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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.04.2009 36.2009.2

7 aprile 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,464 parole·~17 min·4

Riassunto

Sussidio 2009.Ass convive con 3 figli maggiorenni:è persona sola.Totale redditi IC 2006 superiore a 60000,quindi non ha diritto.Ma diminuzione redditi nel 2008,così accertamento dei redditi e conversione.Si aggiungono valore locativo,reddito da titoli,quota sostanza imm;si deducono interessi passivi

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.2   TB

Lugano 7 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2009 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 16 dicembre 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel 1954, convive con tre figli maggiorenni. __________ (1984) e __________ (1988) hanno concluso gli studi, mentre __________ (1990), la più giovane, frequenta la terza liceo.

Il 21/29 luglio 2008 (doc. 1) l'assicurata ha inoltrato la richiesta per l'ottenimento per sé della riduzione dei premi di cassa malati per l'anno 2009.

                                  B.   Con decisione del 29 agosto 2008 (doc. 1, cfr. retro del reclamo) l'Ufficio assicurazione malattia ha respinto l'istanza, poiché il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile (IC 2006) supera il limite stabilito di Fr. 60'000.-.

Il 23 settembre 2008 (doc. 1) l'assicurata ha formulato reclamo, evidenziando che il totale dei redditi del 2007 è inferiore al limite di Fr. 60'000.- e che ancora mantiene i tre figli agli studi.

                                  C.   L'UAM ha raccolto presso l'interessata la necessaria documentazione attestante i suoi redditi degli ultimi sei mesi e l'8 ottobre 2008 ha annullato la decisione negativa. Successivamente, il 31 ottobre 2008 (doc. 2) ne ha emessa un'altra con cui respingeva sempre l'istanza di riduzione dei premi, siccome il reddito determinante supera i limiti stabiliti.

Il 16 dicembre 2008 (doc. A1) l'Ufficio assicurazione malattia ha emesso la decisione su reclamo con cui ha respinto il reclamo del 27 novembre 2008 (doc. 2) dell'istante, dato che il suo reddito determinante nel 2008, stabilito in Fr. 36'000.- in virtù dell'art. 31 lett. m RLCAMal, supera il limite di Fr. 20'000.- per le persone sole fissato dall'art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal.

                                  D.   Con ricorso del 14 gennaio 200 (doc. I) RI 1 ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la concessione della riduzione del premio LAMal per il 2009. La ricorrente contesta che sia stata considerata come persona sola malgrado abbia figli maggiorenni ancora in formazione. Inoltre, contesta che si faccia capo al salario lordo, e non netto, per calcolare il suo reddito determinante. Infine, ha fatto presente che provvede ancora al pagamento del premio (sussidiato) di cassa malati per tutti e tre i figli, perché anche se due di loro hanno terminato la formazione, uno è senza lavoro e l'altra consegue un reddito esiguo. La somma dei premi dovuti da tutta la famiglia rappresenta una quota importante del suo reddito e non al massimo l'8%.

La risposta del 29 gennaio 2009 (doc. III) spiega dettagliatamente come l'Amministrazione è giunta a negare questo diritto all'assicurata. Poiché quest'ultima ha fatto valere una riduzione dei suoi redditi nel 2007, l'UAM ha applicato l'art. 31 lett. m RLCAMal ed ha accertato il suo reddito netto nel 2008 a partire dai conteggi di salario (Fr. 31'335,95) e l'ha confrontato con il reddito netto esposto nella notifica di tassazione 2006 (Fr. 52'557.-), superiore e quindi ha potuto procedere con la commutazione del reddito lordo in reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali di conversione. Prima di procedere in tal senso, ha però verificato che il totale dei redditi secondo l'art. 29 cpv. 2 LCAMal, calcolato in Fr. 41'909,95 e che comprende tutti i redditi prima delle deduzioni fiscali, quindi il reddito da lavoro (Fr. 31'335,95), il valore locativo (Fr. 9'463.-) ed il reddito da titoli e capitali (Fr. 1'111.-), fosse inferiore al limite di Fr. 60'000.- per persone sole previsto dal nuovo art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal. L'UAM ha pertanto proceduto con la commutazione del reddito lordo mensile medio di Fr. 3'128,20 (Fr. 17'325,55 : 6 x 13 : 12) secondo le predette tabelle, ottenendo la somma di Fr. 27'205.-. A ciò ha aggiunto i medesimi parametri del valore locativo e del reddito da capitali, nonché la quota parte di sostanza imponibile ([Fr. 236'000.- - Fr. 150'000.-] x 1/15) ed ha dedotto gli interessi passivi annui (Fr. 8'050.-), ottenendo un reddito lordo annuo di Fr. 35'462,35, quindi un reddito determinante di Fr. 36'000.-, importo che non permette la concessione della riduzione dei premi LAMal.

Nelle osservazioni del 19 febbraio 2009 (doc. VII) l'UAM ha preso posizione su una censura della ricorrente, non ancora evasa.

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.

