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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.06.2008 36.2008.64

23 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,024 parole·~15 min·3

Riassunto

Domanda di sussidio 2008 rifiutata. Ricorso. Pendente la procedura la ricorrente produce nuovi elementi probatori. Diminuzione del reddito. Ricorso ammesso

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.64   ir/td

Lugano 23 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2008 di

RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 18 aprile 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, divorziata, salariata, domiciliata a __________ ed assicurata presso __________ contro le malattie, ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Con decisione 29 febbraio 2008 la domanda è stata respinta ed il reclamo 13 marzo 2008 della signora RI 1 non ha avuto miglior sorte siccome rigettato con decisione 18 aprile 2008.

                                         Nel suo reclamo la signora RI 1 ha indicato sua collaborazione part time con la Confederazione, su chiamata, per traduzioni e verbalizzazioni nell'ambito di procedure d'asilo e remunerazione "a 60 giorni" con diminuzione del lavoro "a seguito delle severe restrizioni nella LAsi". La ricorrente evidenziava poi cessazione della collaborazione con __________ da fine 2005 per malattia.

                                         Come indicato con il provvedimento 18 aprile 2008 l'UAM ha rigettato il reclamo ritenendo il superamento del limite con la tassazione 2005 e, alla luce delle motivazioni addotte, superamento del limite dopo conversione del nuovo reddito percepito.

                                  B.   Con ricorso 26 aprile 2008 RI 1 si è aggravata al TCA contro il provvedimento 18 aprile facendo nuovamente valere le argomentazioni del reclamo, evidenziando una tassazione 2006 per la quale l'imponibile IC ammonta a CHF 9'300.-, indicando grave difficoltà economica.

                                         Dal canto suo l'UAM, con osservazioni del 19 maggio 2008 postula la reiezione dell'impugnativa. Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove. La signora RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione attestante diminuzione del reddito nel corso del 2008 e, con osservazioni 18 giugno 2008, l'amministrazione ha ricalcolato il diritto al sussidio proponendo al TCA l'accoglimento del ricorso.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                   3.   Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.

Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve situare al 18 aprile 2008 (doc. 6), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il nuovo RLCAMal del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

                                   4.   Con proprie osservazioni 18 giugno 2008 l'UAM ha ricalcolato il diritto al sussidio di RI 1 ammettendolo sulla scorta dei nuovi elementi prodotti, non noti all'amministrazione in precedenza. Nel suo scritto 18 giugno l'UAM propone al TCA di accogliere l'impugnativa.

                                         Occorre rilevare come il Tribunale debba esaminare nel merito la fattispecie poiché solo entro il termine della presentazione della risposta di causa l'amministrazione può modificare la decisione oggetto del ricorso. Tale termine era qui scaduto.

                                         nel merito

                                   5.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

                                   6.   Con l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)  persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".

                                   7.   In concreto l'UAM ha fatto, in primis, riferimento ai dati fiscali della ricorrente rilevati dalla tassazione 2005. L'imposta cantonale li ritenuta dall'amministrazione fiscale supera i limiti per la concessione del sussidio (v. doc. A6). La ricorrente lamenta mancata contestazione della tassazione 2006, qui comunque ininfluente. Va poi abbondanzialmente rilevato che comunque l’interessata non avrebbe potuto prevalersi di una dimenticanza nel contestare la tassazione determinante poiché questo Tribunale ha già più volte ribadito che l’assicurato deve innanzitutto salvaguardare i propri interessi innanzi all’autorità fiscale. Infatti l’UAM, ed il Tribunale, salvo eccezioni, non possono scostarsi dai dati ritenuti in sede fiscale senza una valida e particolare ragione. A questo proposito con sentenza del 19 settembre 2005 (inc. 36.2005.105)  il TCA ha affermato:

"  La lamentela non può essere recepita. Infatti, per costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

In concreto spettava pertanto all’assicurato contestare in sede fiscale la presunta dimenticanza di alcune deduzioni. … “              

                                         Va ulteriormente rilevato come l'autorità amministrativa non possa far capo alla tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente (come ricordato nella sentenza 4 settembre 2007 in re R. 36.2007.118). Nella sentenza 11 ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002."

Nel caso concreto non è possibile quindi far capo alla decisione di tassazione relativa al 2006 anche se più attuale e manifestamente più favorevole (ancorché la ricorrente non abbia contestato la determinazione del reddito come indicato nel suo ricorso). La scelta dell’esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata in dubbio dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito) non permette di fare riferimento – il principio di legalità lo vieta – a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. Nella sentenza 36.2007.118 questo Tribunale aveva indicato come:

"  La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare giustificata dalle recenti modifiche della Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di deduzioni con l’adozione in particolare del cd 4 pacchetto fiscale) e dalla necessità di trattare in maniera uguale tutti gli assicurati. Tale necessità di parità di trattamento appare determinante. Come rammentato in precedenza l’utilizzo di dati che sono nel tempo superati è correggibile grazie alla possibilità per l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito se dati precise condizioni tra le quali quella della diminuzione del reddito (art. 67 Reg LCAMal [ora art. 31 n.d.r.], in particolare la lettera m, con successiva applicazione delle relative tabelle di conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da parte dell'amministrazione cantonale).

                                   8.   Occorre qui ora esaminare se, rispetto al periodo di computo della tassazione di riferimento, RI 1 abbia visto i suo reddito diminuire in maniera importante.

                                         Come indicato nelle considerazioni che precedono se date le condizioni di cui all'art. 31 RegLCAMal l'amministrazione calcola autonomamente il reddito conseguito dall'assicurato e lo converte a mano di tabelle specificatamente allestite.

                                   9.   A proposito di quest'ultima norma, il TCA ha emanato numerose sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così espresso:

"  2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

                                         A proposito del concetto di reddito nella sentenza di principio, emessa dal TCA, nella sua composizione completa, il 28 febbraio 2008, inc. 36.2007.172 in re R., ha analizzato il tema in maniera approfondita. A quella sentenza può essere fatto riferimento.

                                10.   In concreto RI 1 ha conseguito, nel corso del 2007 uno stipendio lordo di CHF 35'892.-. Dagli accertamenti svolti in corso d'istruttoria è emerso però che, per i primi 5 mesi del 2008, il reddito complessivo è diminuito per le ragioni spiegate dalla ricorrente stessa, ossia le modifiche legislative in abito di Legge sull'asilo che hanno condotto la signora RI 1 - che lavora su chiamata per la Confederazione - a vedere diminuite le richieste di collaborazione.

                                         Ebbene sulla scorta della documentazione prodotta dalla ricorrente stessa emerge come nel 2008 l'introito lordo complessivo conseguito da RI 1 assomma a CHF 11'593,10 pari a CHF 2'318,60 mensili.

                                         Tale importo, dal quale sono deducibili solo interessi passivi ed alimenti conformemente a giurisprudenza, convertito a mano delle apposito tabelle conferisce il diritto al sussidio come riconosce l'amministrazione. Alla luce di ciò il ricorso va accolto la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per una nuova decisione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.

                                         1.1.  Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per una nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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