Raccomandata
Incarto n. 36.2009.170 cs
Lugano 18 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 agosto 2009 emanata dalla
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni (in precedenza: Ufficio assicurazione malattia), 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1984, pittore, nel corso del mese di aprile 2009 ha inoltrato all’UAM (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni) la richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria per le malattie per il 2009. La domanda è stata respinta, siccome tardiva, il 29 maggio 2009. Il reclamo non ha avuto miglior sorte ed è stato respinto in data 24 agosto 2009 (doc. 8).
1.2. Contro la predetta decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorto al TCA (doc. I). Il ricorrente sostiene che le sue motivazioni a giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza devono essere considerate sufficienti per entrare nel merito della richiesta. Egli rileva in particolare che il suo diritto all’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione scadrà il 17 ottobre 2009, per cui il reddito conseguito per tutto il 2009 è inferiore al limite di fr. 20'000 per ottenere il sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria.
L’insorgente ammette di aver inoltrato la richiesta in ritardo e di essere stato negligente, tuttavia afferma che questo è dovuto alla sua buona fede e alla sua fiducia in promesse per un posto di lavoro che gli avrebbe permesso di far fronte alle sue necessità senza dover contare sull’aiuto economico della madre e soprattutto senza dover chiedere l’aiuto statale. Purtroppo le promesse di ottenere un posto di lavoro non si sono concretizzate.
1.3. Con risposta dell’8 ottobre 2009 l’UAM ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Il 12 ottobre 2009 il Giudice delegato del TCA ha interpellato l’insorgente chiedendogli se nel frattempo è riuscito a trovare un posto di lavoro o se sta ancora facendo capo alle indennità di disoccupazione (doc. V).
1.5. In data 20 ottobre 2009 il ricorrente ha scritto direttamente all’UAM, con copia a questo Tribunale, allegando una lettera della Cassa disoccupazione da cui emerge la fine del diritto all’indennità contro la disoccupazione il 18 ottobre 2009 e precisando che nel frattempo è la madre che si occupa del suo sostentamento (doc. VI).
1.6. Con scritto del 28 ottobre 2009 il TCA ha interpellato l’UAM, chiedendo la trasmissione dell’allegato alla lettera del 20 ottobre 2009 del ricorrente ed assegnando un termine di 10 giorni per esprimersi in merito (doc. VII).
1.7. Il 4 novembre 2009 l’UAM, preso atto di quanto sopra, ha proposto di respingere il ricorso per quanto concerne il periodo da gennaio a settembre 2009 e di accoglierlo per i mesi successivi (doc. VIII).
1.8. Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito l’insorgente ha dichiarato di rimanere in attesa di una nuova comunicazione (doc. X).
1.9. Il 14 dicembre 2009 il TCA ha chiesto al ricorrente se nel frattempo ha fatto capo all’assistenza pubblica (doc. XIII) ed ha scritto all’UAM, ponendo le seguenti domande:
" 1. Con la risposta dell’8 ottobre 2009 avete calcolato il reddito netto
annuale prendendo in considerazione anche le indennità di disoccupazione per il periodo da gennaio ad aprile, che l’insorgente non ha percepito. Per quale motivo?
2. Perché non avete effettuato un calcolo complessivo di quanto effettivamente conseguito dall’insorgente durante tutto l’anno 2009 (ossia l’erogazione di prestazioni da maggio al 17 ottobre 2009)? Non sarebbe possibile, in questo modo, assegnare il sussidio per l’intero anno?
3. Con lo scritto del 4 novembre 2009 avete proposto a questo Tribunale di assegnare il sussidio al ricorrente con effetto dal 1° ottobre 2009.
Quali sono le basi legali (o eventuali direttive e/o prassi) per assegnare il sussidio a partire da tale data?
4. Avete già emanato una decisione relativa al periodo dal 1° ottobre 2009? In caso di risposta positiva vi chiediamo di trasmettercene una copia.” (doc. XII)
1.10. Con scritto del 21 dicembre 2009 l’UAM ha affermato:
" (…)
Prima di entrare nel merito dei quesiti posti dal TCA, la parte convenuta reputa opportuno evidenziare in sintesi la situazione relativa alla pratica 2009 del ricorrente.
