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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2008 36.2008.45

29 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,721 parole·~19 min·3

Riassunto

Ricorso per denegata giustizia stralciato dai ruoli in seguito all'emanazione della decisione formale. Assegnazione di ripetibili

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.45   cs

Lugano 29 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2008 di

 RI 1    

contro  

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che                     RI 1 è affiliato per l’assicurazione malattie obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso CO 1,

                                         il 16 marzo 2007 all’assicurato sono state notificate 4 differenti comminatorie di fallimento, a nome di CO 1 per importi di fr. 1'480.95, fr. 481.10, fr. 687.65 e fr. 588.95,

                                         RI 1 ha interposto opposizione,

                                         con 4 distinti scritti del 26 marzo 2007 __________ di __________ ha informato l’interessato che contro la comminatoria di fallimento non è ammessa l’opposizione ma, secondo l’art. 85a LEF, “l’escusso può domandare, se del caso, in ogni tempo al Tribunale del luogo di esecuzione, l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.” (doc. 10a-10d),

                                         tramite “richiesta di accertamento dell’inesistenza dei debiti elencati nelle comminatorie di fallimento e pretesi dalla CO 1 - nei doc. 1-2-3-4 Allegati”, RI 1 si è rivolto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello chiedendo, tra l’altro, di annullare le comminatorie di fallimento, di rimborsargli la somma di fr. 3'755.80 oltre a interessi e di rimborsare immediatamente il maggior incasso avuto dall’assicuratore negli ultimi tre anni in seguito al versamento del sussidio cantonale per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria (doc. A11),

                                         con ordinanza del 4 aprile 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha trasmesso l’istanza al Pretore di __________ per competenza (doc. A12),

                                         il 5 aprile 2007 il Segretario assessore della Pretura di __________  a sua volta ha trasmesso l’incarto al Giudice di pace del __________ ad __________ siccome la domanda riguarda 4 procedure esecutive differenti tutte di un valore inferiore a fr. 2'000 (doc. A13c),

                                         tramite scritto del 19 aprile 2007 la Giudicatura di pace di __________ha chiesto un anticipo spese giudiziarie di fr. 500, prontamente pagato dall’assicurato (doc. A13a),

                                         il 12 luglio 2007 si è tenuta un’udienza innanzi alla Giudicatura di pace __________ da cui emerge che l’assicuratore, in base all’art. 64a LAMal ha sospeso il diritto alle prestazioni dell’istante, che CO 1 si è impegnata a verificare e a controllare determinate pretese del signor RI 1, a calcolare il dovuto ed a presentare il conteggio dare-avere tra le parti, che le comminatorie di fallimento vengono tenute in sospeso, che l’interessato si è detto d’accordo sul fatto che l’assicuratore compenserà il suo “avere” con il “dare” all’assicurato o viceversa ed infine che entro inizio settembre le parti avrebbero dovuto comunicare al Giudice di pace se la procedura deve proseguire (doc. A20),

                                         dopo alcuni scambi di corrispondenza, tra cui uno scritto di CO 1 del 5 dicembre 2007 tramite il quale l’assicuratore ha precisato che “per un problema informatico purtroppo non siamo ancora riusciti ad evadere la sua richiesta.” (doc. A30), su richiesta di RI 1 il Giudice di pace ha riattivato la procedura, assegnando all’assicuratore un termine scadente il 31 gennaio 2008 per comunicargli la decisione presa circa l’eventuale accordo intervenuto tra le parti e riferita alle vertenze agli atti (doc. A34),

                                         il 12 febbraio 2008 il Giudice di pace del __________ ha ordinato la sospensione delle procedure ed assegnato a RI 1 un termine di 30 giorni “affinché possa far valere le sue richieste di accertamento dell’inesistenza dei debiti elencati nelle comminatorie di fallimento, davanti all’autorità amministrativa, Tribunale cantonale delle assicurazioni” con la precisazione che in caso di mancata presentazione dell’azione, scaduto il termine fissato, le procedure sarebbero state riattivate (doc. 1),

                                         in data 12 marzo 2008 con atto intitolato “richiesta di accertamento inesistenza dei debiti elencati nelle comminatorie di fallimento da parte della società CO 1- __________”, RI 1 si è rivolto a questo Tribunale, chiedendo in particolare la condanna di CO 1 al rimborso di fr. 19'374.20, il ritiro di tutte le procedure esecutive e fallimentari nei suoi confronti, la trasmissione dell’incarto al Ministero Pubblico e l’autorizzazione a rendere pubblica l’intera faccenda (doc. I),

                                         con sentenza del 18 marzo 2008 (inc. 36.2008.44) il TCA ha dichiarato l’istanza irricevibile in mancanza di una decisione formale ed ha trattato il citato scritto del 12 marzo 2008 come ricorso per denegata giustizia in applicazione dell’art. 56 cpv. 2 LPGA per  il ritardo con il quale CO 1 (non) ha risposto, tramite un conteggio chiaro e comprensibile, alle richieste di rendiconto dell’assicurato,

                                         tramite ricorso del 16 aprile 2008 RI 1 è insorto al Tribunale federale contro la pronunzia cantonale (9C 315/2008),

                                         il 17 aprile 2008 CO 1 ha trasmesso al TCA copia della decisione formale emessa lo stesso giorno, con la quale, dopo aver ripercorso l’intera vicenda, ha deciso:

"  1. La sospensione della rimunerazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal è annullata.

