Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.04.2008 36.2008.20

30 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,316 parole·~17 min·3

Riassunto

Assicurata,separata di fatto,domanda il sussidio.Domanda tardiva.Assicurata ottiene il divorzio e inoltra istanza di revisione.Interpretazione estensiva dell'art. 31 lett. c RLCAMal,che concerne il cambiamento della situazione economica che subentra a seguito di un divorzio e non dello stato civile

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.20   TB

Lugano 30 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2008 di

RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 9 gennaio 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, separata di fatto dalla metà di luglio 2006, il 15 febbraio 2007 (doc. 1) ha inoltrato all'Ufficio assicurazione malattia (UAM) il formulario per la richiesta della riduzione individuale del premio di cassa malati per l'anno 2007 per sé e la figlia minorenne, allegando la convenzione del 25 gennaio 2007 sulle conseguenze della separazione di fatto dei coniugi.

Con decisione del 30 aprile 2007 (doc. 3) l'UAM ha respinto la domanda dell'assicurata per tardività.

                               1.2.   Il 10 dicembre 2007 (doc. 2) l'interessata ha scritto all'Amministrazione riferendosi alla sua precedente richiesta del 15 febbraio 2007 ed ha sollecitato nuovamente una presa di posizione sull'istanza di sussidio, dato che ora era in possesso della sentenza di divorzio pronunciata il 16 novembre precedente e delle conseguenze accessorie al divorzio omologate dal Pretore.

                               1.3.   Con decisione del 13 dicembre 2007 (doc. 4) l'UAM ha dichiarato irricevibile l'istanza di revisione inoltrata dall'assicurata, facendo difetto i presupposti enunciati dagli artt. 48 e 67 RLCAMal.

                               1.4.   Contro questa decisione negativa l'assicurata ha inoltrato reclamo il 19 dicembre 2007 (doc. 5) evidenziando di adempiere ai requisiti richiesti, poiché proprio nel 2007 si è verificato il divorzio e quindi si è realizzata la condizione prevista dall'art. 67 lett. c RLCAMal in connessione con l'art. 48 RLCAMal. Non disponendo della nuova notifica di tassazione da separata per il 2007, la reclamante ha chiesto di calcolare il suo diritto alla riduzione del premio di cassa malati in funzione dei suoi redditi mensili.

                               1.5.   Il 1° febbraio 2008 (doc. I) RI 1 ha inoltrato ricorso al TCA contro la decisione su reclamo del 9 gennaio 2008 (docc. A e 6), con cui l'UAM ha respinto il reclamo per difetto dei presupposti legali per entrare nel merito di un'istanza di revisione. La ricorrente ha ribadito che la sentenza di divorzio del 16 novembre 2007 le dà diritto, in virtù dell'art. 67 lett. c RLCAMal, a che la sua domanda di revisione sia esaminata nel merito e che quindi le venga concessa la riduzione del premio LAMal in funzione del suo reddito, che va accertato autonomamente in assenza della tassazione fiscale emessa come persona separata.

                               1.6.   Con risposta di causa del 15 febbraio 2008 (doc. III) l'Ufficio assicurazione malattia propone di respingere il ricorso, poiché la ricorrente è separata di fatto dal luglio 2006 e quindi la condizione prevista dall'art. 67 lett. c RLCAMal risultava già realizzata quando ha emanato la decisione del 30 aprile 2007. Inoltre, con l'intervenuta sentenza di divorzio nel novembre 2007, le condizioni familiari ed economiche dell'insorgente non si sono modificate, dato che i contributi alimentari fissati nella convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione il 25 gennaio 2007 rispettivamente del divorzio il 23 luglio 2007 sono i medesimi.

                               1.7.   La ricorrente ha contestato che la situazione sia rimasta la stessa tra la separazione di fatto ed il divorzio, spiegandone i motivi (doc. V). L'UAM si è riconfermato nelle sue decisioni (doc. VII).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.

Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve situare al 9 gennaio 2008 (doc. 6), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il nuovo RLCAMal del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

                                         nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nell'ottobre 2006 (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17 ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

                               2.3.   Con l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                               2.4.   A norma dell'art. 13 cpv. 1 RLCAMal (equivalente all'art. 48 vRLCAMal), gli assicurati possono presentare un'istanza di revisione sia della decisione di riduzione del premio sia dell'importo di riduzione del premio: lett. a) a seguito dell'emissione di una tassazione per l'inizio di assoggettamento, oppure lett. b) nel caso si verifichino le situazioni di cui all'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal). L'istanza di revisione deve essere inoltrata entro 3 mesi dal verificarsi di tali condizioni (art. 13 cpv. 2 RLCAMal).

In virtù dell'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".

                               2.5.   Nel caso concreto, non è (ancora) stata emessa una tassazione per l'inizio di assoggettamento fiscale della ricorrente in qualità di persona separata di fatto (art. 13 lett. a RLCAMal).

Resta dunque da analizzare se è dato uno degli estremi di cui al citato art. 31 RLCAMal.

Di rilievo è la situazione dal 30 aprile 2007 al 10 dicembre 2007, ossia successiva alla decisione negativa cresciuta in giudicato ed in essere fino al momento dell'introduzione dell'istanza di revisione che qui ci occupa.

Se uno dei casi enumerati dall'art. 31 RLCAMal si realizza, allora l'istanza di revisione va accolta e l'UAM deve ripronunciarsi sul diritto alla riduzione del premio di cassa malati dell'assicurata.

Se nessuna ipotesi torna applicabile, l'amministrazione non può procedere con la revisione della sua decisione e l'istanza di revisione va dunque respinta.

                               2.6.   Più concretamente, quando la ricorrente ha inoltrato la domanda di sussidio (febbraio 2007) era separata di fatto dal marito; questa separazione si è concretizzata nel luglio 2006 (docc. 1 e 2). Al momento della formulazione dell'istanza di revisione della decisione negativa dell'UAM del 30 aprile 2007, ossia nel dicembre 2007, l'assicurata era invece divorziata; la sentenza di divorzio è stata emessa il 16 novembre 2007 (doc. 2) dal Pretore del Distretto di __________.

Quanto alle conseguenze economiche della separazione rispettivamente del divorzio, le stesse sono state regolate dai coniugi dapprima nella convenzione del 25 gennaio 2007 (doc. 1) collegata alla separazione di fatto, poi nella convenzione del 23 luglio 2007 (doc. 2) sulle conseguenze accessorie al divorzio. In entrambi gli accordi, le parti hanno convenuto che il marito verserà un contributo mensile di Fr. 1'256.- alla figlia compresi gli assegni per i figli, ed alla moglie di Fr. 244.-. Con il divorzio, i coniugi hanno unicamente specificato che la ricorrente percepirà tale importo fino al mese di marzo 2013 compreso, mentre dal mese successivo, quindi con il compimento dei 13 anni e fino al 18esimo anno, la figlia avrà diritto ad un contributo alimentare mensile di Fr. 1'500.-.

Stante quanto precede, se è vero che dal maggio 2007 al dicembre 2007 v'è stato effettivamente un mutamento dello stato civile dell'assicurata, tuttavia nel corso del 2007 nulla è cambiato nel quadro economico della ricorrente.

                               2.7.   Occorre quindi esaminare se la circostanza che lo statuto civile della ricorrente è passato da separata a divorziata dopo la decisione del 30 aprile 2007 dell'UAM comporti l'applicazione dell'art. 31 lett. c RLCAMal a motivo della realizzazione della condizione del divorzio. In altri termini occorre verificare se l'art. 31 lett. c RLCAMal tenda ad una protezione estesa dell'assicurato, dandogli la possibilità, alla realizzazione di ogni evento menzionato, di postulare la riduzione del premio di cassa malati nel corso dell'anno di competenza, quindi tardivamente rispetto al principio enunciato dall'art. 28 cpv. 2 LCAMal, o meno.

                                         Se ammessa questa interpretazione l'amministrazione dovrebbe procedere ad un calcolo autonomo del reddito determinante dell'assicurato ogni volta si realizza una delle ipotesi menzionate dalla norma, quindi ogni qualvolta l'assicurato si sposa, divorzia, si separa di fatto o legalmente oppure scioglie l'unione domestica registrata, in assenza di una tassazione applicabile.

Con riferimento al caso concreto, l'assicurata avrebbe quindi a buon diritto ripostulato la domanda di riduzione del premio LAMal nel novembre 2007 quando ha ottenuto il divorzio, sebbene l'avesse già presentata in connessione alla separazione di fatto.

L'altra ipotesi consiste nell'interpretare la norma più restrittivamente considerando le mutazioni ritenute (matrimonio, divorzio, separazione legale e di fatto, scioglimento dell'unione registrata) quali momenti unici, che vanno considerati singolarmente ed una sola volta quando esplichino i loro effetti economici sull'assicurato.

In questo senso, se ad una separazione legale fa seguito un divorzio, o se ad una separazione di fatto fa seguito un divorzio, oppure ancora se ad una separazione di fatto segue una separazione legale ed eventualmente, in seguito, un divorzio, la lettera c dell'art. 31 RLCAMal si applicherà una volta sola, perché l'elemento da cui deriva l'obbligo per l'UAM di svolgere un accertamento autonomo del reddito dell'assicurato è già intervenuto, cosicché non vi sia più necessità di procedere ad ulteriore verifica.

Qualora ad una separazione facesse seguito un divorzio con incidenza (diversa, maggiore) sulle entrate economiche dell'assicurato o dell'assicurata rispetto alla situazione economica derivante dalla separazione l'Ufficio assicurazione malattia potrebbe intervenire sulla scorta dell'art. 31 lett. m RLCAMal e procedere all'accertamento autonomo del reddito nuovamente.

                               2.8.   A mente della scrivente Corte, la ratio legis dell'art. 31 lett. c RLCAMal concerne il cambiamento della situazione economica dell'assicurato che subentra a seguito di un divorzio, di un matrimonio, di una separazione o di uno scioglimento dell'unione registrata, che potrebbe portare a migliorare o a peggiorare le condizioni dell'assicurato. Lo scopo di questa norma è di permettere all'assicurato, che si è – generalmente – impoverito a seguito di uno dei citati eventi, di potere chiedere ugualmente, anche se formalmente in ritardo, la riduzione del premio di cassa malati nell'anno di competenza, in assenza di una tassazione applicabile. L'elemento posto alla base del diritto all'accertamento autonomo del reddito determinante da parte dell'UAM sulla scorta dell'art. 31 lett. c RLCAMal non va dunque compreso in senso stretto, ovvero non è il mero cambiamento di stato civile. Il mutamento di stato civile considerato dalla norma non ha una valenza formale ma sostanziale. Alla lettera c) dell'art. 31 RLCAMal il legislatore ha elencato una serie di situazioni che, come tali, hanno un'incidenza nelle condizioni economiche degli assicurati. Il divorzio è posto in alternativa (con l'allocuzione "o") alla separazione che, a sua volta può essere giudiziaria o di fatto. Già letteralmente la norma va interpretata in senso restrittivo e meglio trova applicazione quando una delle alternative (divorzio, separazione giudiziaria o separazione di fatto) si realizza. Se non vi sono incidenze economiche diverse (che permetterebbero l'applicazione dell'art. 31 lett. m RLCAMAl) il seguirsi di un divorzio ad una separazione giudiziaria a sua volta conseguente ad una separazione giudiziaria a sua volta conseguente ad una separazione di fatto, non possono essere considerati all'art. 31 litt. c LCAMal ma dovrebbero essere considerati in applicazione della lettera m. della medesima norma.

                               2.9.   Alla luce di quanto precede questo Tribunale deve in concreto ritenere come, nel novembre 2007, l'intervenuto divorzio, che in sé avrebbe potuto dare luogo all'applicazione della citata lettera c è giunto dopo una separazione già segnalata e valutata dall'UAM. Dalla documentazione agli atti emerge che, i redditi che l'assicurata ha conseguito dal mese di febbraio 2007 con l'accordo sulle conseguenze della separazione di fatto sono i medesimi a cui ella ha diritto dal mese di novembre 2007, così come stabilito con la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio.

Da quanto precede discende pertanto che la tesi della ricorrente si rivela infondata, ovvero l'evento del divorzio non può comportare, in quanto tale, un accertamento autonomo dei suoi redditi sulla scorta dell'art. 31 lett. c RLCAMal e neppure l'art. 31 lett. m RLCAMal può trovare concreta applicazione.

Alla luce di ciò, e del fatto che nessuna condizione di cui all'art. 31 RLCAMal è realizzata, correttamente una domanda di revisione non poteva essere inoltrata in assenza dei necessari presupposti enumerati dall'art. 13 RLCAMal. Conseguentemente, non è data ragione per accogliere la richiesta della ricorrente di rivedere la decisione negativa dell'UAM emanata il 30 aprile 2007, ovvero di riesaminare nel merito la domanda stessa del sussidio di cassa malati procedendo con l'accertamento autonomo del reddito come postulato dall'insorgente.

Non va inoltre dimenticato che le condizioni per potere procedere con la revisione di una decisione dell'UAM sono diverse da quelle normalmente esaminate quando un assicurato postula la riduzione del premio di cassa malati.

In questo senso, malgrado la ricorrente abbia ottenuto la sentenza di divorzio in seguito ad una separazione di fatto, questo Tribunale deve limitare il suo esame ed accertare se, nel periodo determinante, ossia fra la decisione del 30 aprile 2007 e l'istanza di revisione del 10 dicembre 2007, si sia realizzato almeno uno dei casi enumerati dall'art. 31 RLCAMal, ciò che, come visto, non si è verificato.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata va confermata.

                                         Questo Tribunale evidenzia che l'assicurata avrebbe potuto e dovuto impugnare la decisione del 30 aprile 2007 con cui il sussidio le è stato negato e ciò secondo le vie di diritto che le erano state indicate (reclamo all'UAM entro 30 giorni e poi ricorso al TCA). Ciò non è stato fatto.

Il rimedio di diritto ordinario appariva chiaramente indicato nella decisione amministrativa contestata, che si è fondata sulle circostanze note all'UAM e su quelle indicate dall'assicurata nella sua istanza di riduzione del premio del luglio 2007.

Si evidenzia, infatti, che l'istanza di revisione non deve diventare un succedaneo della procedura ordinaria di impugnazione delle decisioni dell'UAM quando gli assicurati non rispettano i termini per aggravarsi contro le decisioni amministrative (cfr., fra le ultime, STCA dell'11 marzo 2008, 36.2008.13, STCA del 3 settembre 2007, 36.2007.80, STCA del 3 settembre 2007, 36.2007.102, STCA del 1° giugno 2007, 36.2007.15, STCA del 25 maggio 2007, 36.2007.55, STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84, STCA del 31 gennaio 2003, 36.2002.126, STCA dell'8 ottobre 2002, 36.2002.77).

                             2.10.   In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2008.20 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.04.2008 36.2008.20 — Swissrulings