Raccomandata
Incarto n. 36.2008.51 TB
Lugano 7 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 febbraio 2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1987 e disoccupata dall'estate 2006, il 21 marzo 2007 (doc. 1) ha inoltrato all'Ufficio assicurazione malattia (UAM) il formulario per la richiesta della riduzione individuale del premio di cassa malati per l'anno 2007.
Con decisione del 30 aprile 2007 (doc. 5) l'UAM ha respinto la domanda dell'assicurata siccome tardiva.
1.2. Il 30 novembre 2007 (docc. A4 e 2) l'assicurata ha inviato all'amministrazione una lettera, evidenziando che le sue condizioni economiche si sono modificate dal 1° agosto precedente, poiché da allora non percepisce più le indennità di disoccupazione e non ha postulato l'assistenza sociale. Ha quindi chiesto che le sia concessa la riduzione del premio LAMal dal luglio 2007.
1.3. Considerata questa comunicazione come un'istanza di revisione, l'UAM ha accertato il reddito dell'assicurata dal 1° agosto 2007 in poi (docc. 3 e 4) e con decisione del 4 febbraio 2008 (docc. B1 e 8) l'ha dichiarata irricevibile, dato che la situazione si è modificata (già) dal 1° agosto 2007 e quindi il (nuovo) termine di tre mesi per interporre un'istanza di revisione è stato superato.
1.4. Contro questa decisione negativa l'assicurata ha inoltrato reclamo l'8 febbraio 2008 (docc. A1 e 9) ed il 18 febbraio 2008 (doc. 10) l'amministrazione ha emanato la decisione su reclamo che respinge le lamentele della reclamante, ribadendo che l'istanza di revisione è stata inoltrata tardivamente, ovvero oltre il termine di tre mesi dalla modifica della sua situazione previsto dall'art. 13 cpv. 2 del nuovo RLCAMal.
1.5. Dapprima con scritto del 7 marzo 2008 (docc. A2 e 11) indirizzato all'amministrazione, poi con un nuovo atto del 26 marzo 2008 (doc. I), l'assicurata ha inoltrato ricorso al TCA contro l'ultima decisione negativa dell'UAM chiedendo la concessione della riduzione dei premi LAMal da agosto a dicembre 2007. La ricorrente ha osservato che, vista la sua giovane età, a quel tempo non era al corrente dei termini legali entro i quali presentare la richiesta di sussidio. Vista però la sua precaria situazione finanziaria, che si protrae da quando è rimasta senza lavoro nel luglio 2006, a suo dire, non le si può negare il diritto al sussidio per gli ultimi cinque mesi del 2007.
1.6. Con risposta di causa del 18 aprile 2008 (doc. V) l'Ufficio assicurazione malattia propone di respingere il ricorso, confermando che l'entrata in vigore, il 16 novembre 2007, del nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie (RLCAMal), ha comportato che un'istanza di revisione deve essere fatta valere entro tre mesi dal verificarsi delle situazioni previste al capoverso 1 dell'art. 13 RLCAMal. In specie è applicabile l'art. 31 lett. m RLCAMal, dato che la cessazione del versamento delle indennità di disoccupazione ha comportato un'effettiva diminuzione delle entrate della ricorrente. Tuttavia, quest'ultima ha domandato all'UAM di rivedere la sua posizione soltanto dopo quattro mesi dal verificarsi di questa diminuzione di reddito, ovvero il 30 novembre 2007, e quindi la domanda di revisione non è tempestiva secondo il citato art. 13 cpv. 2 RLCAMal.
Del successivo scambio di corrispondenza fra le parti sarà detto, se necessario, in corso di motivazione (docc. VII, IX e XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.
Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.
Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve situare al 18 febbraio 2008 (doc. 10), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il nuovo RLCAMal del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nell'ottobre 2006 (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17 ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
2.3. A norma dell'art. 13 cpv. 1 RLCAMal (equivalente all'art. 48 vRLCAMal), gli assicurati possono presentare un'istanza di revisione sia della decisione di riduzione del premio sia dell'importo di riduzione del premio:
a) a seguito dell'emissione di una tassazione per l'inizio di assoggettamento;
b) nel caso si verifichino le situazioni di cui all'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal).
L'istanza di revisione deve essere inoltrata entro 3 mesi dal verificarsi di tali condizioni (art. 13 cpv. 2 RLCAMal).
Con l'entrata in vigore il 16 novembre 2007 del nuovo RLCAMal, il Consiglio di Stato ha voluto limitare in ordine di tempo la possibilità offerta agli assicurati di formulare un'istanza di revisione contro le decisioni emesse dall'Ufficio assicurazione malattia.
Infatti, il precedente art. 48 RLCAMal prevedeva che gli assicurati potevano presentare in ogni momento un'istanza di revisione contro l'operato dell'amministrazione in materia di sussidi.
Il nuovo capoverso 2 dell'art. 13 RLCAMal, per contro, limita a tre mesi dal verificarsi delle situazioni previste al capoverso 1 il momento entro cui presentare un'istanza di revisione.
Con la modifica del Regolamento, il termine entro cui un assicurato può agire è stato espressamente ridotto, poiché la precedente versione – in ogni momento – era effettivamente troppo vaga e vasta e, dando la possibilità agli assicurati di mettere in discussione in qualsiasi momento le decisioni dell'UAM già cresciute in giudicato, poteva dare luogo a risultati in sé scioccanti.
D'avviso di questa Corte, con la modifica qui in esame il legislatore, che ha delegato al Consiglio di Stato la competenza di procedere in tal senso, si è allineato ai termini previsti in ambito federale.
Infatti, gli artt. 66-68 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) del 28 dicembre 1968 trattano della domanda di revisione di una decisione. Per quanto concerne i termini per inoltrare questa domanda, l'art. 67 cpv. 1 PA – modificato dal 1° gennaio 2007 con la messa in funzione del Tribunale amministrativo federale -, prevede che essa debba essere indirizzata per iscritto all’autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso.
Anche la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003, all'art. 53 cpv. 1 tratta dell'istanza di revisione, ma non menziona alcun termine.
Kieser, commentando questa norma, fa esplicito riferimento al succitato art. 67 cpv. 1 e 2 PA, evidenziando che la regola ivi contenuta, oltre a costituire un principio generale, è anche applicabile in virtù del rinvio espresso contenuto all'art. 55 cpv. 1 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, N. 16 ad art. 53, pag. 537).
Inoltre, a mente del TCA, con questa limitazione di tempo il Consiglio di Stato ha voluto meglio distinguere il rimedio straordinario della revisione dalle possibilità ordinarie offerte dall'art. 11 cpv. 1 lett. b-d RLCAMal (art. 45 cpv. 1 lett. b-d vRLCAMal).
In questo senso, se l'assicurato presenta per la prima volta un'istanza di sussidio, egli può formularla – scostandosi dalla regola della presentazione entro la fine dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio (art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal) -, se date determinate premesse, ancora nel corso dell'anno medesimo per il quale chiede la riduzione di premio (art. 11 cpv. 1 lett. b-d RLCAMal).
Se, invece, l'assicurato ha già ottenuto una decisione relativa alla prima domanda di sussidio ed ha intenzione di contestarla anche dopo lo scadere del termine legale ordinario di trenta giorni per inoltrare un reclamo (art. 76 cpv. 1 LCAMal), allora non gli resta che formulare un'istanza di revisione della presa di posizione dell'UAM, ma entro tre mesi dal verificarsi delle situazioni enumerate all'art. 31 RLCAMal oppure se viene emessa una tassazione per inizio di assoggettamento fiscale (art. 13 cpv. 2 RLCAMal).