● Per il periodo gennaio-aprile 2009 la richiesta di riduzione di premio è stata ritenuta tardiva da parte della convenuta in quanto inoltrata oltre il termine del 31.12.2008. Durante il citato periodo la situazione del ricorrente era la stessa di quella esistente durante il periodo settembre-dicembre 2008 (persona senza reddito che ha vissuto grazie all’aiuto finanziario della madre); nel periodo gennaio-aprile 2009 non si è dunque manifestata alcuna situazione di quelle previste all’art. 31 Reg. LCAMal e l’art. 11 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal non può pertanto essere applicato. In particolare si evidenzia come la diminuzione di reddito ai sensi dell’art. 31 lett. m Reg. LCAMal si era già manifestata nel corso degli ultimi mesi dell’anno 2008.
● Durante il periodo maggio-settembre 2009 l’assicurato ha beneficiato delle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione e di conseguenza per il periodo in oggetto risulta applicabile l’art. 31 lett. f Reg. LCAMal. Da un lato questo nuovo evento consente di ritenere tempestiva la richiesta a partire dal mese di maggio 2009, ma, dall’altro, il reddito mensile medio percepito durante il periodo indicato non consente la concessione della riduzione di premio, dal momento che dopo conversione in reddito imponibile annuo risulta un valore superiore al limite fissato dalle normative cantonali. Inoltre occorre rilevare come per il periodo maggio-settembre 2009 non risultano soddisfatti i presupposti per un’eventuale applicazione, in particolare, dell’art. 31 lett. m Reg. LCAMal. Infatti, riportando su base annua il reddito netto conseguito dal ricorrente per il periodo in questione non risulta una diminuzione rispetto al reddito netto esposto nella notifica di tassazione 2006 (in questo caso per valutare se rispetto alla tassazione 2006 vi è stata una diminuzione di reddito netto sarebbe anche possibile riportare su base mensile il valore di reddito esposto nella tassazione e raffrontare il risultato al reddito netto mensile medio per il periodo maggio-settembre). Anche per il periodo aprile-settembre il diritto alla riduzione di premio non è dunque dato, e ciò non tanto per il mancato rispetto del termine di inoltro dell’istanza ma per il fatto che il reddito lordo mensile medio relativo al periodo considerato, dopo conversione in reddito imponibile annuale, non consente di concedere la riduzione di premio.
● A partire dal mese di ottobre 2009 il ricorrente non ha più diritto alle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione. Da ottobre 2009 risultano soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’art. 11 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal, essendo intervenuta una diminuzione di reddito ai sensi dell’art. 31 lett. m Reg. LCAMal e per il periodo ottobre-dicembre 2009 la pratica può dunque essere ritenuta tempestiva. Il reddito (nullo) del ricorrente riguardante il periodo ottobre-dicembre 2009 consente dunque di concedere l’importo massimo di riduzione di premio previsto dalle normative cantonali.
Nel merito dei quattro quesiti posti da questo TCA in relazione alla pratica di specie, la parte convenuta si esprime ora nel modo seguente.
1. Con la risposta dell’8 ottobre 2009 avete calcolato il reddito annuale prendendo in considerazione anche le indennità per il periodo da gennaio ad aprile, che l’insorgente non ha percepito. Per quale motivo?
Ai fini del calcolo del reddito annuale esposto alla pag. 5 della risposta di causa dell’8 ottobre 2009 non sono stati considerati i redditi del ricorrente relativi al periodo gennaio-aprile 2009, ma unicamente i redditi percepiti dal mese di maggio 2009. Il reddito netto mensile è in seguito stato riportato su base annuale per valutare se, a partire dal mese di maggio 2009, rispetto alla tassazione 2006 – da cui risulta un reddito netto da attività salariale pari a fr. 31'229 esposto su base annuale – vi sia stata o meno una diminuzione ai sensi dell’art. 31 lett. m Reg. LCAMal. Il confronto tra il dato fiscale (che, come già evidenziato, è stabilito su base annuale) ed il reddito accertato per un determinato periodo deve obbligatoriamente avvenire dopo avere riportato su base annuale il reddito accertato (si potrebbe anche effettuare un confronto su base mensile, come già indicato nel secondo punto della sintesi suesposta, ma questo non cambierebbe il risultato).
