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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.01.2010 36.2009.191

14 gennaio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,505 parole·~18 min·2

Riassunto

Domanda di sussidio premi assicurazione malattia per intervenuta separazione dal coniuge. Calcolo nuovo reddito. Commutazione. Superamento dei limiti

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.191   ir/lb

Lugano 14 gennaio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2009 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su reclamo del 5 novembre 2009 emanata da

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                  A.   RI 1, 1955, separatasi dal marito, disoccupata, ha postulato la concessione del sussidio per fronteggiare il premio di Cassa Malati per il 2009 (per il periodo successivo alla separazione). In assenza di tassazione i collaboratori dell'UAM hanno accertato autonomamente il reddito, convertendolo, ed escludendo il diritto al sussidio.

                                  B.   Il reclamo inoltrato contro la decisione amministrativa è stato respinto con provvedimento del 5 novembre 2009 contro il quale l'assicurata si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso del 2 dicembre 2009 in cui si evidenziano entrate limitate (CHF 2'800.-) e spese significative per il sostentamento (locazione: CHF 1'000.-; premi CM: CHF 415.- ed assicurazione per perdita di salario: CHF 179.-).

                                  C.   Con osservazioni puntuali e precise l'Ufficio Assicurazione Malattia propone la reiezione del gravame con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. L’11 gennaio 2010 l’avv. RA 1 si è annunciato quale rappresentante della ricorrente, chiedendo l’assistenza giudiziaria, producendo il conteggio del mese di novembre 2009 della __________ (27 indennità controllate a CHF 140.00 per complessivi CHF 2'940.00 oltre a spese per un totale di CHF 2'983,45). Il rappresentante della ricorrente evidenzia come la signora RI 1 si sia ora rivolta all’assistenza non beneficiando di entrate. Non sono state acquisite ulteriori prove.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso – formulato dall’assicurata senza assistenza del legale – è  tempestivo, siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, ed è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a)                                                                                  se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b)                                                                                   persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c)                                                                            persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d)                                                                                   famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.

                                         Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

                                   4.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:

                                         a)  delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

                                         b)  delle persone soggette all'imposta alla fonte;

                                         c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

                                         d)  in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 v. Reg. LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

" a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                                                          diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”

                                         Il Consiglio di Stato ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il nuovo

" Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)     per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b)      per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c)      gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d)      gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   6.   In concreto, a ragione, l'amministrazione, ravvedendo gli estremi dell'applicazione dell'art. 31 litt. c. Reg. LCAMal, ha accertato - in assenza di una tassazione della ricorrente quale persona sola - il reddito lordo conseguito dalla stessa per la sua successiva commutazione a mano dalle apposite tabelle al fine di verificare il diritto al sussidio.

                                   7.   Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (si vedano in particolare le sentenze del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; s del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui si è così espresso:

" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 Reg. LCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".

                                         Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 v. Reg. LCAMal (= art. 31 n. Reg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate.

                                         Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

                                   8.   Nel caso concreto vi è discrepanza tra le parti con riferimento al reddito mensile conseguito dalla ricorrente. Secondo il calcolo - peraltro corretto dell'amministrazione RI 1 può contare sui CHF 3'000.00 mensili (21,5 indennità a CHF 140.00). La signora indica nel suo gravame un’entrata inferiore che fissa in CHF 2'800.00. L’ultimo conteggio della __________ presentato determina entrate di CHF 2940 mensili. Si tratta, a ben vedere, di somme del tutto contenute e sono quindi comprensibili le lamentele della ricorrente. L’importo del nuovo reddito, come indicato nelle considerazioni che precedono, va obbligatoriamente convertito a mano delle apposite tabelle (reperibili sul sito internet dell'IAS stesso) allestite dall'amministrazione fiscale. Le tabelle di conversione contemplano le usuali deduzioni riconosciute in sede fiscale per cui non sono ammissibili altre deduzioni se non quelle per gli interessi passivi e per gli alimenti versati e ciò conformemente alla costante prassi del TCA.

                                         La conversione dell'importo mensile di CHF 3'010.- non permette, purtroppo, la concessione del sussidio siccome comporta di ritenere un importo di CHF 27'000.00.

                                         Anche qualora si volesse ritenere l'importo indicato dalla ricorrente quale reddito, ossia CHF 2'800.- mensili, il ricorso non avrebbe migliore esito siccome anche convertendo tale reddito - in casu senza possibili deduzioni siccome neppure indicate dalla ricorrente - i limiti di legge per l'aiuto sociale sarebbero superati (la cifra reperita dopo conversione ammonta infatti a CHF 24'000.00).

Nello scritto 11 gennaio 2010 l’assicurata indica la fine dei suo diritto alle prestazioni LADI. Per quanto desumibile dal doc. B2 le indennità sembre siano state versate sino alla fine del 2009. Per il nuovo anno la signora RI 1 ha, con buona verosimiglianza, postulato il riconoscimento del diritto alla riduzione del premio per il 2010. Nell’ambito di quella richiesta la nuova situazione venutasi a creare (cessazione del versamento di indennità: il conteggio B2 specifica che a fine novembre rimanevano 21 indennità verosimilmente riscosse nel corso del mese di dicembre 2009) dovrà, se del caso, essere considerata. Per il 2009 occorre ritenere come, successivamente alla separazione ed alla nuova situazione economica, non vi sono state ulteriori modifiche sino alla fine dell’anno. Ne discende che, correttamente l’amministrazione, in applicazione delle leggi volute dal Parlamento e concretizzate dall’esecutivo, ha rifiutato il riconoscimento del sussidio. Il ricorso va quindi respinto senza carico di tasse e spese.

                                         Il giudice delle assicurazioni sociali deve infatti applicare le leggi vigenti che, per la materia che qui è in discussione, fissa i limiti per la concessione del sussidio per le persone sole – qual è la ricorrente - a CHF 20'000.-. La conversione del reddito conseguito sino a fine 2009 superano tale valore ponendosi almeno a CHF 24'000.00 (in realtà il reddito da ritenere è quello indicato dall’ÛAM che, convertito, diviene CHF 27'000.00). Le tabelle sono, come indicato, obbligatorie ed il giudice non può scostarsene dovendole applicare, anche se il risultato cui si perviene è, purtroppo, quello di dovere negare il sussidio a persona disoccupata con entrate limitate.

                                         Come detto il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili e deve essere pure respinta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’avv. RA 1. Infatti uno dei presupposti affinché possa essere concessa l’AG è la probabilità di successo favorevole della procedura di ricorso in discussione, ciò che sin dall’inizio era palesemente carente. Infatti sarebbe bastato al legale un breve esame alle tabelle di conversione pubblicate, a fronte dei redditi conseguiti, per rendersi conto dell’infondatezza del gravame e dell’assenza di possibilità di esito favorevole dello stesso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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