Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2008 36.2008.142

21 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,495 parole·~27 min·2

Riassunto

Istanza di sussidio tardiva. Attendere la crescita in giudicato della IC non giustifica il ritardo. Solo info errate dell'UAM tutelano la buona fede, non della Cassa malati e del Comune. UAM non informa tutti sul D al sussidio. L'indicazione del termine figura solo sui formulari di UAM, no di Comuni

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.142   TB

Lugano 21 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 28 luglio 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel 1977, il 25 marzo 2008 (doc. 1) ha trasmesso all'Ufficio Assicurazione Malattia il formulario 13 marzo 2008 di richiesta di riduzione individuale dei premi per l'anno 2008, accompagnato da uno scritto di spiegazione dei motivi del ritardo nell'inoltro della domanda.

                                  B.   Con decisione del 30 aprile 2008 l'UAM ha ritenuto l'istanza tardiva e l'ha respinta.

                                  C.   Contro la decisione su reclamo del 28 luglio 2008 (doc. A1) che ha respinto le motivazioni addotte a giustificazione del suo ritardo (doc. 2), l'assicurata ha formulato ricorso il 9 settembre 2008 (doc. I), chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati per il 2008. La ricorrente argomenta di essere venuta a conoscenza del suo diritto alla riduzione del premio di cassa malati soltanto nel gennaio 2008, ovvero dopo che la notifica di tassazione IC 2005 è diventata definitiva. Inoltre, ha ricevuto la polizza assicurativa l'8 febbraio 2008 ed è a quel momento che ha saputo di avere diritto all'aiuto cantonale. Osserva di avere atteso di disporre di tutti i dati necessari (polizza assicurativa e notifica di tassazione) prima di inoltrare la domanda di riduzione del premio. Ribadendo poi le considerazioni espresse nel reclamo, alla luce della sua situazione economica chiede che il Tribunale giudichi con coscienza, non "limitandovi ai termini perentori".

                                  D.   Con risposta del 29 settembre 2008 (doc. III) l'Amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, poiché le motivazioni addotte non mettono al riparo l'insorgente dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrarle la richiesta di sussidio, per cui non sarebbe possibile concederlo retroattivamente. L'UAM ha esaminato nel dettaglio ogni lamentela espressa dalla ricorrente.

L'assicurata non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                   2.   Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.

Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.

In caso di modifica delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF K 139/06 del 31 gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).

In concreto, dato che le prestazioni richieste riguardano il 2008, è il nuovo regolamento RLCAMal che va posto alla base del presente giudizio.

nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.è il reddito di riferimento.

                                   4.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 10 RLCAMal prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli ufficiali, che sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari della riduzione del premio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 11 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede la riduzione di premio;

d)   gli assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

                                   5.   Nel caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2008 è stata inviata all'UAM il 25 marzo 2008 (doc. 1).

In virtù del citato art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio. L'assicurata, domiciliata nel nostro Cantone, è quindi tassata in via ordinaria. Pertanto, la richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio 2008 è di per sé tardiva. Essa doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2008), ovvero entro il 31 dicembre 2007, quando l'interessata poteva disporre dei dati necessari allo scopo, ritenuto che la notifica di tassazione IC 2005 prevista dal Consiglio di Stato come base di calcolo per il diritto alla riduzione dei premi per l'anno 2008 è stata emessa il 21 novembre 2007 (doc. A3).

La circostanza che la ricorrente ha atteso la crescita in giudicato della predetta decisione di tassazione, come si vedrà, non la soccorre nel suo ritardo.

Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile.

                                   6.   In virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo.

Nel caso di altri coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).

Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).

Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).

Non diversamente è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216).

Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza dell'8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nell'ambito di un trasferimento di Cantone avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio 2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).

Nella sentenza del 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

Nella sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità economica, non è stato ritenuto sufficiente.

Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Ancora di recente (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2), questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento.

                                   7.   In concreto la ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando di avere atteso la crescita in giudicato della sua notifica di tassazione IC 2005 prima di inoltrare la domanda di riduzione del premio LAMal. E siccome essa sarebbe diventata definitiva solo nel gennaio 2008, è a quel momento che ha saputo quali fossero i suoi redditi e quindi il suo diritto alla riduzione dei premi.