Sulla scorta di quest'ultima considerazione, va osservato che poiché l'assicurata ha già formulato una prima domanda di riduzione del premio LAMal nel marzo 2007, la sua lettera del 30 novembre 2007 all'UAM non può che essere considerata come
un'istanza di revisione e non come una prima domanda di sussidio. Di conseguenza, la stessa può essere inoltrata all'amministrazione soltanto entro il termine di tre mesi dal verificarsi delle situazioni di cui all'art. 13 cpv. 1 RLCAMal e non più nel corso di tutto il 2007 come previsto dal citato art. 11 RLCAMal.
Va pertanto verificato se questo nuovo termine è stato rispettato.
2.4. In virtù dell’art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
2.5. Nel caso concreto, non è stata emessa una tassazione per l'inizio di assoggettamento fiscale (art. 13 lett. a RLCAMal).
Resta dunque da analizzare se è dato uno degli estremi di cui al citato art. 31 RLCAMal (art. 13 lett. b RLCAMal).
Di rilievo è la situazione successiva al 30 aprile 2007, ossia posteriore alla decisione negativa dell'UAM e sino all'introduzione dell'istanza di revisione qui in oggetto, quindi il 30 novembre 2007.
Se uno dei casi enumerati dall'art. 31 RLCAMal si realizza, allora l'istanza di revisione va accolta e l'UAM deve ripronunciarsi sul diritto alla riduzione del premio di cassa malati dell'assicurata.
Se nessuna ipotesi torna applicabile, l'amministrazione non può procedere con la revisione della sua decisione e l'istanza di revisione va dunque respinta.
2.6. Più concretamente, quando la ricorrente ha inoltrato la domanda di sussidio (marzo 2007), dal luglio 2006 era senza lavoro e dal settembre successivo percepiva le indennità di disoccupazione.
Al momento della formulazione dell'istanza di revisione della decisione dell'UAM del 30 aprile 2007, ossia il 30 novembre 2007, l'assicurata aveva iniziato un mese prima a svolgere saltuariamente un lavoro in fabbrica, che le ha fruttato un guadagno piuttosto contenuto (doc. 7: da ottobre a dicembre 2007: Fr. 200.- + Fr. 400.- + Fr. 1'600.-, circa Fr. 800.- al mese: doc. 4). Quindi, dal maggio 2007 al novembre 2007 la situazione economica dell'assicurata era effettivamente cambiata rispetto alla situazione esistente al momento in cui la ricorrente ha chiesto la prima volta la riduzione del suo premio LAMal.
Ora, la circostanza che con la fine di luglio 2007 l'insorgente ha cessato di percepire le indennità di disoccupazione ed a fine ottobre 2007 ha iniziato a svolgere di tanto in tanto un'attività lavorativa che le ha comportato degli introiti ridotti, è indubbiamente un elemento sorto dopo l'emanazione della decisione negativa che ha modificato, diminuendole, le entrate dell'assicurata.
Stante quanto precede, dal maggio 2007 al novembre 2007 v'è effettivamente stato un mutamento nel quadro economico della ricorrente.
Pertanto, l'art. 31 lett. m RLCAMal può essere applicato alla fattispecie e, conseguentemente, la prima condizione cumulativa prevista dall'art. 13 cpv. 1 RLCAMal è adempiuta.
Tuttavia, come visto, la modifica delle condizioni economiche dell'insorgente è sopraggiunta il 1° agosto 2007, con la realizzazione dell'art. 31 lett. m RLCAMal. A partire da questo momento, quindi – se non addirittura prima, visto che la ricorrente sapeva da tempo che le sue indennità di disoccupazione sarebbero terminate a fine luglio 2007 –, ha iniziato a decorrere il termine legale di tre mesi per inoltrare un'istanza di revisione. Formulandola (solo) il 30 novembre 2007, è a buon diritto che l'UAM l'ha definita irricevibile siccome inoltrata in ritardo di un mese.
