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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.03.2010 36.2010.54

31 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,200 parole·~6 min·4

Riassunto

Petizione in lingua tedesca senza adeguata motivazione e senza precise conclusioni. Irricevibile

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.54   IR/lb

Lugano 31 marzo 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sull'esposto 13/23 marzo 2010 di

 AT 1    

contro  

CV 1       in materia di assicurazione contro le malattie (coperture complementari)

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                     -   che con decisione odierna il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha dichiarato irricevibile l’esposto 23 marzo 2010 della signora AT 1 per quanto attiene all’assicurazione sociale contro le malattie. Con il presente l’esposto della signora AT 1 viene esaminato nell’ottica delle coperture complementari e dei possibili diritti scaturenti dalle stesse;

                                     -   che infatti AT 1, domiciliata a __________, con recapito postale a __________, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con voluminoso atto procedurale del 13 marzo 2010 redatto in lingua tedesca rivolto apparentemente contro CV 1, ed indicante fatti degli anni passati concernenti la stessa esponente e terze persone;

                                     -   che a tale esposto è stato annesso uno scritto 13 marzo 2010 direttamente spedito a CV 1 ed un conteggio datato 4 febbraio 2010 dell’assicuratore malattia comportante una richiesta di pagamento di CHF 271,85. Il conteggio (recante il numero: 97342279/V14405055) non fa riferimento a coperture complementari dell’assicurata e si riferisce a prestazioni del __________ per un importo complessivo di CHF 864,90 onorate da CV 1 mediante la copertura di base. L’assicuratore ha determinato, in applicazione della sola LAMal, le aliquote e la residua franchigia a carico della signora AT 1 in CHF 271,85;

                                     -   che il Giudice delegato, ricevuto l’esposto, ha chiesto alla signora AT 1 di volere da un lato tradurre e dall’altro di volerlo completare fornendo le necessarie informazioni circa la procedura applicabile e le conseguenze in caso di inadempienza. In particolare alla signora AT 1 è stato segnalato che il ricorso non poteva essere ammesso in lingua tedesca, in assenza di motivazione adeguata e sufficiente ed in assenza di precise conclusioni;

                                     -   che, come già evidenziato nella decisione di questo TCA di oggi e riferita all’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (inc. 36.2010.53), con scritto del 23 marzo 2010 la signora AT 1 ha fatto pervenire, in lingua italiana, un esposto dal contenuto non sempre intelleggibile in cui evidenzia di avere, a partire dal 1994, iniziato ad inoltrare denunce contro diverse persone che sono sempre state beneficiate dalle decisioni della magistratura (“Voi avete elaborato quelle denunce, poche, sempre a favore dei … delinquenti”), altre denunce sarebbero invece sparite. La signora AT 1 le avrebbe inoltrate in tedesco ciò che però non dovrebbe avere delle conseguenze. La signora AT 1 si sarebbe quindi sentita umiliata, castigata e sfinita. La sua vita e quella del figlio sarebbero state rovinate. A queste situazioni si aggiungerebbe un servizio “brutale e repressivo” presso il “__________”. L’esponente indica poi di non volere più permettere a CV 1 il “bis del 2004” senza ulteriormente specificare il suo dire. Il “__________” sarebbe poi “la mafia nella sanità”. L’esponente evidenzia ancora importanti difficoltà e problemi con l’autorità tutoria facendo riferimento al segretario comunale del suo comune di domicilio nonché al Presidente della CTR competente ed evocando fatti e situazioni del recente passato che però nulla hanno a che vedere con un’azione od omissione dell’assicuratore malattia CV 1;

                                     -   che in tutto il testo dell’esposto non viene fatto alcun riferimento concreto e preciso a pretese, nei confronti di CV 1, derivanti da eventuali coperture complementari in essere;

                                     -   che il Giudice delegato, alla luce della natura dell’esposto ed a fronte del completamento presentato, vista l’assenza di produzione di atti e documenti adeguati, oltre che di argomentazioni specifiche non ha trasmesso l’atto 13 marzo 2010 all'assicuratore per la risposta di causa. La procedura si presenta infatti non ricevibile anche nell’ottica delle eventuali coperture complementari all’assicurazione obbligatoria;

                                     -   che il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica le petizioni inoltrate dagli assicurati nei confronti degli assicuratori sociali contro le malattie fondate sulle coperture complementari sottoscritte;

                                     -   che l’atto inoltrato dall’assicurato deve essere redatto in lingua italiana e contenere una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le sue conclusioni (art. 3). Per la procedura se la petizione non ossequia i presupposti formali il giudice delegato la ritrasmette all’esponente affinché questi provveda ad emendarla concedendo un termine di 15 giorni (art. 4 cpv. 2);

                                     -   che, per l’art. 4 cpv. 1 LPrTCA il Giudice delegato, ricevuto l’atto – rispettivamente l’emendamento imposto all’esponente – lo esamina immediatamente ed è competente per evaderlo se è tardivo o irricevibile;

                                     -   che la competenza del singolo giudice membro del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deriva direttamente da tale norma, pur ammettendo la Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 la competenza del giudice singolo – e non della Camera – a giudicare le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza (art. 49 cpv. 2 LOG);

                                     -   che nel caso concreto non occorre acquisire dall’assicuratore CV 1 di __________ la risposta di causa alla luce delle argomentazioni sollevate;

                                     -   che, come evidenziato nelle considerazioni contenute nella decisione odierna concernente la copertura obbligatoria, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha competenze ben precise, specificatamente nell’ambito dell’assicurazione malattia (cui sembra riferirsi AT 1 con la produzione di copia di un conteggio di prestazioni da parte dell’assicuratore CV 1);

                                     -   che in concreto nel suo esposto 23 marzo 2010 AT 1 si esprime genericamente e senza alcuna specifica al contenuto del conteggio 4 febbraio 2010 di CV 1. L’esponente non indica precisamente quali diritti scaturenti da coperture complementari sarebbero violati e non formula conclusioni precise;

                                     -   che palesemente non sono dati i presupposti per un intervento giudiziario di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

                                     -   che l’esposto della signora AT 1 è quindi irricevibile ed allo stesso non va dato seguito;

                                     -   che gli atti prodotti dall’assicurata vengono comunque trasmessi all’assicuratore affinché verifichi il conteggio 4 febbraio 2010 anche nell’ottica delle eventuali coperture complementari ritenibili;

                                     -   che per il resto le lamentele dell’esponente relative alla CTR rispettivamente riferentesi a terzi non possono essere valutate da questo Tribunale in difetto di sua competenza. La signora è quindi invitata, semmai, a formulare le sue critiche nelle opportune sedi;

                                     -   che palesandosi irricevibile il ricorso la procedura va stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese. Si prescinde dalla trasmissione di copia della presente alla FINMA alla luce della natura particolare della procedura. Non è dato ricorso in materia civile al Tribunale Federale siccome il valore di causa è decisamente inferiore ai limiti fissati dalla LTF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’esposto 13/23 marzo 2010 inoltrato da AT 1, __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione alle parti. Alla luce dell’entità economica della procedura il ricorso al Tribunale federale in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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