                                   3.   L'amministrazione fa quindi di principio capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari.".

Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)  persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

                                   4.   Nel caso in esame, l'insorgente va considerata quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo coniuge divorziata senza figli minorenni conviventi. Per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009 vale quindi il limite di reddito di Fr. 20'000.- (art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal).

I figli __________, __________ e __________, tutti e tre maggiorenni e conviventi con l'assicurata, hanno ottenuto per sé stessi la riduzione del premio LAMal per il 2009 con decisione del 31 ottobre 2008 i primi due rispettivamente del 28 novembre 2008 l'ultima figlia (doc. III).

Il diritto alla riduzione del premio LAMal della ricorrente risulta quindi dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).

L'Ufficio assicurazione malattia ha esaminato l'istanza di sussidio alla luce della notifica di tassazione IC 2006, valida, come visto, per l'anno 2009, escludendo la ricorrente dal diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il 2009, siccome il totale dei redditi accertato dal competente Ufficio di tassazione è di Fr. 63'131.- (doc. 3), cifra che supera l'importo limite di Fr. 60'000.- fissato per le persone sole. Questa soluzione, valida dal 1° gennaio 2008 con l'introduzione del nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal, si impone nella fattispecie malgrado il reddito imponibile accertato con la notifica di tassazione IC 2006 sia di Fr. 400.-, somma che permetterebbe alla ricorrente di avere invece diritto al sussidio.

Pertanto, sulla scorta dei dati risultanti dalla tassazione 2006 ed in applicazione dell'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal, l'assicurata non ha diritto alla riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 2009 e la decisione emessa in questo senso il 29 agosto 2008 è corretta.

                                   5.   Tuttavia, siccome successivamente all'emanazione della predetta notifica di tassazione i redditi dell'assicurata sono diminuiti, è a giusta ragione che l'Amministrazione ha proceduto a calcolare autonomamente il reddito determinante dell'insorgente, partendo non più dalla notifica di tassazione IC 2006, ma dai dati più recenti a sua disposizione.

In effetti, conformemente al citato art. 31 RLCAMal, l'UAM è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurato soltanto se vi sono delle modifiche riguardo allo statuto personale e/o economico dell'interessato e (semmai) della sua famiglia.

Nel caso concreto, solo la lettera m di questa norma può, eventualmente, tornare utile. Occorre però che vi sia stata una diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni rispetto al medesimo dato desumibile dalla notifica di tassazione applicabile all'anno per il quale l'assicurato chiede il sussidio.

In merito all'art. 31 RLCAMal, va osservato che il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.57; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159; STCA del 19 febbraio 2009, 36.2008.129; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162), rilevando come:

"  2.2 (…) quando sia accertato un reddito [ndr: lordo ex art. 67 lett. m RLCAMal, mentre ora, in virtù del nuovo art. 31 lett. m RLCAMal, esso deve essere netto grazie alla modifica, dal 1° gennaio 2003, della Legge tributaria, che ha mutato il modo di compilare la dichiarazione d'imposta (ora si indicano i redditi da attività netti, non più lordi)] inferiore a quello [ndr: lordo, mentre dal 1° gennaio 2008 è netto] del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito [ndr: lordo, ora netto], essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito [ndr: lordo, sia prima della modifica del regolamento sia dopo] accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv. 2 RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento [ndr: ora art. 36 cpv. 1 RLCAMal].

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo [ndr: lordo anche dal 1° gennaio 2008] conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati [ndr: ora reddito netto] dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature ed evidenziature in grassetto della redattrice).

                                   6.   Pertanto, occorre esaminare se le entrate nette della ricorrente dal 1° aprile 2008 (dato più recente a disposizione) sono diminuite rispetto al reddito esposto nella notifica di tassazione IC 2006. In altre parole, il reddito netto conseguito dall'assicurata nel 2008 deve essere inferiore alle entrate nette percepite nel 2006.

Più concretamente, dall'aprile 2008 le buste paga dell'assicurata indicano un salario lordo mensile di partenza di Fr. 2'854,40 per un lavoro svolto al 59,5238%. A questa cifra si aggiungono, se del caso, i compensi per le ore festive e, fino a giugno 2008 compreso, anche gli assegni per la figlia in formazione.

Occorre però determinare il reddito netto dell'assicurata. Dalla busta paga del mese di aprile 2008 risulta un reddito netto di Fr. 2'422,40, da quella di maggio 2008 di Fr. 2'412,05, in giugno 2008 di Fr. 2'429,60, in luglio 2008 di Fr. 2'405,50, in agosto e settembre 2008 di Fr. 2'396,45 ed in novembre 2008 il reddito netto ammontava a Fr. 2'407,70.

Il TCA osserva che a questi importi sono già stati dedotti gli assegni di formazione percepiti fino a giugno 2008, siccome concernenti la figlia maggiorenne __________.