Innanzitutto, l'insorgente erra in questo suo convincimento, poiché i termini stabiliti dalla legge tributaria sono perentori (art. 192 cpv. 1 LT), quindi non sono sospesi dalle ferie giudiziarie (in questo caso, natalizie). Pertanto, contro la decisione di tassazione l'assicurata poteva reclamare per iscritto all'autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notifica (art. 206 cpv. 1 LT). Di conseguenza, la ricorrente avrebbe avuto tempo fino al 21 dicembre 2007 – o anche qualche giorno dopo, a dipendenza dell'effettiva notifica della decisione di tassazione, ma verosimilmente entro il 31 dicembre 2007 – per inoltrare il suo reclamo. Non era dunque necessario attendere fino a gennaio 2008.

Oltre a ciò, la motivazione che l'assicurata ha aspettato di conoscere definitivamente i suoi redditi non regge. Infatti, se non ha formulato reclamo contro la notifica di tassazione IC 2005, non v'era dunque alcun motivo per attendere che la stessa crescesse in giudicato. Solo lei, e non anche l'autorità fiscale, poteva mettere in discussione mediante reclamo il suo reddito imponibile e la sua sostanza imponibile stabiliti il 21 novembre 2007.

Pertanto, ritenuto che già ella aveva dichiarato dei redditi da attività dipendente piuttosto contenuti (Fr. 24'310.-), che sono stati poi modificati dalla competente autorità in Fr. 21'653.-, ovvero sono stati contestualmente dedotti gli oneri sociali anziché esporli a parte in altre voci, la ricorrente poteva e doveva ritenere di essere legittimata a chiedere la riduzione del premio di cassa malati già al momento della ricezione della predetta notifica viste anche le deduzioni per spese professionali e per gli oneri assicurativi e, fino al 31 dicembre 2007, aveva ancora oltre un mese di tempo.

Quand'anche avesse inoltrato reclamo al competente Ufficio di tassazione e quindi non avesse avuto a disposizione tutta la necessaria documentazione a comprovare lo stato di difficoltà economica, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto comunque trasmettere il formulario entro il termine legale del 31 dicembre 2007, indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo (STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162, STCA del 5 settembre 2006, 36.2006.131, consid. 6; STCA del 24 febbraio 2006, inc. 36.2005.211).

Formulando, invece, soltanto nel marzo 2008 la sua richiesta di riduzione del premio di cassa malati per il 2008 stesso, la domanda dell'assicurata è, come visto, manifestamente tardiva.

Non va peraltro dimenticato che l'atto di compilare e spedire la richiesta del diritto alla riduzione di premio è una procedura amministrativa semplice, che comporta un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti peraltro facilmente reperibili. Come evidenziato nella prassi costante di questo Tribunale (fra le ultime: STCA del 17 ottobre 2008, 36.2008.113, STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.111, STCA del 7 ottobre 2008, 36.2008.122), è operazione che richiede poco tempo e non comporta difficoltà giuridica o fattuale significativa che imponga l'aiuto di terze persone cognite della materia, anche a chi è meno avvezzo alle questioni amministrative.

                                   8.   L'assicurata evidenzia di essere stata messa (indirettamente) al corrente dell'esigenza di dovere rispettare un termine d'invio unicamente dalla cassa malati. La sua polizza assicurativa, emessa l'8 febbraio 2008 (doc. A2), indica infatti chiaramente quale tassazione sia determinante per le domande per l'anno 2008, quali i limiti di reddito e qual è il termine massimo (31 dicembre 2007) per inoltrare la richiesta per la riduzione dei premi per il 2008.

Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Nella fattispecie, non ci sono state informazioni erronee vincolanti fornite dalle autorità competenti. Vero è che le condizioni di concessione del diritto alla riduzione del premio LAMal indicate dalla Cassa malati sulla polizza dell'assicurata sono corrette, benché – come giusto che sia – siano esse di carattere generale. Tuttavia, queste indicazioni, date dalla Cassa malati, non permettono ancora di ammettere che ci sia stata un'informazione che vincola quindi l'autorità amministrativa a favore dell'assicurata in virtù della tutela della buona fede.

