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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.03.2010 36.2010.53

31 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,890 parole·~9 min·5

Riassunto

Ricorso in lingua tedesca senza adeguata motivazione e senza precise conclusioni. Irricevibile

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.53   IR/lb

Lugano 31 marzo 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sull'esposto 13/23 marzo 2010 di

 RI 1    

contro  

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                     -   che RI 1, domiciliata a __________ e con recapito postale a __________, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con voluminoso atto procedurale del 13 marzo 2010 redatto in lingua tedesca rivolto apparentemente contro CO 1, ed indicante fatti degli anni passati concernenti la stessa esponente e terze persone;

                                     -   che a tale esposto è stato annesso uno scritto 13 marzo 2010 direttamente spedito a CO 1 ed un conteggio datato 4 febbraio 2010 dell’assicuratore malattia comportante una richiesta di pagamento di CHF 271,85;

                                     -   che il conteggio (recante il numero: 97342279/V14405055) ha preso in considerazione prestazioni fatturate dal __________ di __________ durante il periodo dal 4 al 25 novembre 2009 per un importo complessivo di CHF 864,90 ed onorate da CO 1. L’assicuratore ha determinato, in applicazione della sola LAMal, le aliquote e la residua franchigia a carico della signora RI 1 in CHF 271,85;

                                     -   che il Giudice delegato, ricevuto l’esposto, ha chiesto alla signora RI 1 di volere da un lato tradurre e dall’altro completare l’esposto e ciò dopo avere fornito le necessarie informazioni circa la procedura applicabile e le conseguenze in caso di inadempienza;

                                     -   che, più specificatamente, il giudice delegato ha segnalato all’esponente quanto segue:

A.1.                                  Sono possibili ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in ambito di assicurazione contro le malattie (LAMal) unicamente contro decisioni rese su opposizione dell'assicuratore per quanto attiene l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.

        All'assicurato è pure possibile inoltrare una petizione al Tribunale nel caso di contestazioni relative alle coperture complementari sostanzialmente rette dal diritto privato.

A.2.  Nel Suo caso Lei produce unicamente un conteggio di prestazioni effettuato da CO 1. L'assicuratore, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, ha conteggiato una fattura del __________ di __________ (CHF 309,10) ritenendo la quota della franchigia ancora aperta (CHF 206,00) e la partecipazione del 10% sull'importo residuo. Nel medesimo conteggio CO 1 ha valutato ulteriori 2 fatture del fornitore di prestazioni.

A.3.  Lei non sembra disporre di una decisione resa su opposizione emessa da CO 1.

                                Per ottenere tale decisione basta domandare formalmente e chiaramente l'emanazione di tale provvedimento all'assicuratore.

A.4.  Già per i motivi che precedono il Suo ricorso appare irricevibile. Qualora invece una decisione su opposizione fosse stata emessa la invito a volerla produrre subito e ad emendare, come le indicherò qui di seguito, il Suo esposto.

B.1.  Le procedure di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni sono rette dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008. Questa legge, non diversamente da quella del 1961 che l'ha preceduta, prevede che (art. 3): "L'atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana".

B.2.  Lei è domiciliata a __________, vive quindi in Ticino, e le è noto che la lingua ufficiale nel nostro Cantone è l'italiano.

                                Per essere ricevibile il Suo ricorso deve essere quindi debitamente tradotto in lingua italiana.

C.1.  Non solo la procedura impone la lingua ufficiale del Cantone ma prevede obbligatoriamente che il ricorso contenga una:

"concisa esposizione dei fatti"

Il termine "concisa" (bündig/konzis in tedesco) intende breve, per quanto possibile, riassunto dell'evoluzione dei fatti. Pur comprendendo il Suo desiderio, o la sua esigenza, di volere esporre una serie di fatti per contestualizzare la situazione il Suo ricorso di 51 pagine manoscritte non è, purtroppo, rispettoso del precetto procedurale.

                                Qualora intendesse mantenere il Suo ricorso la invito pertanto, sotto pena di dichiarare l'atto irricevibile, di volere trasmettere un esposto conciso, limitato ai fatti di causa.

D.1.  La procedura prevede poi che, dopo la concisa esposizione dei fatti, venga indicata nel ricorso una "breve motivazione".

D.2. Anche in questo caso il Suo esposto difetta sia per la necessità di contenuti che per l'aspetto della brevità. Qualora intendesse mantenere il gravame la invito a volere correggere questo aspetto.

E.1.  Il ricorso deve concludere con precise richieste.

        Nel Suo caso queste difettano.

E.2.  Anche in questo caso il ricorso, qualora fosse mantenuto, dovrà presentare precise conclusioni, in difetto di che sarà dichiarato irricevibile.

                                     -   che, con scritto del 23 marzo 2010 la signora RI 1i ha fatto pervenire, in lingua italiana, un esposto dal contenuto non sempre intelleggibile in cui evidenzia di avere, a partire dal 1994, iniziato ad inoltrare denunce contro diverse persone che sono sempre state beneficiate dalle decisioni della magistratura (“Voi avete elaborato quelle denunce, poche, sempre a favore dei … delinquenti”), altre denunce sarebbero invece sparite. La signora RI 1 le avrebbe inoltrate in tedesco ciò che però non dovrebbe avere delle conseguenze. La signora RI 1 si sarebbe quindi sentita umiliata, castigata e sfinita. La sua vita e quella del figlio sarebbero state rovinate. A queste situazioni si aggiungerebbe un servizio “brutale e repressivo” presso il “__________”. L’esponente indica poi di non volere più permettere a CO 1 il “bis del 2004” senza ulteriormente specificare il suo dire. Il “__________” sarebbe poi “la mafia nella sanità”. L’esponente evidenzia ancora importanti difficoltà e problemi con l’autorità tutoria facendo riferimento al segretario comunale del suo comune di domicilio nonché al Presidente della CTR competente ed evocando fatti e situazioni del recente passato che però nulla hanno a che vedere con un’azione od omissione dell’assicuratore malattia CO 1;