2.    L’arretrato (premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora e spese) è compensato con gli importi ai quali avete diritto secondo la LAMal a titolo di rimborso per prestazioni di cure e medicinali.”

                                         interpellato dal TCA circa il mantenimento del ricorso per denegata giustizia (doc. XII), il ricorrente ha deciso di non ritirare l’impugnativa con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione (doc. XIII),

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,

                                         giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                         Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560).

                                         Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (STFA I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid. 3).

                                         Va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                                         Il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione,

                                         secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),

                                         nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),

                                         il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),

                                         dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

                                         Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata),

                                         nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67),

                                         il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura,

                                         questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA,

                                         da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),

                                         nel caso concreto già il 12 luglio 2007 CO 1, innanzi al Giudice di Pace competente in ambito di esecuzione e fallimenti, si era impegnata a verificare e a controllare la situazione “dare/avere” del ricorrente (cfr. STCA del 18 marzo 2008, inc. 36.2008.44),

                                         nel corso del mese di agosto 2007 l’insorgente ha trasmesso a CO 1 ulteriore documentazione richiesta dall’assicuratore,

                                         il 5 dicembre 2007, dopo un sollecito del ricorrente, CO 1 ha precisato che “per un problema informatico purtroppo non siamo ancora riusciti ad evadere la sua richiesta” (doc. A30 inc. 36.2008.44),

                                         il Giudice di pace, dopo un nuovo intervento di RI 1, ha riattivato la procedura assegnando all’assicuratore un termine scadente il 31 gennaio 2008 per comunicargli la decisione presa circa l’eventuale accordo intervenuto tra le parti e riferita alle vertenze agli atti (doc. A34, inc. 36.2008.44),

                                         in assenza di una presa di posizione dell’assicuratore il Giudice di Pace ha assegnato a RI 1 un termine per inoltrare un’istanza a questo Tribunale,

                                         CO 1 ha emanato la decisione formale richiesta solo il 17 aprile 2008 (doc. XI/1), dopo che il Tribunale aveva assegnato all’assicuratore un termine di 20 giorni (sospeso dalle ferie giudiziarie) per prendere posizione in merito al ricorso per denegata giustizia presentato da RI 1 in data 18 marzo 2008,

                                         l’assicuratore ha pertanto impiegato 9 mesi (dall’udienza del 12 luglio 2007 all’emanazione della decisione formale del 18 aprile 2008) per emanare una decisione circa i rapporti di dare e avere con l’insorgente,

                                         a non averne dubbio, visto il lungo tempo trascorso (oltre 9 mesi per emettere una decisione formale, pur dando atto che nel frattempo l’assicuratore ha effettuato qualche accertamento nel corso del mese di agosto e che il 24 gennaio 2008 ha trasmesso alcuni conteggi all’assicurato) e la relativa facilità con la quale la Cassa avrebbe potuto decidere immediatamente in merito (si tratta di stabilire i rapporti di dare e avere tra le parti sulla base della documentazione a disposizione della Cassa), vi è una denegata giustizia,

                                         tuttavia, nella misura in cui, pendente causa e prima della risposta, l’assicuratore ha emanato una decisione, la causa va stralciata dai ruoli,

                                         l’insorgente intende mantenere l’impugnativa per diversi motivi,

                                         innanzitutto ritiene che sia inutile presentare opposizione alla CO 1 quando esiste un Tribunale competente per decidere in merito,

                                         questa censura va respinta siccome la LPGA, applicabile all’assicurazione contro le malattie (cfr. art. 1 LAMal), prevede non solo la possibilità, bensì l’obbligo, di presentare opposizione contro la decisione formale (eccezione: richiesta di risarcimento danni; art. 78 cpv. 4 seconda frase LPGA; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, Berna-Zurigo-Losanna 2003, pag. 796 n. 40 ad art. 78) presso l’assicuratore per potere poi adire il Tribunale cantonale competente contro la decisione su opposizione (cfr. art. art. 53 cpv. 1 LPGA),

                                         per il resto le lamentele sollevate con lo scritto 28 aprile 2008 sono rivolte contro il contenuto della decisione formale 21 aprile 2008, considerata lacunosa dall’insorgente, il quale ha aumentato a fr. 19'692.75 l’importo chiesto quale rimborso a suo favore ed ha ribadito la necessità di ritirare tutte le procedure esecutive e fallimentari,

                                         come visto l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere sulle censure di merito del ricorrente (cfr. SVR 2001 KV 38, p. 109s.), poiché non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura,

