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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2009 36.2008.154

19 gennaio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,600 parole·~13 min·2

Riassunto

Richiesta per l'ottenimento del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie obbligatorie respinta poiché, tranne eccezioni, se l'assicurato trasferisce il proprio domicilio, il diritto sussiste secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato al 1° gennaio

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.154   cs

Lugano 19 gennaio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 21 ottobre 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che                     RI 1 ha chiesto di poter beneficiare della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2008,

                                         la richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti dall’Ufficio dell’assicurazione malattia (di seguito: UAM) poiché al 1° gennaio 2008 l’interessato non era domiciliato in Ticino,

                                         contro la decisione su reclamo RI 1 ha presentato tempestivo ricorso al TCA (doc. I). Egli rileva che sulla base della tassazione 2005, emanata dal fisco ticinese, avrebbe diritto alla riduzione del premio. L’insorgente rammenta inoltre di aver abitato dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008 nel Canton __________ e dal 1° agosto al 31 agosto 2008 nel Canton __________ e che “nei suddetti ultimi due cantoni non ho diritto al sussidio cassa malati in quanto nel 2005 dove ho maturato il diritto abitavo in Ticino, (…).”,

                                         con risposta del 6 novembre 2008 l’UAM ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III),

                                         pendente causa il ricorrente e l’UAM hanno prodotto ulteriore documentazione (doc. V e seguenti),

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),

                                         oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se il Canton Ticino è competente per decidere circa l’eventuale diritto del ricorrente alla riduzione del premio dell’assicurazione malattie per il 2008,

                                         l’art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM; RS 832.112.4), prevede che se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l’assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi,

                                         per l’art. 8 cpv. 2 ORPM il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell’articolo 65a (riduzione dei premi da parte dei cantoni a favore di assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia) lettere a e b LAMal, il cui nesso concreto con un determinato Cantone passa a un altro Cantone,

                                         secondo l'art. 3 LAMal

"  1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.",

                                         l'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa in proposito che

"  1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.",

                                         secondo l’art. 23 cpv. 1 CC il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. L’art. 23 cpv. 2 CC prevede che nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. A norma dell’art. 23 cpv. 3 CC questa disposizione non si applica al domicilio d’affari,

                                         la nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25),

                                         a proposito del cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC prevede che il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. Per l’art. 24 cpv. 2 CC si considera come domicilio di una persona il luogo ove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. A norma dell’art. 25 cpv. 1 CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. Giusta l’art. 25 cpv. 2 CC il domicilio dei tutelati è nella sede dell’autorità tutoria,

                                         per l’art. 26 CC la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio,

                                         nel caso di specie l’assicurato non contesta di essere stato domiciliato nel Canton __________ il 1° gennaio 2008,

                                         del resto con scritto del 17 maggio 2008 all’UAM ha affermato che “è ovvio che dove sono domiciliato adesso in __________ non ho diritto al sussidio 2008! Visto che per il suddetto sussidio fa stato la tassazione 2005 dove ho pagato le tasse in Ticino (….)” (sottolineatura del redattore),

                                         dagli atti emerge che l’interessato è partito dal Canton Ticino già il 31 luglio 2007, per poi domiciliarsi dal 1° settembre 2007 nel Canton __________ (cfr. scritto del 15 novembre 2008, dov. V: “(…omissis …) quando sono andato via dal Ticino a metà del 2007 (…omissis…)”; sottolineatura del redattore), nel mese di agosto 2008 nel Canton __________ e ritornare in Ticino nel mese di settembre 2008,

                                         con scritto del 6 ottobre 2008 il ricorrente ha affermato che “dal 01 settembre 2008 sono di nuovo domiciliato in Ticino e come ben sapete non percepisco sussidi per la cassa malati ne nel canton __________ e quanto meno nel canton __________!” (doc. 9, sottolineatura del redattore),

                                         l’insorgente ha prodotto uno scritto del 29 ottobre 2008 del Comune di __________ che ha affermato che “Die Prämienverbilligung für die obligatorische Krankenversicherung wird Personen ausgerichtet, die am 01.01.2008 ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in __________ hatten. Sie wechselten den Wohnsitz am 01.08.2008 von __________ nach __________. Wir bitten Sie deshalb, den Antrag für die Prämien Verbilligung 2008 bei der Gemeinde in __________ zu stellen.“ (doc. V/1),

                                         il ricorrente ha trasmesso al TCA una lettera del 4 novembre 2008 del __________ del Canton __________ il quale ha informato RI 1 che avrebbe inviato la richiesta alla Cassa di compensazione alla quale è stato assegnato il compito di decidere circa le domande di sussidio (doc. V/2),

                                         il 14 novembre 2008 la Cassa di compensazione del Canton __________ ha risposto che “Après contrôle de notre fichier des bénéficiaires de subvention aux primes d’assurance-maladie pour l’année 2008, nous constatons que vous êtes inconnnu chez nous.” (doc. IX/Bis),

                                         come rileva giustamente l’UAM in concreto non è rilevante se il ricorrente ha effettivamente percepito il sussidio in un altro Cantone, ma se il Canton Ticino è competente per decidere circa il diritto alla riduzione del premio per il 2008,

                                         nel caso di specie assodato che il domicilio dell’interessato nel Canton __________ dal 1° settembre 2007 al 31 luglio 2008 non è contestato dall’insorgente, competente per decidere circa il diritto al sussidio per l’anno 2008 in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 ORPM è il Canton __________,

                                         manifestamente infondate sono le lamentele del ricorrente per quanto concerne un asserito comportamento in senso contrario delle autorità ticinesi quando si è trattato di riconoscere il versamento del sussidio del 2007, nel senso che l’UAM si era inizialmente rifiutato di versare il sussidio per tutto l’anno malgrado il domicilio nel nostro Cantone al 1° gennaio 2007,

                                         infatti, come rileva l’UAM, vige una convenzione intercantonale del Gruppo di lavoro per le assicurazioni sociali dei Cantoni della Svizzera occidentale (GLAS: Groupement latin des assurances sociales),

                                         secondo gli accordi intercantonali sottoscritti da alcuni Cantoni, in caso di cambiamento di domicilio durante l’anno il diritto al sussidio decade dal mese successivo al momento della partenza e lo stesso deve essere richiesto nel nuovo Cantone di domicilio al momento dell’arrivo (principio della reciprocità),

                                         per l’anno 2008, oggetto del contendere, il principio della reciprocità viene applicato dai Cantoni di __________, __________ (in modo parziale), __________, __________ e __________. I Cantoni di __________, __________ e __________ per l’anno 2008 non applicano il principio della reciprocità (doc. XIV/Bis),

                                         in queste condizioni, in caso di cambiamento di domicilio dal Canton __________ al Canton __________ nel corso del 2008, come in concreto, competente per decidere circa l’obbligo assicurativo, in applicazione dell’art. 8 ORPM, non è l’UAM, il quale non può neppure assegnare il sussidio solo per i mesi di domicilio in Ticino, ma il Canton __________, il quale tuttavia applica le norme cantonali __________ per stabilire se l’insorgente ha diritto al sussidio,

                                         pertanto la circostanza che il ricorrente secondo la tassazione 2005 avrebbe diritto nel 2008 al sussidio secondo le norme cantonali ticinesi non significa ancora che anche secondo le norme __________ l’interessato ha diritto al sussidio per il 2008,

                                         spetta comunque all’insorgente inoltrare semmai una domanda specifica alle autorità __________ e chiedere loro l’emissione di una decisione formale impugnabile,

                                         non può essere d’aiuto al ricorrente neppure la circostanza che il formulario per la richiesta del sussidio per il 2008 gli è stato spedito direttamente dall’UAM nel corso del mese di luglio 2007,

                                         infatti, da una parte al momento della spedizione del formulario l’insorgente risultava ancora domiciliato in Ticino, dall’altra va comunque rilevato che questo Tribunale ha già più volte ribadito che la circostanza di vedersi recapitare il formulario per chiedere il sussidio non è un motivo per poter invocare la propria buona fede,

il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (sentenza del 5 marzo 2003, H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate),

la buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge,

                                         già con sentenza 36.2005.112 del 3 ottobre 2005 il TCA ha affermato che:

“10.La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.”,

                                         alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione su reclamo impugnata merita conferma.  

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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