                                     -   che in tutto il testo dell’esposto non viene fatto alcun riferimento concreto e preciso ad una decisione (eventualmente resa su opposizione da parte di CO 1), rispettivamente non viene formulata alcuna precisa richiesta di condanna dell’assicuratore. Non viene lamentata alcuna denegata giustizia, non vengono specificati eventuali diritti scaturenti da prestazioni complementari;

                                     -   che il Giudice delegato, alla luce della natura dell’esposto ed a fronte del completamento presentato, vista l’assenza di produzione di decisione emessa su opposizione in applicazione della LAMal rispettivamente di precisa rivendicazione di diritti scaturenti da assicurazioni complementari, non ha trasmesso l’atto 13 marzo 2010 all’assicuratore per la risposta di causa;

                                     -   che in effetti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale nonché le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi. La Legge di procedura per le cause dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 23 giugno 2008 prevede inoltre che ricorso possa essere interposto anche se l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante la domanda dell’assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo;

                                     -   che, per la citata legge di procedura che trova il suo fondamento nelle norme procedurali sancite nella LPGA, l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere una copia della decisione impugnata, una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente (art. 3), sancisce inoltre che se il gravame formulato non ossequia i presupposti citati il giudice delegato lo ritrasmetta all’esponente affinché questi provveda ad emendarlo concedendo un termine di 15 giorni (art. 4 cpv. 2);

                                     -   che, per l’art. 4 cpv. 1 LPrTCA il Giudice delegato, ricevuto il ricorso – rispettivamente l’emendamento imposto all’esponente – esamina immediatamente l’atto ed è competente per evaderlo se è tardivo o irricevibile;

                                     -   che la competenza del singolo giudice membro del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deriva direttamente da tale norma, pur ammettendo la Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 la competenza del giudice singolo – e non della Camera – a giudicare le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza (art. 49 cpv. 2 LOG);

                                     -   che nel caso concreto non occorre acquisire dall’assicuratore CO 1 di __________ la risposta di causa alla luce delle argomentazioni sollevate dalla ricorrente e della documentazione annessa all’esposto;

                                     -   che, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha competenze ben precise, specificatamente nell’ambito dell’assicurazione malattia (cui sembra riferirsi RI 1 con la produzione di copia di un conteggio di prestazioni da parte dell’assicuratore CO 1). In tale ambito - e come ripreso all’art. 1 LPrTCA - il Tribunale può decidere sui ricorsi formulati contro decisioni emesse su opposizione da parte di assicuratori malattia ammessi all’esercizio dell’assicurazione sociale. Il Tribunale decide anche nelle contestazioni relative alle coperture complementari all’assicurazione di base offerte da assicuratori malattia ammessi all’esercizio dell’assicurazione sociale. Il TCA è inoltre competente a decidere in materia di denegata o ritardata giustizia ossia a fronte della mancata, o della mancanza di tempestività, nell’emissione di provvedimenti da parte dell’assicuratore;

                                     -   che nel suo esposto 23 marzo 2010 RI 1 si esprime genericamente e senza alcuna specifica al contenuto del conteggio 4 febbraio 2010 di CO 1. L’esponente non formula conclusioni precise e non indica se sia titolare di coperture complementari dalle quali intende trarre diritti. Non solo, non evoca neppure un ritardo dell’assicuratore nell’emanare eventuali decisioni richieste. Agli atti non è stata prodotta alcuna decisione emessa su opposizione da parte dell’assicuratore;

                                     -   che palesemente non sono dati i presupposti per un intervento giudiziario di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Nessuna decisione emessa su opposizione è impugnata, nessuna denegata giustizia invocata, reclamata o lamentata (anche se il conteggio 4 febbraio 2010 fosse stato contestato e necessitasse di essere confermato – od inficiato – in una decisione formale, non si può certo ritenere che il tempo sin qui trascorso sia eccessivo od esuberante i tempi necessari ad un esame del caso da parte dell’assicuratore);

                                     -   che l’esposto della signora RI 1 è quindi irricevibile ed allo stesso non va dato seguito;

                                     -   che gli atti prodotti dall’assicurata vengono comunque trasmessi all’assicuratore affinché verifichi il conteggio 4 febbraio 2010 e ne analizzi la correttezza e, semmai, emani una formale decisione avverso la quale la signora RI 1 possa, eventualmente, fare valere correttamente i suoi diritti. CO 1 è inolte invitata a valutare eventuali diritti della signora RI 1 nell’ottica di eventuali coperture complementari, se ancora in essere;

                                     -   che per il resto le lamentele dell’esponente relative alla CTR rispettivamente riferentesi a terzi non possono essere valutate da questo Tribunale in difetto di sua competenza. La signora è quindi invitata, semmai, a formulare le sue critiche nelle opportune sedi;

                                     -   che palesandosi irricevibile il ricorso la procedura va stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’esposto 13/23 marzo 2010 inoltrato da RI 1, __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione alle parti, a CO 1 in uno con la documentazione prodotta dalla signora RI 1 il 23 marzo 2010.

                                   4.   Alle parti è data facoltà di impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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