                                         pertanto il TCA non può decidere nel merito delle censure sollevate con lo scritto 28 aprile 2008, il quale va trasmesso alla CO 1 affinché lo tratti come opposizione alla sua decisione formale del 17 aprile 2008 ed emani il provvedimento amministrativo di sua competenza, contro il quale l’insorgente potrà ricorrere a questo Tribunale,

                                         tuttavia, per quanto concerne la richiesta di fr. 10'000 per risarcimento danni (cfr. doc. I) la Cassa è tenuta ad emanare una specifica decisione ex art. 78 cpv. 2 LPGA direttamente impugnabile a questo Tribunale (cfr. art. 78 cpv. 3 LPGA),

                                         su questo punto il ricorso va respinto, ritenuto che non vi è denegata giustizia, trattandosi di una richiesta sollevata in sede di ricorso a questo Tribunale (doc. I; in precedenza, innanzi alla Camera esecuzioni e fallimenti l’interessato aveva domandato la condanna dell’assicuratore per danno morale, calunnie e diffamazioni per un importo di fr. 2'000, doc. A11), ma l’incarto va trasmesso all’assicurazione per l’immediata emanazione di una decisione,

                                         per quanto concerne le accuse di truffa e appropriazione indebita e la richiesta di trasmettere l’intero incarto al Ministero Pubblico, questo Tribunale ritiene, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, che non vi siano gli estremi per trasmettere gli atti alle autorità penali, ma che, se lo ritiene opportuno, il ricorrente può direttamente sottoporre al Ministero Pubblico la fattispecie,

                                         infine, per quanto concerne l’autorizzazione a rendere di pubblico dominio questo caso e la sentenza in oggetto, va rammentato che l’insorgente stesso non è tenuto al segreto per gli atti che lo concernono,

                                         nella misura in cui nel caso di specie CO 1 ha avuto un comportamento temerario, non dando seguito alle numerose sollecitazioni provenienti dal ricorrente e dal Giudice di pace, sono date le condizioni per mettere a suo carico le spese di giustizia e per assegnare al ricorrente le ripetibili (cfr. sentenza K 63/06 del 5 settembre 2007 consid. 5.5; cfr. per analogia DTF 127 V 105 e DTF 110 V 132 consid. 4d pag. 134),

                                         infatti, secondo l’art. 61 lett. g il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento.

                                         Nell’ambito di tale articolo il TFA ha statuito che vi è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, quando la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 109 V 71).

                                         Questa situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese dell’assicurato (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC 1984 p. 283),

                                         Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea-Zurigo-Ginevra 2003, ad art. 61 nota 99 pag. 630 rammenta:

"  (…)

Als Obsiegen gilt insoweit grundsätzlich auch die Rückweisung an den Versicherungsträger zur weiteren Abklärung, das Abschreiben des Verfahrens infolge Gegenstandslosigkeit oder gegebenenfalls der Abschluss eines Vergleiches (vgl. BGE 110 V 57). Der Rückzug der Beschwerde kann dann einen Anspruch auf eine Parteientschädigung begründen, wenn Anlass für die Einreichung einer Beschwerde bestand (vgl. SVR 1996 IV Nr. 93 E. 4.c. a.E.; Zünd, Kommentar zum zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 243)." (sottolineatura del redattore),

                                         per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

                                         L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394),

                                         nel caso di specie l’assicurato ha dovuto intervenire in una fattispecie di non facile, per lui, risoluzione a causa soprattutto del comportamento della Cassa che malgrado i numerosi interventi da parte dell’insorgente e del Giudice di Pace ha impiegato diversi mesi prima di emanare una decisione formale. Dagli atti emerge che la causa riveste per l’assicurato un’importanza notevole, poiché era stato sospeso dal pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal e perché rivendica ancora un importo di oltre fr. 19'000 all’assicuratore. Inoltre sono stati spiccati nei suoi confronti dei precetti esecutivi e delle comminatorie di fallimento,

                                         gli sforzi profusi dall’interessato sono sicuramente proporzionati al risultato ottenuto e il lavoro svolto gli ha verosimilmente impedito notevolmente la sua normale attività,

                                         all’insorgente, che ha dovuto difendersi da solo, vanno pertanto assegnate ripetibili,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui non va stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto, è respinto.

                                   2.   Lo scritto 28 aprile 2008 va trasmesso a CO 1 affinché lo tratti alla stregua di un’opposizione alla sua decisione formale del 17 aprile 2008.

                                   3.   L’incarto è trasmesso a CO 1 affinché emetta una decisione ex art. 78 cpv. 2 LPGA sulla pretesa di risarcimento di fr. 10'000.-.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese fissate in fr. 100 sono poste a carico di CO 1, la quale verserà fr. 500 (IVA inclusa) a RI 1 a titolo di ripetibili.

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   6.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   7.   Copia per conoscenza al Giudice di pace del __________ ad __________, __________ (riferimento incarti __________).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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