Nel calcolo del reddito accertato a decorrere dal mese di maggio 2009 non è volutamente stato considerato il reddito relativo al periodo gennaio-aprile 2009 in quanto per questo periodo la pratica è stata ritenuta tardiva, non essendo intervenuto nessun cambiamento della situazione secondo quanto previsto dall’art. 31 Reg. LCAMal (vedi primo punto della sintesi esposta alla pag. 1).
2. Perché non avete effettuato un calcolo complessivo di quanto effettivamente conseguito dall’insorgente durante tutto l’anno 2009 (ossia l’erogazione di prestazioni da maggio al 17 ottobre 2009)? Non sarebbe possibile, in questo modo, assegnare il sussidio per l’intero anno?
3. Con lo scritto del 4 novembre 2009 avete proposto a questo Tribunale di assegnare il sussidio al ricorrente con effetto dal 1° ottobre 2009.
Quali sono le basi legali (o eventuali direttive e/o prassi) per assegnare il sussidio a partire da tale data?
La parte convenuta ritiene che ai quesiti 2 e 3 di questo TCA possa essere data un’unica risposta.
Il calcolo del reddito accertato in caso di più situazioni previste dall’art. 31 Reg. LCAMal che si presentano durante un anno civile viene eseguito in modo distinto per la durata dei periodi in cui le singole situazioni si sono manifestate.
Per meglio illustrare questo concetto è possibile riferirsi all’esempio seguente, che evidenzia la prassi amministrativa applicata alla parte convenuta.
Una persona sola richiede il sussidio per l’anno 2009. Secondo la tassazione 2006 non ha diritto allo stesso, essendo il reddito determinante superiore al limite fissato. L’assicurato è disoccupato dal mese di marzo 2007 ed il termine quadro per le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione scade a marzo 2009. Per i mesi da aprile a giugno 2009 l’assicurato ha diritto all’assistenza sociale, mentre a decorrere da luglio 2009 percepisce la rendita AVS.
In questo caso durante l’anno 2009 si sono manifestate tre diverse situazioni di quelle previste dall’art. 31 Reg. LCAMal: disoccupazione (lett. f), assistenza (lett. g) e cessazione definitiva dell’attività a seguito di raggiunti limiti d’età (lett. h). Il suo reddito accertato per l’anno 2009 dovrà dunque essere calcolato in modo distinto per ciascun periodo, vale a dire:
gennaio-marzo: indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione (più, se del caso, eventuali altre entrate);
aprile-giugno: prestazioni dell’assistenza sociale (non considerate come reddito);
luglio-dicembre: rendite AVS e pensioni LPP (più, se del caso, eventuali altre entrate).
In quanto già disoccupato durante l’anno 2008, questo assicurato avrebbe dovuto inoltrare la richiesta entro il 31.12.2008. Una richiesta inoltrata dopo il 31.12.2008 verrebbe considerata tardiva per i primi tre mesi dell’anno, mentre sarebbe tempestiva solo a partire dal mese di aprile 2009.
Il reddito considerato per definire il diritto al sussidio per il periodo aprile-giugno sarebbe il reddito lordo mensile medio relativo al medesimo periodo riportato dopo conversione su base annuale, mentre il reddito considerato per definire il diritto al sussidio per il periodo luglio-dicembre sarebbe il reddito lordo mensile medio relativo al medesimo periodo riportato dopo conversione su base annuale. Nel caso in cui dopo conversione del reddito lordo mensile medio da rendite e pensioni per il periodo luglio-dicembre 2009 dovesse risultare un reddito imponibile annuo superiore al limite di fr. 20'000.--, l’assicurato in questione avrebbe diritto al sussidio unicamente per il periodo in cui è stato al beneficio delle prestazioni assistenziali (aprile-giugno), mentre non avrebbe diritto per i primi tre mesi dell’anno a causa della tardività nell’inoltro e per il periodo luglio-dicembre a seguito del superamento dei limiti di reddito.
La situazione del ricorrente è in fondo analoga a quella esposta nell’esempio summenzionato.
Infatti egli per il periodo gennaio-aprile 2009 ha avuto una diminuzione di reddito rispetto alla tassazione 2006 (art. 31 lett. m Reg. LCAMal), considerato il suo reddito nullo. Tuttavia questa situazione era già esistente nel periodo settembre-dicembre 2008. Quindi la sua richiesta andava inoltrata entro il 31.12.2008.