Infatti, a proposito del principio della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003 (inc. 36.2002.119), confermata ancora nelle STCA del 9 gennaio 2007 (inc. 36.2006.154) e del 26 novembre 2007 (inc. 36.2007.115), in cui due coniugi avevano fatto valere di aver ricevuto informazioni errate dal proprio assicuratore, il TCA ha affermato:

"  (…) 2.7. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali per tutelare la buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta emani da un organo competente. Nel caso di specie, questa condizione non risulta adempiuta: l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere ricevuto dai funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità competente, dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo Stato, ovvero l’autorità cantonale.

Questa circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera, che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche dopo) e che è stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria a tutti coloro che risiedono in Svizzera.

Di conseguenza, i coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza del fatto che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi avevano o meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era l'Istituto delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia non ha nessun potere decisionale.

Essi avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di sussidio all'autorità competente." (sottolineature della redattrice)

Solo l'Istituto delle assicurazioni sociali, e per esso l'Ufficio assicurazione malattia, decide chi ha diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Quindi, competente ad eseguire ufficialmente ed in modo vincolante, mediante decisione formale, i necessari calcoli per verificare il diritto alla riduzione del premio di un richiedente, è solo e soltanto l'UAM.

Nella sentenza del 13 febbraio 2007 (inc. 36.2006.225) il TCA si è pronunciato in merito ad una fattispecie in cui era stato il controllo abitanti del Comune ticinese a non informare l'assicurato, appena trasferitovisi, sui termini entro i quali formulare la domanda di riduzione del premio. In quel caso, il TCA non ha ritenuto che il Comune fosse l'autorità competente in materia e che quindi l'informazione (non) data all'assicurato potesse vincolarlo, con beneficio di quest'ultimo che, a tutela della sua buona fede, anche se in ritardo poteva ugualmente avere diritto al sussidio di cassa malati.

In effetti, soltanto l'Ufficio assicurazione malattia va considerato come autorità competente nell'ambito del diritto alla riduzione del premio di cassa malati. I Comuni sono unicamente depositari dei formulari per la richiesta del sussidio, in modo da facilitare l'accesso a questo diritto ai singoli cittadini, invece di obbligarli a richiedere direttamente l'apposito modulo all'Ufficio assicurazione malattia, operazione, questa, più difficoltosa.

Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri organi non possono rientrare nel concetto giurisprudenziale di errata informazione che vincola comunque, in virtù del principio della buona fede, l'autorità competente. In questo senso, solo le eventuali comunicazioni errate date dall'UAM possono, se sono adempiute anche le altre condizioni, vincolare questa stessa autorità e volgere a favore dell'assicurato, ma non anche quelle date dalle Casse malati e dai Comuni.

                                   9.   La ricorrente ha inoltre osservato che la causa del ritardo è da ricondurre anche alla mancata trasmissione del formulario da parte dell'Amministrazione. Tuttavia, come evidenziato nelle casistiche che precedono, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha già giudicato che la mancata trasmissione da parte dell'UAM dei formulari non permette di giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione del premio.

Va rammentato che, di principio secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio dell'assicurazione malattia viene concesso solo se l'assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di principio, un obbligo, per l'UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.

In proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la tassazione determinante dell'assicurato.

Questa questione è stata chiarita durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime: STCA del 17 ottobre 2008, inc. 36.2008.114, STCA del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.205, STCA del 16 aprile 2007, inc. 36.2006.221 e 222, STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54). In quell'occasione, il TCA ha accertato che:

"  … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“                                    … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) (sottolineature della redattrice)

Nel caso concreto, la notifica di tassazione determinante, la IC 2005, è stata emessa dall'autorità fiscale il 21 novembre 2007 (doc. A3). Ecco perché, nell'estate 2007, la ricorrente non ha ricevuto automaticamente dall'UAM il formulario per la richiesta del sussidio per la domanda per l'anno 2008.

Comunque, neppure il mancato invio del formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è un motivo per poter chiedere in ritardo la riduzione del premio.

Infatti, con sentenza 3 ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nella STCA del 22 gennaio 2008 (inc. 36.2007.161) ed ancora nella STCA del 17 ottobre 2007 (inc. 36.2008.113), il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:

"  (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. (…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice).

Alla luce di quanto precede, l'assicurata non può prevalersi dell'ignoranza della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).

Le giustificazioni che essa ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide.

Il TCA osserva peraltro che l'amministrazione cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle persone che ne facciano richiesta i formulari per le domande di riduzione del premio LAMal. Esse possono essere sempre consultate dagli utenti. La stessa ricorrente ha peraltro usato un formulario ottenuto dall'amministrazione comunale.

