'063 X 12, doc. A11), fr. 13'164 di contributo di mantenimento per il figlio (doc. A11, ritenuto nelle tassazioni 2009 e 2010 agli atti, cfr. doc. A14 e A10 [fr. 13’346]), fr. 25 di reddito da titoli e capitali (cfr. tassazione 2010; art. 14 cpv. 3 Reg. LCAMal) e fr. 15'000 di reddito locativo (cfr. tassazione 2010; art. 14 cpv. 3 Reg. LCAMal).

                                         A proposito di quest’ultimo importo, contestato dagli insorgenti che rilevano come il reddito locativo non corrisponde ad un’entrata reale, va evidenziato che il TCA ha già avuto modo di confermare, vigente la vecchia LCAMal, che anche il reddito locativo deve essere preso in considerazione nel calcolo delle entrate (sentenza 36.2008.134 del 17 dicembre 2008; cfr. anche sentenza 36.2011.43 del 30 agosto 2011; 36.2010.126 del 22 marzo 2011).

                                         Il TCA, nella sua composizione completa, al consid. 2.7, ha in particolare evidenziato:

" E’ vero che il valore locativo aggiunto agli altri redditi è un introito fittizio; tuttavia questa modalità di calcolo è stata voluta dal legislatore che ha deciso di considerare tutti i redditi (cfr. art. 29 cpv. 2 LCAMal: “il totale dei redditi”).

Va poi rilevato che un inquilino con un reddito registrato nella sua tassazione di fr. 98’734 (ossia come i ricorrenti prima dell’aggiunta del valore locativo), deve ancora far fronte al pagamento della locazione, il cui importo non può essere dedotto nella dichiarazione fiscale. In tal caso l’inquilino, se si volesse seguire il ragionamento degli insorgenti, avrebbe lo stesso reddito del proprietario registrato nella dichiarazione fiscale, ma avrebbe comunque un importo inferiore a propria disposizione rispetto a quest’ultimo dovendo ancora pagare la locazione che invece i proprietari d’abitazione non devono versare. Questa circostanza giustifica il versamento del sussidio in questo caso.

Invece se il medesimo inquilino avesse un reddito registrato di fr. 110'984, come i ricorrenti, e pagasse una locazione di fr. 18’920 (somma tra interessi passivi e spese di manutenzione degli insorgenti) non solo non beneficerebbe del sussidio come il proprietario, ma dovrebbe ancora pagare l’affitto.

Per cui la tesi dei ricorrenti secondo i quali due famiglie a parità di reddito lordo vengono trattate diversamente se una di queste è proprietaria e l’altra inquilina non trova conferma o comunque è giustificata da validi motivi.

Non va peraltro dimenticato che, secondo l’esempio dei ricorrenti, l’inquilino pagherebbe un importo superiore di imposte, poiché dall’ammontare di fr. 98'734 (ossia fr. 110'982 senza il valore locativo di fr. 12’250) non potrebbero dedurre l’affitto, mentre invece i ricorrenti, proprietari d’immobili, grazie alle deduzioni degli interessi passivi e delle spese di manutenzione, pur avendo un reddito registrato di fr. 110'984, con le deduzioni permesse fiscalmente partono da una base imponibile inferiore di fr. 92'064 (110’984-18'920).”

                                         Ciò vale anche con le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2012. Il legislatore ha infatti precisato che il reddito disponibile di riferimento è costituito, tra l’altro, dal reddito lordo corrispondente alla somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT (art. 31 cpv. 1 lett. a LCAMal).

                                         Nel Messaggio n. 6264 del 15 settembre 2009 il Consiglio di Stato, a pag. 15, ha infatti evidenziato che “il reddito lordo è la somma di tutti i redditi conseguiti secondo la Legge tributaria (LT), indipendentemente dalla loro fonte (redditi del lavoro, redditi della sostanza, indennità e rendite delle assicurazioni sociali, altre fonti di reddito, ecc.). Il valore locativo per i proprietari di abitazioni ed i redditi conseguiti in altri cantoni o all'estero ne fanno quindi parte. Nel calcolo del reddito disponibile semplificato il reddito lordo equivale quindi al totale dei redditi, così come risulta dalla tassazione”).

                                         Dall’importo così ottenuto di fr. 56'617, cui nel caso di specie non va aggiunta alcuna sostanza, essendo negativa (cfr. tassazione 2010), possono essere effettuate solo le deduzioni previste dal legislatore (consid. 2.5; cfr. anche sentenza 36.2012.49 del 26 novembre 2012, non ancora cresciuta in giudicato), e meglio l’ammontare del premio medio di riferimento (in concreto: fr. 9'700 [4'850 X 2]), i contributi sociali obbligatori (in concreto: fr. 0), le eventuali pensioni alimentari che un assicurato è tenuto a pagare all’ex-coniuge (in concreto: fr. 0), le spese professionali per i salariati (in concreto: fr. 0) e le spese per interessi passivi (in concreto: fr. 3'000, ossia il massimo previsto dal legislatore, ritenuto che quelle esposte dal ricorrente per complessivi fr. 13'174.89 superano questo importo [cfr. art. 31 cpv. 1 lett. g LCAMal]).

                                         Ulteriori deduzioni, che derogano a quanto previsto dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non sono invece ammissibili (cfr. consid. 2.5).

                                         In particolare, le spese di gas, luce, legna, manutenzione della casa, assicurazione auto, ecc. non possono essere ritenute poiché non previste dalla lista esaustiva adottata dal legislatore.

                                         Ne segue che il reddito disponibile di riferimento ammonta a fr. 43’917 (56’617 - 12’700).

                                         Il fabbisogno, così come indicato in precedenza (consid. 2.7), è di CHF 26'052 (17'368 + 8'684). Di questa somma il 50%, ossia CHF 13’026 costituisce, a norma dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal, il limite di reddito disponibile per la determinazione dell’importo normativo massimo della RIPAM. I ricorrenti devono contribuire con i propri mezzi alla copertura dei premi, quindi – come vuole l’art. 35 alla lettera a) LCAMal – il 21% (percentuale riferita alle persone coniugate senza figli) del reddito disponibile che supera il limite dell’art. 35 LCAMal.

                                         Si ha così:

                                         43’917 (RDS) – 13’026 (reddito limite) = CHF 30’891

                                         Di cui il 21% assomma a CHF 6'487.10

                                         Il premio normativo di diritto dei ricorrenti è quindi:

                                         CHF 9’700 (premio medio di riferimento) – CHF 6’487.10 = CHF 3’212.90

                                         Per determinare l’importo che i ricorrenti hanno diritto di ottenere per la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie occorre partire dal premio massimo sussidiabile che, secondo l’art. 37 cpv. 1 LCAMal, corrisponde al 73,5% del PMR e quindi:

                                         CHF 3'212.90 : 100 x 73.5 = CHF 2'361.50, ossia fr. 1'180.80 ciascuno, corrispondenti a fr. 98.40 al mese.

                                         Ne segue che il calcolo è stato effettuato correttamente.

                                         Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto, senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili. Il calcolo della riduzione del premio è avvenuto alla luce dei parametri correttamente ritenuti, ed è stato calcolato in maniera precisa. Il fatto che l’importo sia inferiore a quello percepito in precedenza non è dovuto all’amministrazione che ha applicato le norme imposte dal Parlamento. Le scelte del legislativo non possono essere poste in discussione, salvo circostanze particolari che qui non sussistono, da parte del giudice e tanto meno dall’amministrazione preposta alla loro applicazione.

                                         A questo proposito va evidenziato che i ricorrenti stessi rilevano di non ritenere che il principio della buona fede sia stato violato (doc. XVIII) pur criticando le scelte legislative.

                                         Del resto, con sentenza 36.2012.80 del 28 novembre 2012, non ancora cresciuta in giudicato, questo TCA nella sua composizione completa, al consid. 2.17, ha già avuto modo di affermare che:

" La ricorrente non può essere seguita neppure laddove rivendica una violazione della buona fede. Va qui rammentato come, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea fornita da un’amministrazione è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223).

In concreto la ricorrente sembra invocare la sua buona fede alla luce del fatto che, negli scorsi anni, l’amministrazione ha sempre ritenuto (perlomeno implicitamente) le spese per disabilità, per malattia e di manutenzione degli stabili così come gli interessi passivi pieni soluti e le è sempre stato, di conseguenza, riconosciuto il diritto al sussidio.

Ora tale circostanza non può essere ritenuta in concreto per ammettere la RIPAM 2012 in favore della signora X. Da un lato la legge prevede esplicitamente che per ogni anno la RIPAM vada specificatamente richiesta, mediante un’istanza scritta, e comprovato lo stato economico adempiente i presupposti della “condizione economica modesta”. Da ciò discende che, se anche per più anni, l’amministrazione ha considerato adempiuti i presupposti per la riduzione del premio, non necessariamente la situazione deve perpetuarsi e continuare. Ogni anno di RIPAM deve essere specificatamente  esaminato e la riduzione è decisa di anno in anno e, soprattutto, quantificata in maniera specifica di anno in anno. In concreto poi nessuna promessa concreta od impegno puntuale è stato assunto dall’amministrazione competente, ed in più vi è stata una significativa modifica di legge tale da mutare in maniera importante non solo i parametri di concessione dell’aiuto sociale ma gli istituti stessi posti alla base della valutazione che incombe all’amministrazione. Va quindi escluso in concreto che la signora X possa invocare con successo la violazione della sua buona fede per ottenere la riduzione del premio del’assicurazione contro le malattie.”

                                         In queste condizioni, richiamato quanto esposto al consid. 2.1, la decisione del 31 agosto 2012 (recte: la decisione su reclamo del 31 agosto 2012 che annulla e sostituisce la decisione su reclamo del 13 luglio 2012), va confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                          § La decisione del 31 agosto 2012 è confermata.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti

36.2012.71 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2013 36.2012.71 — Swissrulings