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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2008 36.2008.36

2 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,694 parole·~13 min·4

Riassunto

Un'istanza di revisione formulata entro 30 giorni dall'emanazione di una decisione dell'UAM va considerata come un reclamo. La sostanza imponibile, anche se derivante da un diritto d'usufrutto e/o d'abitazione, deve essere computata al suo beneficiario,che chiede il sussidio. Come a livello fiscale

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.36   TB

Lugano 2 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 4 febbraio 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel 1918, il 15 agosto 2007 (doc. 1) ha inoltrato all'Ufficio assicurazione malattia (UAM) il formulario per la richiesta della riduzione individuale del premio di cassa malati per l'anno 2008.

Con decisione del 5 novembre 2007 (doc. 2A) l'UAM ha accolto la domanda dell'assicurata.

                                  B.   Il 5 dicembre 2007 (doc. 2) l'interessata ha formulato un reclamo/istanza di revisione avverso questa decisione, poiché la riduzione concessa del premio di Cassa malati è di (soli) Fr. 16,70 al mese (doc. 2B), mentre per il 2007 questo contributo è stato di Fr. 281,70 (doc. 1). L'assicurata fa valere che la sostanza risultante dalla sua tassazione fiscale è di proprietà della figlia, mentre lei beneficia soltanto di un diritto d'abitazione su questo fondo sito a __________. Chiede dunque di ripristinare l'importo del sussidio concessole nel 2007.

                                  C.   Con decisione del 17 gennaio 2008 (doc. 7) l'UAM ha respinto l'istanza di revisione dell'assicurata, evidenziando il calcolo che ha portato alla definizione del diritto alla riduzione del premio dato un reddito determinante di Fr. 20'000.- (Fr. 200.- annui).

                                  D.   Contro questa decisione negativa l'assicurata ha inoltrato reclamo il 28 gennaio 2008 (doc. 8) ed il 4 febbraio 2008 (doc. 9) l'Amministrazione ha emanato la decisione su reclamo che ripropone il succitato calcolo, il quale parte da un reddito imponibile di Fr. 15'800.desunto dalla notifica di tassazione IC 2005 a cui è stato aggiunto 1/15 della sostanza imponibile risultante dalla differenza tra il forfait di Fr. 150'000.- ed il valore di stima di Fr. 200'000.- imputato fiscalmente all'assicurata, beneficiaria di un diritto d'abitazione sul fondo di proprietà della figlia.

                                  E.   Il 27 febbraio 2008 (doc. I) RI 1 ha inoltrato ricorso al TCA contro l'ultima decisione negativa dell'UAM, ribadendo che le sue entrate si limitano alla rendita AVS mensile di Fr. 1'878.- e che la sostanza indicata nella sua notifica di tassazione appartiene alla figlia, mentre la ricorrente detiene solo un diritto d'abitazione che non le permette dunque di disporne a suo piacimento. Trova quindi ingiusto che le sia computato il valore di stima di questa proprietà, mentre più corretto sarebbe computare agli assicurati unicamente le proprietà di cui dispongono realmente. Pertanto, il suo reddito dovrebbe essere accertato autonomamente come previsto dall'art. 31 LCAMal.

                                  F.   Con risposta di causa del 17 marzo 2008 (doc. III) l'Ufficio assicurazione malattia propone di respingere il ricorso, confermando, elencandolo nei dettagli passo per passo, il calcolo che l'ha portato alla determinazione dell'importo di Fr. 200.- annui quale diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Inoltre, riscontrando un reddito AVS per il 2008 di Fr. 22'536.contro i Fr. 21'924.- dell'anno precedente, a suo dire non vi sono gli estremi per procedere con l'accertamento autonomo del reddito.

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                   2.   Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.

Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve situare al 4 febbraio 2008 (doc. C), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il nuovo RLCAMal del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

                                   3.   Nel caso concreto, la decisione di concessione del diritto alla riduzione del premio di cassa malati è del 5 novembre 2007 ed il reclamo/istanza di revisione del ricorrente è stato formulato il 5 dicembre 2007. Siccome l'assicurata ha agito entro il termine di trenta giorni per interporre reclamo contro le decisioni dell'Ufficio assicurazione malattia previsto dall'art. 76 cpv. 1 LCAMal e quindi rispettando le vie di diritto che le erano state indicate (reclamo all'UAM entro 30 giorni e poi ricorso al TCA), il suo atto del 5 dicembre 2007 va considerato come un reclamo e non come un'istanza di revisione.

Infatti, il rimedio di diritto ordinario (reclamo) prevale su quello straordinario (revisione), il primo essendo oltretutto via di diritto che maggiormente tutela gli assicurati.

L'UAM avrebbe quindi dovuto trattare lo scritto del 5 dicembre 2007 come un reclamo. L'aver per contro considerato questo atto come un'istanza di revisione non ha comunque leso i diritti dell'assicurata, che ha potuto ugualmente impugnare la decisione su reclamo dell'UAM con un ricorso davanti a questo Tribunale, il quale può dunque esaminarlo nel merito.

                                         nel merito

                                   4.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.è il reddito di riferimento.

