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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.03.2009 36.2009.4

10 marzo 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,611 parole·~13 min·5

Riassunto

Domanda di sussidio dopo separazione da parte di uno dei coniugi astretto al mentenimento dei figli. Calcolo autonomo del reddito da parte dell'UAM e sua conversione. Uniche deduzioni ammesse per interessi passivi ed alimenti. Qui nessun diritto all'aiuto sociale

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.4   IR/td

Lugano 10 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2009 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo dell'8 gennaio 2009 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Mediante formulario pervenuto all'Ufficio assicurazione malattia l'11 agosto 2008 RI 1, 1976, domiciliato a __________, salariato quale mugnaio presso la __________ di __________, separato dal 30 settembre 2008 e padre di 3 figli minorenni, ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2009.

                                         In assenza di una decisione fiscale applicabile l'amministrazione ha accertato autonomamente il reddito del signor RI 1 ritenendo entrate per CHF 5'179.65 mensili. L'UAM ha quindi cifrato gli interessi passivi a carico dell'assicurato in CHF 201.95 mensili e gli obblighi di mantenimento in CHF 1880.- con un reddito quindi di CHF 3'097.70 che, commutato, non ha permesso all'amministrazione di concedere il sussidio.

                                  B.   A fronte del rifiuto 31 ottobre 2008 del sussidio RI 1 ha inoltrato un reclamo all'amministrazione il 4 dicembre 2008 segnalando la sua impossibilità a pagare i premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie nonostante l'alta franchigia e ciò a fronte delle spese per la locazione, il sostentamento, imposte e debito contratto a suo tempo (si rinvia al documento 2, reclamo 4 dicembre 2008, noto alle parti).

                                         Dopo avere verificato i calcoli, con decisione su reclamo 8 gennaio 2009, l'amministrazione ha confermato il provvedimento ritenendo "…al momento dell'istanza … un reddito lordo mensile pari a fr. 3'458.55" comprensivo della quota parte di tredicesima, assegni per i figli ed indennità (medie) e considerate le deduzioni per alimenti ed interessi passivi.

                                         L'UAM ha convertito detto reddito con superamento del limite per la concessione dell'aiuto sociale.

                                  C.   Con ricorso 22 gennaio RI 1 evidenzia il suo lavoro a turni con sacrificio personale per il lavoro notturno che incide sulla salute. Richiama l'amministrazione al buon senso ed osserva di non godere, del suo salario, di CHF 1'900 che "vanno per alimenti", ciò nella piena consapevolezza che "i miei figli sono mie responsabilità". Nella sua impugnativa il signor RI 1 rileva di ottenere gli assegni per i figli siccome la madre non lavora ma questi importi vengano versati "… alla madre dei miei figli insieme al resto degli alimenti". RI 1 conferma poi di versare "…solo per alimenti per i miei figli… 1'900.- franchi compresi i due assegni famigliari" ribadisce l'incidenza delle spese ed osserva che "…se poi devo lavorare per in più non avere mai niente in tasca…allora capisco ancora meglio chi usa l'assistenza!!"

                                         Il ricorso non contiene esplicite conclusioni, comunque sufficientemente desumibili.

                                         A complemento del suo esposto, il 5 febbraio 2009, RI 1 ha fatto pervenire ulteriore scritto in cui evidenzia che la tredicesima serve per i "mesi peggiori dell'anno" e nulla avanza. Sostiene poi di non avere più il debito con la banca ma di avere ottenuto da un "conoscente, per evitare il mio fallimento con la banca" un mutuo di CHF 17'600 con obbligo di restituzione "a 250 franchi al mese".

                                  D.   Con risposta di causa 18 febbraio 2009 l'Ufficio assicurazione malattia propone la reiezione dell'impugnativa. L'amministrazione, nel suo allegato, dettaglia e specifica il calcolo effettuato per giungere ad un reddito mensile di CHF 3'452.56 che, convertito, supera il limite per le persone sole fissato a CHF 20'000.-.

                                         Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e dichiarare l'assunzione di specifiche prove.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.

                                   4.   In altri termini, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati).

L'amministrazione deve calcolare da sola il reddito determinante in casi particolari. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)  persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

                                   5.   Antitutto va specificato che RI 1 separato, padre di 3 figli avuti da due relazioni, va considerato persona sola a norma dell'art. 26 litt. b LCAMal. Nei suoi confronti vale quindi il limite di reddito di CHF 20'000.-.

                                         Il superamento o meno del limite non può, in concreto, essere verificato in base alla classificazione dell'imposta cantonale per l'anno 2006 siccome, in quel periodo, RI 1 era coniugato. In casu tornano applicabili gli estremi dell'art. 31 litt. c RLCAMal e l'amministrazione deve provvedere al calcolo autonomo del reddito per la sua successiva commutazione a mano delle apposite tabelle allestite dall'autorità fiscale.

In merito all'art. 31 RLCAMal va osservato che il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 18 gennaio 2008, 36.2007.182; STCA del 1° febbraio 2008, 36.2008.4; STCA del 25 aprile 2008, 36.2007,183; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.57) rilevando come:

"  2.2 (…) quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito (…) accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv. 2 RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito (…) conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito (…) cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

                                         Come ricordato dall'UAM nelle sue osservazioni al ricorso per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 in re Sc. e 36.2003.116 in re T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 in re SS il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 in re M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 in re D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 in re D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 in re N., 36.2005.117 in re D.S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 in re F. del 30 novembre 2005.

                                         Non vi è motivo di rivenire su tale prassi costante e più volte confermata.

                                   6.   In concreto RI 1 non ha contestato gli importi ritenuti dall'amministrazione e riferiti al suo stipendio base. La tredicesima costituisce una parte della rimunerazione e, per tale motivo, deve essere contemplata, così come le indennità.

                                         L'UAM ha agito correttamente fissando il reddito da commutare in CHF 3452.50. Commutato questo reddito equivale ad un imponibile ipotetico di CHF 31'000.-.

                                         Quand'anche si volesse, come fa il signor RI 1, dedurre dall'importo del reddito la somma relativa alle indennità per lavoro notturno il reddito ammonterebbe a CHF 3161.50 (CHF 3452.50 ./. 291) che, commutato a mano delle tabelle (reperibili sul sito dell'IAS), non consentirebbe il sussidio fissandosi in CHF 28'000.-.

                                         Ma anche se si volesse ritenere addebitabile l'importo di CHF 250 versati a persona non precisata per un presunto debito di 17'600 (cfr. doc. III, la circostanza è, tra l'altro, solo sostenuta e non corroborata da elementi di prova) la somma del reddito si fisserebbe in CHF 2911.50 che, convertito, corrisponde ad un reddito imponibile ipotetico di CHF 26'000 e quindi nuovamente superiore a CHF 20'000.

                                   7.   Alla luce di quanto precede il ricorso va quindi respinto, pur nella consapevolezza della difficoltà in cui versa il signor RI 1, il giudice dovendo applicare le norme volute dal Parlamento e concretizzate dal Governo. Rettamente l'UAM ha ricordato nelle sue osservazioni che "il ricorrente avrà la facoltà di chiedere la revisione della decisione oggetto della presente vertenza, non appena sarà in possesso della prima notifica di tassazione emessa quale persona separata".

                                         Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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