                                10.   L'assicurata invoca pure la circostanza che sul formulario per la richiesta della riduzione del premio non figura il termine di inoltro del 31 dicembre 2007. Nemmeno ne è stata informata in proposito da chicchessia, in particolare quando ha ritirato il modulo in Comune. Ritenuto come questa scadenza sia molto importante, come tale dovrebbe figurare sulla domanda stessa o altrove, di modo che chi chiede il sussidio ne sia informato in anticipo.

La misconoscenza del termine di invio non giustifica il ritardo, soprattutto se si pon mente che la ricorrente aveva già beneficiato della riduzione dei premi negli anni precedenti (doc. 1) e che, a maggior ragione, era quindi tenuta a sapere qual è la procedura da seguire e quali i termini da rispettare.

Questo Tribunale evidenzia che sui formulari spediti dall'UAM alle persone potenzialmente beneficiarie del diritto alla riduzione del premio di cassa malati figura l'indicazione del termine di spedizione (per l'anno 2008: il 31 dicembre 2007). Per contro, sui formulari messi a disposizione dalle cancellerie comunali questa indizione non risulta.

Il motivo è semplice.

Come visto, l'estate precedente all'anno per il quale gli assicurati chiedono la riduzione dei premi, l'amministrazione cantonale spedisce l'apposito formulario soltanto alle persone i cui redditi determinanti rientrano nei limiti di reddito fissati dal Consiglio di Stato. Al fine di fare rispettare il termine previsto dal citato art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, è quindi corretto che l'UAM indichi loro entro quando devono inoltrare l'istanza all'UAM, pena la dichiarazione di tardività.

I formulari che i Comuni mettono a disposizione degli assicurati, invece, correttamente non menzionano questo termine, poiché un assicurato può chiedere la riduzione del premio per un anno anche durante quell'anno stesso, ma solo se uno dei motivi previsti dall'art. 11 cpv. 1 lett. b, c, d RLCAMal e dall'art. 11 cpv. 2 RLCAMal si è realizzato. Un cambiamento di Cantone di domicilio o il sopraggiungere di una (o più) delle circostanze elencate all'art. 31 RLCAMal possono per esempio giustificare che un assicurato formuli la sua istanza di sussidio durante l'anno stesso per il quale chiede l'aiuto del Cantone. L'iscrizione della data del 31 dicembre sui formulari distribuiti dai Comuni svierebbe dunque gli assicurati, facendo loro erroneamente credere di non potere più pretendere la riduzione del premio solo perché l'anno di competenza è già in corso.

Né la legge (LCAMal) né il relativo regolamento d'applicazione (RLCAMal) prevedono norme che attribuiscono al Comune competenze e responsabilità particolari nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattia.

La legge attribuisce al Comune unicamente una responsabilità nel controllo dell'applicazione dell'obbligo d'assicurazione (art. 13 cpv. 1 LCAMal ed art. 4 RLCAMal), ovvero il Comune deve vegliare che i suoi cittadini siano tutti affiliati ad una Cassa malati e segnalare immediatamente all'IAS coloro che non lo sono (art. 13 cpv. 2 LCAMal), pena, per il Comune, di essere solidalmente responsabile con l'assicurato delle spese medico-sanitarie (art. 14 LCAMal).

Su questa tematica, il 15 febbraio 2007 il TCA ha reso la sentenza 36.2006.228.

Riguardo alla richiesta di riduzione stessa, il citato art. 10 RLCAMal prevede soltanto che i moduli ufficiali possono essere ritirati dagli assicurati presso la cancelleria del Comune di residenza, ma non indica anche che i funzionari comunali sono tenuti a dispensare tutte le necessarie e relative informazioni agli interessati – come invece è stato prescritto, come visto, nel caso della verifica dell'obbligo assicurativo (cfr. consid. 8).

                                11.   Stante quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui versa l'assicurata, non è possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2008. Il giudice è obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come quello della ricorrente.

Né la mancata tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del premio LAMal per il 2008 (entro il 31 dicembre 2007), né tanto meno la circostanza che la Cassa malati le avrebbe dato un'errata informazione, possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2008.142 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2008 36.2008.142 — Swissrulings