Il reddito netto conseguito dalla ricorrente nel 2008 deve quindi essere riportato sull'arco di un anno ([Fr. 2'422,40 + Fr. 2'412,05 + Fr. 2'429,60 + Fr. 2'405,50 + Fr. 2'396,45 + Fr. 2'396,45 + Fr. 2'407,70] : 7 mesi x 13 mesi) per poterlo comparare con la notifica di tassazione applicabile, che si riferisce ai redditi netti conseguiti durante tutto il 2006.

Il totale dei redditi netti annui da attività lucrativa del 2008 giusta l'art. 31 lett. m RLCAMal ammonta dunque a Fr. 31'330,25.

Questa somma è manifestamente inferiore al totale dei redditi netti da attività lucrativa dipendente (Fr. 33'479.-) e da altra fonte (Fr. 19'078.-) stabilito in Fr. 52'557.- con la notifica di tassazione IC 2006, rispettivamente anche ai soli redditi da attività lucrativa di Fr. 33'479.-.

In concreto sono così soddisfatti i presupposti legali per applicare l'art. 31 lett. m RLCAMal. Ciò comporta che il diritto alla riduzione del premio LAMal per il 2009 deve essere stabilito sulla base del reddito più recente accertato autonomamente.

                                   7.   Come indicato in precedenza (cfr. consid. 5), il reddito accertato autonomamente deve essere lordo e non (più) netto. È infatti il reddito lordo che va convertito in reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni (art. 36 cpv. 1 RLCAMal). La lamentela della ricorrente va così respinta.

Occorre quindi calcolare questo reddito sulla scorta dei dati più recenti a disposizione, quindi quelli relativi al 2008.

Più precisamente, il reddito lordo medio accertato per il 2008 va fissato in Fr. 37'527,20 all'anno (Fr. 2'900,55 [salario aprile 2008] + Fr. 2'889,30 [salario maggio 2008] + Fr. 2'908,40 [salario giugno 2008] + Fr. 2'882,50 [salario luglio 2008] + Fr. 2'872,40 [salario agosto 2008] + Fr. 2'872,40 [salario settembre 2008] + Fr. 2'881,40 [salario novembre 2008] : 7 mesi x 13 mesi) che, riportato mensilmente, dà un salario lordo medio pari a Fr. 3'127,25 (Fr. 37'527,20 : 12 mesi).

Convertito in virtù dell'art. 36 RLCAMal mediante le apposite tabelle ufficiali di conversione, il reddito medio mensile accertato dà un reddito imponibile annuo di Fr. 27'205.-. Questa somma, di per sé, è superiore al limite di reddito fissato dal Consiglio di Stato per le persone sole per ottenere nel 2009 il diritto alla riduzione dei premi LAMal (Fr. 20'000.-).

Già in queste condizioni l'insorgente non ha pertanto diritto all'aiuto statale.

A questo importo andrebbero comunque ancora aggiunti il valore locativo di Fr. 9'463.- ed il reddito da titoli e capitali di Fr. 1'111.- (cfr. notifica di tassazione IC 2006).

Oltre a ciò, vi sarebbe ancora da computare la quota parte di 1/15 della sostanza imponibile (Fr. 236'000.-) della ricorrente desunto dal periodo fiscale determinante (IC 2006) che eccede il forfait fisso di Fr. 150'000.- per persone sole (art. 30 lett. b LCAMal), quindi Fr. 5'733,35 (1/15 x [Fr. 236'000.- - Fr. 150'000.-]).

Infine, alla somma di questi importi vanno dedotti gli interessi passivi a carico dell'assicurata che questo Tribunale, nell'ambito di una prassi piuttosto restrittiva che ha sviluppato nel tempo, ammette quali uniche deduzioni dal reddito lordo accertato insieme a quelle per gli alimenti; altre deduzioni non possono essere considerate (cfr., fra le ultime, STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.112; STCA del 30 settembre 2008, 36.2008.121; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159; STCA del 27 marzo 2009, 36.08.162).

Al totale di Fr. 43'512,35 (Fr. 27'205.- + Fr. 9'463.- + Fr. 1'111.- + Fr. 5'733,35) si deve dunque togliere la somma di Fr. 8'050.-, per ottenere un reddito di Fr. 35'462,35 che, in virtù dell'art. 30 lett. a LCAMal, deve essere arrotondato ad un reddito determinante di Fr. 36'000.-.

In queste condizioni, a maggior ragione la richiesta di riduzione del premio di Cassa malati per il 2009 deve essere respinta.

                                   8.   È opportuno ancora ricordare che qualora i redditi conseguiti dall'assicurata nell'anno 2009 dovessero attestare una situazione economica differente (peggiore) rispetto a quella accertata autonomamente dal Tribunale conformemente all'art. 31 lett. m RLCAMal, riferita al 2008, entro tre mesi dal momento in cui vi sarà la modifica (art. 13 cpv. 2 RLCAMal) l'insorgente potrà chiedere all'Amministrazione la revisione della decisione di negarle la riduzione di premio LAMal per l'anno 2009.

Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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