                                   5.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) nei casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. L'art. 31 LCAMal prevede infatti che il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal):

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

                                   6.   In primo luogo, l'insorgente va considerata persona sola, quindi vale il limite di reddito di Fr. 20'000.-.

In secondo luogo, conformemente al citato art. 31 lett. c RLCAMal, l'UAM è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurata soltanto se vi sono delle modifiche riguardo lo statuto personale e/o economico dell'interessata.

Nel caso concreto, solo la lettera m di questa norma può, eventualmente, tornare utile. Occorre però che vi sia stata una diminuzione importante del reddito da pensioni, rendite e assegni rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. In altre parole, le rendite AVS conseguite dall'assicurata nel 2008 (Fr. 1'878.- x 12 = Fr. 22'536.-) devono essere inferiori alle sue entrate percepite nel 2005 (doc. 10: Fr. 21'924.- desunto dalla IC 2005), dato che per il 2008 la tassazione applicabile si riferisce all'anno 2005.

Le cifre esposte danno atto dell'impossibilità di applicare l'art. 31 lett. m RLCAMal, visto che non v'è alcuna (importante) diminuzione del reddito dell'assicurata. Non è quindi possibile procedere con l'accertamento autonomo del reddito come preteso dalla ricorrente.

Il diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il 2008 va dunque calcolato sulla base del citato art. 30 LCAMal, che definisce le modalità di calcolo del reddito determinante.

                                   7.   Da un lato occorre così tenere conto del reddito imponibile desunto dalla notifica di tassazione IC 2005 (art. 30 lett. a LCAMal); d'altro lato, di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta sempre dalla notifica IC 2005, ma solo per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- (art. 30 lett. b LCAMal).

È sulla questione del computo di questa sostanza che l'assicurata ha formulato il suo ricorso, basandolo sulla tesi di non essere proprietaria di alcun bene immobile, ma di disporre unicamente di un diritto d'abitazione sull'immobile di proprietà della figlia, perciò alcun importo può esserle computato a titolo di sostanza.

A questo proposito, l'Ufficio assicurazione malattia ha bene esposto quali sono i principi applicabili dal profilo del diritto al sussidio nell'ipotesi in cui un assicurato sia al beneficio di un diritto d'usufrutto e/o di un diritto d'abitazione su un immobile.

In virtù dell'art. 40 LT, la sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario e ciò analogamente all'imposta immobiliare, che viene prelevata dall'usufruttuario e non dal nudo proprietario (art. 291 LT).

Come rammenta l'autorità cantonale, rifacendosi alla giurisprudenza della Camera di diritto tributario sviluppata sotto l'egida della LT del 1976, il TCA ha stabilito che la sostanza imponibile, anche se derivante da un diritto di usufrutto, deve essere computata al suo beneficiario che ha chiesto la riduzione del premio di cassa malati (STCA dell'8 maggio 2008, inc. 36.2008.25; STCA del 26 settembre 2007, inc. 36.2007.71; STCA dell’8 ottobre 2002, inc. 36.2002.77 e STCA del 22 aprile 1999, inc. 36.1999.17). Lo stesso dicasi per quanto concerne il diritto d'abitazione di cui all'art. 776 CC, giacché il diritto d'abitazione è stato assimilato dalla CDT ai diritti di godimento elencati dall'art. 12 vLT (beni gravati da usufrutto o costituiti in enfiteusi), in quanto forma qualificata di usufrutto (RTT 1982 pag. 183; Sentenza della CDT n. 446 del 28 novembre 1984 nella causa A.C.).

Pertanto, tutta la sostanza imponibile dell'assicurata deve essere presa in considerazione, diritto d'abitazione compreso, nei limiti previsti dalla legge. Ciò comporta che il valore di stima della (nuda) proprietà detenuta dalla figlia va ritenuta per la determinazione del diritto alla riduzione del premio LAMal dell'insorgente, proprio come accade a livello fiscale, dove è il beneficiario del diritto d'usufrutto e/o del diritto d'abitazione ad esporre fiscalmente il valore di stima del fondo, non il suo (nudo) proprietario.

Tutto ben considerato, quindi, è a giusta ragione che l'UAM ha fatto capo alla tassazione IC 2005 per stabilire l'ammontare del reddito determinante per il diritto al sussidio del 2008, conformemente a quanto previsto dal DE del 10 ottobre 2007.

Per prassi di questo TCA, ogni tassazione è presunta conforme alla realtà e l'amministrazione ne è vincolata.

Dalla tassazione IC 2005 (doc. 10) emerge un reddito imponibile complessivo di Fr. 15'800.-, a cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza di Fr. 199'000.- esposta nelle sue tassazioni in qualità di beneficiaria di un diritto d'abitazione su di essa, fermo restando la deduzione della quota esente di Fr. 150'000.-. Si ottiene così, dopo l'arrotondamento al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), un importo complessivo di Fr. 20'000.- (Fr. 15'800.- + [(Fr. 199'000.- – Fr. 150'000.-) x 1/15]).

In qualità di persona sola, la ricorrente ha diritto a beneficiare della riduzione del suo premio di cassa malati che, come ha ben dettagliatamente esposto l'Amministrazione, ammonta annualmente a Fr. 200.-, ovvero ad un contributo mensile di Fr. 16,70.

Una soluzione diversa non è ipotizzabile, perciò il ricorso deve essere integralmente respinto.

                                   8.   In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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