2.7. Alla luce di ciò, e del fatto che la seconda condizione cumulativa di cui all'art. 13 cpv. 2 RLCAMal non si è realizzata, correttamente una domanda di revisione non poteva essere inoltrata in assenza dei necessari presupposti enumerati dalla predetta norma.
Conseguentemente, non è data ragione per accogliere la richiesta della ricorrente di rivedere la decisione negativa dell'UAM emanata il 30 aprile 2007, ovvero di riesaminare nel merito la domanda stessa del sussidio di cassa malati procedendo con l'accertamento autonomo del reddito come previsto dall'art. 31 RLCAMal su rinvio dell'art. 13 RLCAMal.
Non va inoltre dimenticato che le condizioni per potere procedere con la revisione di una decisione dell'UAM sono diverse da quelle normalmente esaminate quando un assicurato postula la riduzione del premio di cassa malati.
In questo senso, malgrado la ricorrente abbia rilevato di avere difficoltà economiche, questo Tribunale deve limitare il suo esame ed accertare se, nel periodo determinante, si sia realizzato almeno uno dei casi enumerati dall'art. 31 RLCAMal, ciò che si è sì verificato, ma che è stato tuttavia segnalato all'autorità competente con un mese di ritardo rispetto al termine legale di tre mesi.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata va confermata.
2.8. A nulla vale inoltre l'affermazione della ricorrente secondo cui "prima della fine di ottobre 2007 ho telefonato loro spiegando il caso, e mi è stato consigliato di interporre un'istanza di revisione per poter rivedere la mia richiesta di sussidio della cassa malati 2007, ma è stato omesso di informarmi che la stessa doveva essere presentata entro il termine di tre mesi. In effetti ho aspettato un mese e ho provveduto." (doc. VII).
Spetta a chi vuol fare valere un diritto apportare la prova di quanto sostiene in virtù, oltretutto, del principio secondo cui le parti devono collaborare alla raccolta delle prove (STCA del 16 aprile 2007, inc. 36.2006.241, STCA del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.205, STCA del 17 gennaio 2006, inc. 36.2005.102).
Nella fattispecie, l'insorgente non è stata in grado di fornire elementi concreti sufficienti atti ad accertare sia la telefonata che afferma di avere effettuato all'UAM nell'ottobre 2007, sia il contenuto della medesima. L'assicurata non ha infatti fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe parlato.
A prescindere dalla particolarità delle richieste sottoposte dall'assicurata all'UAM, va comunque evidenziato come era di importanza fondamentale l'indicazione dei nomi dei funzionari che le avrebbero fornito le supposte indicazioni – a suo dire - imprecise o fuorvianti per la necessaria verifica.
Tuttavia, quand'anche si ammettesse che la summenzionata affermazione della ricorrente sia vera, non risultano comunque esserle state fornite informazioni erronee da parte delle autorità competenti.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, DTF 129 I 170 consid. 4.1, DTF 126 II 387 consid. 3a; STFA H 167/04 e H 168/04 del 21 luglio 2006; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a).
In concreto, non ci sono state informazioni erronee vincolanti fornite dall'amministrazione. Nel mese di ottobre 2007, infatti, vigeva ancora il vecchio Regolamento che non prevedeva, come visto, un termine entro cui proporre un'istanza di revisione. In questo senso, l'informazione che il funzionario avrebbe dato all'assicurata era a quel momento corretta e quindi non v'è alcunché da rimproverare all'Ufficio assicurazione malattia.
Inoltre, siccome l'assetto normativo è mutato successivamente a questa comunicazione, come tale la stessa – rivelatasi errata soltanto dal 16 novembre 2007 in poi - non può vincolare l'UAM né quindi proteggere la buona fede dell'interessata, perciò questo principio non viene in aiuto alla ricorrente.
In queste circostanze, le giustificazioni che quest'ultima ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono pertanto essere ritenute valide.
A giusta ragione l'amministrazione ha quindi considerato tardivo l'inoltro dell'istanza di revisione del 30 novembre 2007. La decisione su reclamo impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.
2.9. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti