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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2009 36.2009.85

12 ottobre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,852 parole·~9 min·4

Riassunto

Sussidio 2009 negato. Vedova ha un reddito imponibile nullo, quindi deve indicare il nucleo primario di riferimento. Poiché ha un'entrata (AVS) superiore al limite LPC, è esentata. Reddito lordo va convertito in reddito imponibile ed a ciò va aggiunto il valore locativo,gli interessi e 1/15 sostanza

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.85   TB

Lugano 12 ottobre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2009 di

RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su reclamo del 9 aprile 2009 emanata da

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1915, vedova, ha postulato la concessione della riduzione dei premi LAMal per l'anno 2009.

                               1.2.   L'Ufficio assicurazione malattia, visto il reddito imponibile nullo, ha accertato il reddito determinante dell'assicurata ed ha respinto la richiesta di riduzione del premio dapprima con decisione del 31 gennaio 2009, poi con decisione su reclamo del 9 aprile 2009 (doc. A), poiché il reddito ammonta a Fr. 37'000.- e supera quindi il limite di Fr. 20'000.- per persone sole.

                               1.3.   Con ricorso del 28 aprile 2009 (doc. I) l'assicurata, per il tramite del suo rappresentante legale, ha criticato il calcolo del reddito determinante di Fr. 37'000.-, poiché tiene conto di importi desunti dalla notifica di tassazione 2007 anziché dalla 2006, e non ammette deduzioni per le spese di disabilità. Inoltre, il reddito lordo risultante dalla tassazione 2006 è di Fr. 33'463.-, e quindi non è inferiore a Fr. 6'000.-, ed il reddito netto intermedio è di Fr. 23'877.-. Non deducendo le spese per la disabilità e aggiungendo 1/15 della sostanza eccedente il forfait di Fr. 150'000.-, ossia Fr. 1'067.-, si ha un reddito determinante arrotondato a Fr. 18'000.-, che non supera il limite di Fr. 20'000.-.

                               1.4.   Con risposta del 20 maggio 2009 (doc. III), l'Ufficio assicurazione ha motivato in dettaglio il suo rifiuto ad accordare alla ricorrente la riduzione del premio LAMal per il 2009. Ritenuto un reddito imponibile nullo risultante dalla notifica di tassazione 2006 dopo reclamo (doc. B), l'amministrazione ha applicato l'art. 31 lett. c LCAMal e visto che il reddito lordo mensile (rendita AVS) è pari a Fr. 1'653.- e supera quindi il limite di Fr. 1'512.- tratto dalla LPC, ha calcolato autonomamente il reddito determinante in Fr. 37'000.- (Fr. 12'394.- [reddito lordo (rendita AVS) convertito in reddito imponibile annuo] + Fr. 17'592.- [valore locativo 2007] + Fr. 5.- [reddito da titoli IC 2007] + Fr. 6'266,65 [(Fr. 244'000.di sostanza netta – Fr. 150'000.di franchigia) x 1/15]).

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.

                               2.2.   In virtù dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi, è considerato/a persona sola.

La ricorrente, vedova, va quindi ritenuta come persona sola.

Giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal, hanno diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera Fr. 20'000.-.

Tuttavia, per le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi inferiore a Fr. 6'000.-, il legislatore ha istituito un'eccezione al principio del diritto alla riduzione del premio di Cassa malati se il reddito determinante è inferiore a Fr. 20'000.-. È infatti stato previsto un altro limite di reddito, definito reddito di riferimento:

"  1 Per stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento.

2 Riservato l'art. 29 cpv. 2, è dato diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera fr. 50'000.-.

3 Il regolamento determina i criteri di applicazione del sussidio e disciplina i casi particolari.".

Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato l'importo del reddito di riferimento in Fr. 50'000.- (art. 1 lett. d del citato DE del 2008).

Gli artt. 16, 17 e 18 RLCAMal definiscono i criteri d'applicazione di questo principio.

In generale, secondo l'art. 16 RLCAMal,

"  1 Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, che ritengono di aver diritto alla riduzione di premio, devono indicare il nucleo primario di riferimento.

2 Il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono stabiliti in base al reddito determinante del nucleo primario di riferimento (reddito di riferimento).".

Per le persone nel frattempo economicamente autosufficienti, l'art. 17 RLCAMal prevede:

"  1 Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile.

2 Il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.".

L'art. 18 RLCAMal concerne le persone che al momento dell'istanza hanno un'età non inferiore ai 35 anni:

"  1 Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se, al momento dell’istanza, cumulativamente:

a) conducono un’esistenza autonoma;

b) hanno un’età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all’età AVS.