Per il periodo maggio-settembre 2009 è stato al beneficio delle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 31 lett. f Reg. LCAMal). Il suo reddito determinante per questo periodo, calcolato dopo conversione del reddito lordo mensile medio relativo al medesimo periodo secondo le tabelle ufficiali di conversione, non è tuttavia inferiore al limite di fr. 20'000.- di cui all’art. 29 lett. a LCAMal.
Per il periodo ottobre-dicembre 2009 ha avuto un nuovo cambiamento della situazione (diminuzione di reddito secondo l’art. 31 lett. m Reg. LCAMal non avendo reddito alcuno poiché scaduto il termine quadro dell’assicurazione contro la disoccupazione. Per il periodo ottobre-dicembre 2009 può dunque essere concesso il sussidio massimo.
Nel caso di specie, la concessione del sussidio per tutto l’anno 2009 non sarebbe pertanto conforme alla prassi amministrativa utilizzata e comporterebbe un’evidente disparità di trattamento rispetto ai casi che hanno inoltrato tardivamente la richiesta.
In effetti, nei casi in cui il ritardo nell’inoltro dell’istanza è dovuto ad un cambiamento della situazione intervenuto durante l’anno, il diritto al sussidio viene stabilito unicamente a partire dal momento in cui la situazione è cambiata e non certo per tutto l’anno (se ad esempio un assicurato ha cessato definitivamente l’attività per raggiunti limiti d’età durante il mese di luglio 2009, mentre era ancora salariato, ed ha inoltrato la richiesta 2009 ad anno inoltrato, il sussidio verrà concesso unicamente a partire dal mese di agosto 2009 e non retroattivamente al 1° gennaio 2009, essendo la richiesta tardiva per il periodo gennaio-luglio 2009).
4. Avete già emanato una decisione relativa al periodo dal 1° ottobre 2009? In caso di risposta positiva vi chiediamo di trasmettercene una copia.
La parte convenuta conferma di non avere ancora emesso alcuna decisione positiva e ciò in attesa della sentenza di questo TCA.” (doc. XIV)
1.11. Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, precisando di non aver chiesto nessun aiuto all’assistenza pubblica (doc. XVI).
1.12. Pendente causa il TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti sui quali le parti hanno potuto esprimersi (doc. XVII e seguenti). L’UAM con scritto dell’11 febbraio 2010, sulla base dei nuovi elementi emersi, e meglio il fatto che in realtà già dal mese di agosto 2009 l’interessato non ha più percepito alcuna indennità di disoccupazione, ha confermato la tardività della richiesta per il periodo gennaio-aprile 2009, ha precisato che per il periodo maggio-luglio 2009 la richiesta di riduzione di premio può essere ritenuta tempestiva, ma deve essere respinta in quanto il reddito mensile medio percepito dal ricorrente (accertato in applicazione dell’art. 31 lett. f Reg. LCAMal) dopo la conversione in reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali di conversione, supera il limite che conferisce il diritto al sussidio ed ha proposto di concedere il sussidio massimo per il periodo agosto-dicembre 2009, considerato il reddito nullo conseguito (doc. XXV).
in diritto
2.1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
2.2. Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg. LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”
L’Esecutivo cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
2.3. Va ulteriormente rammentato come giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. A norma dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
2.4. In concreto l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza di richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2008 (art. 28 cpv. 2 LCAMal e art. 11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).
Egli lo ha invece spedito solo nel corso del mese di aprile 2009. La richiesta, di per sé, è di conseguenza tardiva.
Va pertanto esaminato se il ritardo è giustificato ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal.
2.5. Questo Tribunale ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi X. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 citata, a proposito del tema della mancata trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 (inc. 36.2005.124) l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella sentenza del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" (…) la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, 36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, 36.2006.113).
Nella sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.
Nel caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nella sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).
Nella sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la grave malattia di due strette congiunte, di cui una domiciliata all’estero, con necessità di impegnativi viaggi, parenti poi mancate, e la grande prostrazione seguita a tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:
" Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione. … la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare) suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora reperiti.
Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il ritardo … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere ritenuto.”
