Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2009 36.2008.149

7 gennaio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,439 parole·~12 min·2

Riassunto

Denegata giustizia. Cassa che comunica informalmente la sospensione delle prestazioni. Deve emanare decisione formale

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.149   ir/td

Lugano 7 gennaio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2008 di

 RI 1    

contro  

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto 

                                    •   che RI 1 ha già interessato in due circostanze in questo 2008 il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con riferimento alla sospensione dalle prestazioni apparentemente decisa dall’assicuratore malattia CO 1 presso il quale egli è coperto per l’obbligatoria;

                                    •   che le procedure di cui si tratta sono state evase da questo Giudice. La prima, per denegata giustizia a fronte della mancata emanazione di una decisione da parte dell’assicuratore, é divenuta priva d’oggetto per la notifica all’assicurato di un provvedimento impugnabile. La seconda, costituita da un ricorso direttamente trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni avverso decisione soggetta invece ad opposizione, è stata trasmessa all’assicuratore per l’emanazione della decisione su opposizione;

                                    •   che RI 1 si è nuovamente rivolto al Tribunale con gravame pervenuto il 7 ottobre 2008 con cui lamenta l’applicazione dell’art. 64 a LAMal rilevabile dalla comunicazione 24 settembre 2008 del servizio del contenzioso;

                                    •   che più specificatamente con scritto 24 settembre 2008 CO 1 ha comunicato all’assicurato che:

"  L'ufficio d'esecuzione e fallimenti le ha notificato un precetto esecutivo relativo alle spese di cui lei è attualmente debitore nei nostri confronti. Attualmente, una richiesta di continuazione dell'esecuzione è stata depositata presso tale ufficio.

In tali condizioni e conformemente all'articolo 64a della Legge federale sull'assicurazione-malattie (LAMal), sospendiamo il pagamento delle nostre prestazioni eventuali, e ciò sino a quando la totalità delle spese di cui ci è debitore (premi, partecipazioni legali ai costi, interessi e spese) non sarà stata pagata." (Doc. A)

                                    •   che tale comunicazione appare in netto contrasto con le comunicazioni precedenti del giurista della Cassa che, come accertato nella sentenza 3 settembre 2008 (inc. 36.2008.88), indicava al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni come:

"  l’assicuratore malattia, con scritto del 18 agosto 2008, ha fatto pervenire al TCA una lettera accompagnata da una decisione formale soggetta ad opposizione. L’assicuratore ha “effettivamente constatato che al nostro assicurato era stato erroneamente sospeso il … diritto al rimborso delle prestazioni” (doc. V). CO 1 ha quindi “proceduto al rimborso dell’insieme delle prestazioni che erano in sospeso e … reso una decisione formale sulla questione del litigio."

                                    •   che con il suo ricorso, ritenuto quale gravame per denegata giustizia, RI 1 rileva il pagamento costante e continuo dei premi ed anzi più di quanto egli dovrebbe;

                                    •   che con scritto 28/29 ottobre 2008 CO 1 ha trasmesso al TCA la sua risposta di causa in lingua francese chiedendo proroga del termine per la sua traduzione in lingua italiana destinata all’assicurato per permettergli di esercitare gli ulteriori suoi diritti processuali;

                                    •   che il 17 novembre 2008 (ma con data 12 novembre 2008) l’assicuratore ha trasmesso la risposta di causa con cui chiede la reiezione del gravame. In particolare CO 1 evidenzia di avere emesso una decisione “attinente alla sospensione del diritto alle prestazioni. In parallelo ha trasmesso (all’assicurato n.d.r.) uno scritto esplicativo nel quale era segnatamente richiesto di trasmettere le fatture il cui rimborso non appariva sul conteggio di prestazioni delle fatture recentemente indennizzate”;

                                    •   che CO 1 indica come il gravame in discussione, che va inteso quale reclamo per denegata giustizia, sia da respingere non potendosi ritenere una ritardata giustizia a carico dell'assicura- tore;

                                    •   che all’assicurato è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche prove;

                                    •   che il giudice delegato ha interpellato l’assicuratore sul senso di due distinte missive, di uguale tenore, con cui si comunicava in maniera decisamente generica e senza specifici riferimenti, al signor RI 1 nuovamente la sospensione delle prestazioni;

                                    •   che l'assicurato ha ulteriormente prodotto 161 documenti con scritto 25 novembre 2008, documenti messi a disposizione di CO 1;

                                    •   che, in diritto, va evidenziato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                    •   che a norma dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. In virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia. Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (sentenza I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid. 3). Secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);

                                    •   che nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata);

                                    •   che nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

                                    •   che in dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura, questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110);

                                    •   che nel caso concreto nella misura in cui il ricorso lamenta  implicitamente la mancata emanazione di una decisione su opposizione lo stesso appare prematuro non potendo essere in concreto ammesso un ingiustificato ritardo da parte dell’assicuratore;

                                    •   che, se ancora in mora con l'emanazione della decisione su opposizione, CO 1 dovrà comunque provvedere in tempi ristretti;

                                    •   che, per quanto riferito alle lamentele relative a conteggi imprecisi, rispettivamente a correttezza nei versamenti tramite l'UE competente, il ricorso non può essere accolto nella misura in cui lamenta un ingiustificato ritardo. Non risulta che l’assicurato abbia chiesto rettifiche rispettivamente abbia chiesto di emanare formali decisioni a CO 1 contestandole. Nel plico di 161 documenti prodotti con lo scritto 25 novembre 2008 dal ricorrente, emergono estratti conto informatici e scritti ricapitolativi. Solo il 31 ottobre 2008 (doc IX/3) CO 1, a richiesta del ricorrente, ha prodotto un "estratto conto manuale" al 29 ottobre 2008 indicante un credito dell'assicuratore di CHF 295.60. Il signor RI 1 dovrà, semmai non ritenesse corretto il conteggio, contestare detto estratto e chiedere l'emanazione di una formale decisione a CO 1, come detto allo stato attuale non ci sono gli estremi per una denegata giustizia;

                                    •   che nella misura in cui si rivolge contro le comunicazioni (v. doc. IX 116 scritto 4 ottobre 2008 di CO 1 e doc. IX 117 di CO 1 del 24 settembre 2008) che gli indicano la sospensione delle prestazioni il gravame va accolto, se è vero che queste comunicazioni hanno ben poco a spartire con delle decisioni formali necessarie in caso di sospensione, è altrettanto vero che RI 1 non possa permettersi il lusso di non reagire a fronte di queste comunicazioni senza pretendere l’emanazione di nuove decisioni formali immediate a fronte dello stadio della procedura ed a fronte della situazione che si è creata con il proprio assicuratore;

                                    •   che se tali comunicazioni non hanno valore l’assicuratore dovrà astenersi in futuro dal notificarle all’assicurato. Se CO 1 ritiene di dovere significare a RI 1 l’avvio di una nuova procedura di sospensione dovrà procedere formalmente (come rettamente rammentato nello scritto 18 agosto 2008 al ricorrente doc. IX/123);

                                    •   che, quindi, se ritiene di dovere ulteriormente sospendere, con nuova decisione, il suo assicurato RI 1, come sembrano preannunciare le comunicazioni 24 settembre e 4 ottobre 2008, CO 1 dovrà emanare senza indugio, nei tempi più brevi la decisione formale, se invece non intende avviare nuove procedure di questa natura vorrà comunicarlo al signor RI 1 e vorrà astenersi dal trasmettergli quel genere di comunicazioni;

                                    •   che non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso a margine è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si allocano ripetibili.   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2008.149 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2009 36.2008.149 — Swissrulings