2 Il diritto alla riduzione di premio e il calcolo della stessa sono definiti a partire dai dati dell’istante desunti dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato.".

                               2.3.   Nel caso concreto, la notifica di tassazione applicabile per il diritto alla riduzione dei premi per il 2009, la IC 2006, e meglio quella emessa su reclamo il 5 gennaio 2009 (doc. B), indica un reddito imponibile complessivo dell'assicurata nullo.

In questo caso, è quindi adempiuta la condizione alternativa dell'art. 16 cpv. 1 RLCAMal. Di conseguenza, l'assicurata dovrebbe indicare il nucleo primario di riferimento.

Tuttavia, ella non deve specificare questo nucleo se, quando ha introdotto l'istanza di riduzione del premio, presentava un'entrata lorda propria mensile superiore al limite massimo di reddito per le persone sole previsto dalla Legge sulle prestazioni complementari (art. 17 cpv. 1 RLCAMal).

In concreto l'assicurata, 95enne, disponeva (nel 2008 data della domanda di sussidio) di un reddito proveniente dalla rendita AVS fissata in Fr. 1'602.mensili, superiore al limite di reddito annuo previsto dalla LPC (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC) che, per il 2008, assommava a Fr. 1'512.- mensili.

Di conseguenza, poiché l'entrata lorda propria dell'assicurata è superiore al limite di reddito delle prestazioni complementari, in virtù dell'art. 17 cpv. 1 RLCAMal l'insorgente è esentata dallo specificare il nucleo primario di riferimento.

In tal caso, il diritto alla riduzione del premio e l'importo della stessa sono definiti trasformando le entrate lorde dell'assicurata in reddito determinante secondo le tabelle ufficiali di conversione (art. 17 cpv. 2 RLCAMal).

                               2.4.   Come visto, le entrate lorde dell'interessata sono rappresentate unicamente dalla rendita AVS.

Per l'art. 36 cpv. 1 RLCAMal, il reddito lordo accertato deve essere convertito in reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni.

Come ha rilevato l'Ufficio assicurazione malattia, il reddito lordo conseguito dalla ricorrente nel 2009 – dovendo attenersi ai dati più recenti e prossimi all'anno per il quale è chiesta la riduzione di premio LAMal – ammonta a Fr. 1'653.-, importo che, convertito in ipotetico reddito imponibile annuo, diventa pari a Fr. 12'394.- (doc. III).

Stabilito il reddito imponibile, occorre in seguito conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale che, interpretando gli artt. 69-71 vRLCAMal, attuali artt. 33, 34 e 35 RLCAMal, ha stabilito che nell'ambito dell'accertamento autonomo del reddito determinante occorre dapprima commutare il reddito lordo in reddito imponibile mediante le citate tabelle di conversione e poi aggiungere allo stesso gli altri redditi di cui dispone la persona interessata quali il reddito della sostanza, che comprende tanto il valore locativo quanto il reddito da capitali, così come un quindicesimo della sostanza imponibile (si vedano: STCA del 28 febbraio 2008, 36.2007.172; STCA del 25 aprile 2008, 36.2007.183; STCA del 17 novembre 2008, 36.2008.79; ed ancora: STCA del 7 aprile 2009, 36.2009.2; STCA del 25 maggio 2009, 36.2009.68; STCA del 29 giugno 2009, 36.2009.73).

Alla somma di Fr. 12'394.- si devono quindi aggiungere l'importo del valore locativo (Fr. 17'592.-) ed il reddito da titoli e capitali (Fr. 5.-), entrambi desunti dalla notifica di tassazione più recente a disposizione, ovvero la IC 2007 (doc. 5).

Inoltre, poiché la ricorrente dispone di sostanza, in virtù dell'art. 30 lett. b LCAMal occorre tenere conto di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla notifica di tassazione più recente, dedotta la franchigia di Fr. 150'000.applicabile per le persone sole. Ciò porta a ritenere l'ammontare di Fr. 6'267.-  ([Fr. 244'000.- - Fr. 150'000.-] x 1/15).

In conclusione, si ha un totale di Fr. 36'258.- (Fr. 12'394.- + Fr. 17'592.- + Fr. 5.- + Fr. 6'267.-) che, arrotondato al mille franchi superiore, dà un reddito determinante di Fr. 37'000.-.

Siccome questa cifra supera il limite di reddito di Fr. 20'000.-, non è possibile concedere alla ricorrente la riduzione del premio LAMal per l'anno 2009. Il ricorso va dunque respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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