In un altro giudizio (inc. 36.2008.101 sentenza del 23 settembre 2008) il TCA non ha considerato giustificato in maniera sufficiente il ritardo nell’inoltro della richiesta di aiuto sociale conseguente all’elaborazione di una tesi di dottorato da parte della moglie ed il completamento di studi superiori da parte del marito, ciò anche se questi impegni venivano condotti in uno con l’attività lavorativa dei coniugi e con la cura di un figlio.
2.6. In concreto dagli atti emerge innanzitutto che l’insorgente fino al mese di agosto 2008 ha beneficiato di indennità contro la disoccupazione, per poi privarsene dal mese di settembre 2008 al mese di aprile 2009 avendo ricevuto promesse di lavoro poi non concretizzatesi. Queste circostanze lo avrebbero fatto cadere in uno stato di sconforto, depressione e rabbia interna marcata che ancora lo accompagnano in un vissuto di grande frustrazione e senso d’impotenza. Nel corso del mese di aprile 2009, quando la madre ha inoltrato richiesta per l’ottenimento di prestazioni assistenziali, è stato informato che aveva ancora diritto ad indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione fino al 17 ottobre 2009 (cfr. doc. A7).
Come rileva l’UAM in sede di risposta, il ricorrente, proprio in seguito al disagio economico che lo stava colpendo già nel secondo semestre 2008, avrebbe dovuto informarsi circa le possibilità di ottenere un aiuto statale per il pagamento del premio dell’assicurazione malattie per il 2009. Ciò gli avrebbe permesso di inoltrare il relativo modulo entro il 31 dicembre 2008 e di ottenere il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattie obbligatoria.
Considerato che la sua situazione economica relativa al periodo da gennaio ad aprile 2009 era la medesima di quella del periodo da settembre a dicembre 2008 (nessuna indennità contro la disoccupazione, sostentamento da parte della madre), non si è verificata una delle ipotesi previste dall’art. 31 Reg. LCAMal che gli avrebbe permesso di chiedere il sussidio nel corso del 2009. Infatti, il cambiamento della situazione economica si è già verificato nel corso del 2008 (cfr. la sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.32 dove il TCA ha rilevato che il pensionamento intervenuto già durante l’anno precedente il periodo di possibile erogazione del sussidio non ha permesso all’insorgente di giustificare il ritardo nell’inoltro dell’istanza; cfr. anche la sentenza del 3 settembre 2009, inc. 36.2009.92, dove questo Tribunale ha affermato che “Una riduzione delle entrate dell'assicurata, è vero, v'è stata, ma essa è antecedente all'anno per il quale è stata chiesta la riduzione del premio (2009), essendo infatti intervenuta almeno già nel giugno 2008 con l'apertura del termine quadro di due anni per la percezione di indennità di disoccupazione”).
2.7. Per quanto concerne la circostanza che l’interessato afferma di essere in buona fede, va rilevato che il principio generale della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In concreto l’interessato non sostiene che l’UAM abbia fornito informazioni errate o che abbia omesso di informarlo. Egli sostiene invece che terze persone, non competenti tuttavia per decidere in ambito di sussidio, gli avrebbero promesso un posto di lavoro. Ciò tuttavia non è sufficiente per essere protetti nella propria buona fede.
Inoltre, come rileva l’autorità cantonale in sede di risposta, tale fatto non rientra neppure nelle situazioni elencate all’art. 31 Reg. LCAMal. Infatti, con sentenza del 29 settembre 2009 (inc. 36.2009.143-144), il TCA ha affermato che “La mancata concretizzazione di una prospettiva lavorativa non rientra in una delle ipotesi dell'art. 31 RegLCAMal e non assurge quindi a motivo legale che permetta l'inoltro della domanda nell'anno di sussidio. Solo una diminuzione del reddito, e non la prospettiva di un suo miglioramento poi frustrata, è contemplata dalle norme.”
2.8. Neppure gli asseriti problemi di salute (depressione) possono essere un motivo per giustificare l’inoltro tardivo della richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria. Infatti, da una parte l’interessato non ha allegato alcun certificato medico a comprova dell’asserita malattia, d’altra parte il TCA ha già stabilito che, visti i tempi sufficientemente ampi accordati dalla legge per inoltrare il modulo e la semplicità della procedura, di principio un ritardo può essere giustificato solo in casi particolari, quale ad esempio il sopraggiungere di gravi malattie improvvise che impediscono all’interessato di far capo a terzi per il disbrigo di questa pratica amministrativa. In concreto non ci si trova confrontati con questa ipotesi, rilevato come l’insorgente poteva far capo a sua madre (cfr. sentenza del 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5 e STCA dell’11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113: “Per quanto attiene la malattia la necessità di un monitoraggio e l’esistenza di cure, che non impediscono di seguire una formazione, non sono elementi sufficienti per giustificare il ritardo. I tempi lunghi che la legge concede per la domanda di riduzione del premio e la semplicità della procedura rafforzano questa conclusione.”).
2.9. Va ora esaminato se vi sono altri motivi per ritenere tempestiva la domanda inoltrata nel corso dell’anno.
Come visto l’insorgente nel 2009 ha beneficiato di indennità contro la disoccupazione dal mese di maggio.
L’UAM in sede di risposta ha affermato che non sono dati i presupposti per ritenere una diminuzione del reddito netto da attività dipendente rispetto a quanto deducibile dalla tassazione determinante 2006. Infatti a fronte di un reddito netto di fr. 31'229 evinto dalla citata tassazione, vi è un reddito netto annuale da attività dipendente di fr. 31'792.20 che l’UAM ha calcolato nel seguente modo (cfr. doc. III): dall’indennità lorda mensile di fr. 2'878.50 ha sottratto l’importo di fr. 229.15 pari alle deduzioni sociali ed ha moltiplicato l’ammontare di fr. 2'649.35 X 12.
In sede di osservazioni (doc. VIII), l’autorità cantonale, dopo aver preso atto, sulla base degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA, che in realtà già dal mese di agosto 2009 l’interessato non ha più percepito alcuna indennità di disoccupazione e che il reddito netto conseguito nel 2009 è inferiore rispetto a quello evinto dalla tassazione determinante 2006, ha ammesso la tempestività della domanda anche per il periodo maggio-luglio 2009.
L’UAM ha tuttavia rilevato che la richiesta va comunque respinta, poiché la conversione in reddito imponibile delle indennità percepite durante quel periodo non permette il versamento del sussidio.
Dal mese di agosto 2009, visto che il ricorrente non ha più percepito alcuna entrata e che sua madre non ha un obbligo di mantenimento nei suoi confronti, poiché l’insorgente ha già terminato una formazione appropriata, l’autorità cantonale ha invece proposto di concedere il sussidio senza la necessità di inoltrare una nuova richiesta.
Va qui evidenziato che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In concreto, l’interessato non ha più conseguito alcun reddito da agosto, ossia dal mese in cui è stata emessa la decisione impugnata (24 agosto 2009). Il TCA terrà pertanto conto di questa modifica.
Come evidenziato giustamente dall’autorità cantonale l’interessato nel periodo maggio-luglio 2009 ha percepito un importo lordo di fr. 8'038, ossia fr. 2'679.35 al mese che, convertiti in reddito imponibile secondo le tabelle ufficiali (cfr. art. 36 cpv. 1 Reg. LCAMal), danno un importo di fr. 23'000, superiore al limite di fr. 20'000 che permette alle persone sole di ottenere il sussidio.
Ne segue che l’interessato può beneficiare del sussidio per l’anno 2009 unicamente dal mese di agosto 2009, ossia da quando non ha più percepito alcuna indennità di disoccupazione e non dispone più di un introito per mantenersi.
La prassi dell’UAM (ora Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni) va pertanto confermata laddove “divide” l’anno sia per valutare la tempestività della domanda sia per il calcolo del diritto al sussidio, riservati i casi di possibili abusi di diritto. Per cui quando il ritardo nell’inoltro dell’istanza è dovuto ad un cambiamento della situazione intervenuto nel corso dell’anno (cfr. art. 31 Reg. LCAMal), come nel caso di specie, il diritto al sussidio (con conseguente calcolo del reddito imponibile secondo le tabelle ufficiali, cfr. art. 36 cpv. 1 Reg. LCAMal), va stabilito unicamente dal momento in cui la situazione è cambiata e per il periodo determinante, ciò per garantire una parità di trattamento con gli assicurati che hanno inoltrato tardivamente la richiesta e si vedono respinte le loro pretese per tutto l’anno.
In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto, mentre la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa cantonale per i suoi incombenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione (Ufficio delle prestazioni) per l’assegnazione del sussidio a partire dal 1° agosto 2009.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti