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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2008 36.2007.81

7 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,948 parole·~20 min·3

Riassunto

Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera: esame delle condizioni per ottenere l'esonero. In concreto l'assicuratore estero copre solo in parte i costi delle cure effettuate in Svizzera (80% della tariffa). Per cui la richiesta è stata respinta

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.81   cs

Lugano 7 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 (recte: 26) maggio 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 26 aprile 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, cittadina __________ nata nel __________, studentessa presso l’__________, detentrice di un permesso di dimora valido per tutta la Svizzera di tipo __________, ha chiesto l’esonero dall’obbligo assicurativo giacché assicurata in __________ tramite la __________.

                                         L’UAM, con decisione formale del 14 marzo 2007, confermata tramite decisione su reclamo del 26 aprile 2007, ha respinto l’istanza non essendo adempiute le condizioni previste dagli art. 2 cpv. 4 e 2 cpv. 8 OAMal (doc. 12).

                                  B.   Contro la predetta decisione l’interessata è tempestivamente insorta. La ricorrente contesta innanzitutto la competenza dell’UAM a decidere circa l’affiliazione della ricorrente, poiché domiciliata all’estero e detentrice di un permesso temporaneo per risiedere in Svizzera per motivi di studio.

                                         L’insorgente, che rileva di aver ottenuto l’esonero nel Canton __________ alle medesime condizioni, sostiene inoltre che l’UAM non può operare una valutazione di merito della copertura assicurativa ma deve prendere atto dell’attestato dell’assicuratore estero che ha confermato l’equivalenza con l’assicurazione svizzera. Del resto, l’assicuratore estero è una filiale della __________, società con sede in Svizzera.

                                         L’assicurata fa poi valere l’importanza del rapporto di fiducia con il proprio assicuratore, sempre preciso e puntuale nei pagamenti.

                                         L’interessata mette in evidenza i punti di forza dell’assicurazione estera rispetto all’assicurazione di base in Svizzera (nessuna franchigia, premi inferiori, assicuratore specializzato a livello internazionale, copertura migliore in alcune situazioni quali presa a carico di tutte le spese di viaggio di un familiare in caso di necessità, garanzia del trasporto in __________, presa a carico della pulizia dei denti, medicina complementare, ecc.). L’obbligo di affiliazione in Svizzera peggiorerebbe la sua situazione (doppio onere, premi elevati, ecc.).

                                         L’insorgente contesta l’affiliazione retroattiva e la rifusione di premi o altri supplementi. Ciò sarebbe contrario al principio della buona fede poiché l’UAM non ha chiesto tempestivamente l’affiliazione, né l’ha informata circa i suoi obblighi e contraria alla giurisprudenza federale (DTF 129 V 159).

                                         In via subordinata l’assicurata chiede l’esonero fino al 1.11.2007, ossia al termine del contratto con l’assicuratore estero ed in via ancora più subordinata chiede che le venga data la possibilità di mantenere la propria assicurazione completandola con un’ ulteriore assicurazione privata e assegnandole un termine appropriato per l’adempimento di tale onere.

                                         Infine l’insorgente fa valere di poter ottenere la tessera europea sanitaria con effetto dal settembre 2007 (doc. L).

                                  C.   Con osservazioni del 21 giugno 2007 l’UAM propone di respingere il ricorso rilevando in particolare che l’assicuratore estero prevede unicamente un rimborso fino all’80% delle tariffe svizzere e fino ad un importo massimo annuo di Euro 281'635, aumentato nel frattempo a Euro 289’406 (doc. III).

                                         in diritto

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                   2.   La ricorrente contesta innanzitutto la competenza dell’UAM a decidere sull’affiliazione.

                                         A torto.

                                         Infatti, per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione. A norma dell’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

                                         L’art. 11 della legge d’applicazione  della LAMal prevede che il Consiglio di Stato definisce le procedure di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo d’assicurazione (cpv. 2) e che il regolamento specifica le norme di applicazione del controllo dell’obbligo di assicurazione (cpv. 2). Il regolamento LCAMal, nella versione in vigore al momento dell’emanazione della decisione su reclamo, a questo proposito prevede all’art. 2 che l’Istituto delle assicurazioni sociali, con la collaborazione delle cancellerie comunali, vigila sull’assoggettamento all’obbligo assicurativo (cfr. art. 2 lett. a Reg. LCAMal in vigore dal 16 novembre 2007).

                                         Le contestazioni in merito all’incompetenza dell’IAS a decidere circa l’affiliazione e l’esonero sono manifestamente infondate.

nel merito

                                   3.   Oggetto del contendere è quello di stabilire se la ricorrente, studentessa __________ residente in Svizzera, possa beneficiare dell'esonero dall'assicurazione obbligatoria svizzera in virtù del rapporto assicurativo in __________.

                                   4.   Secondo l'art. 3 LAMal

"  1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".

                                         L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa in proposito che

"  1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge."

                                         Per l’art. 1 cpv. 2 lett. a OAMal sono inoltre tenuti ad assicurarsi:

“gli stranieri con permesso di dimora ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), valevole almeno tre mesi;”

                                         A norma dell’art. 5 LDDS:

"  1 Il permesso di dimora è sempre di durata limitata; la prima volta non supererà, di regola, un anno. Esso può essere condizionale.

2 Nei casi dell’articolo 25 capoverso 1 lettera e il permesso di dimora può essere accordato con riserva di revoca.

3 I Cantoni possono esigere dagli stranieri, sprovvisti di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli, una garanzia per l’adempimento di tutti gli obblighi di diritto pubblico e per l’osservanza delle condizioni imposte.”

                                         Nel caso di specie la ricorrente ha un permesso di dimora __________ valido per tutta la Svizzera fino al 12.10.2007, di tipo __________ (allegato al doc. H), ed è pertanto tenuta ad affiliarsi contro le malattie in Svizzera.

                                   5.   Va ora esaminato se in virtù del diritto internazionale l’interessata deve essere assicurata in un altro Paese.

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’ALC che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità".

                                         Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché le decisioni sono state emanate nel 2007 e concernono la richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo dal 2006, vale a dire un periodo successivo all’entrata in vigore dell’accordo (cfr. STF del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

                                         L’Accordo ed il regolamento si applicano pure ratione personae. L’assicurata è di nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz’altro dato.

                                         La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento.

                                         Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito: DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

                                         Tuttavia, per quanto concerne l’affiliazione degli studenti all’assicurazione contro le malattie, come ricorda Eugster (Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea, Ginevra, Monaco 2007, n. 70, pag. 422):

"  Die VO 1408/71 sieht für Studierende und Berufsbildungsabsolventen, die sich zum Zwecke ihrer Ausbildung in einem EU-Staat aufhalten, und deren Familienangehörigen, keine ausdrückliche Zuweisung zu einem  bestimmten Sozialrechtsstatut vor (Art. 34a VO 1408/71). Aufgrund der unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten bezüglich der sozialen Sicherheit der Studierenden war es nicht möglich, ein umfassendes System der Koordinierung zu schaffen. Die VO 1408/71 stellt aber immerhin sicher, dass Studierende im Falle von Krankheit und Unfall in den persönlichen Geltungsbereich der VO 1408/71 einbezogen sind und sich auch auf die Grundprinzipien der Verordnung, wie etwa den Gleichbehandlungsgrundsatz, berufen können.

Die VO 1408/71 legt mithin nicht fest, welcher Staat den Studierenden versichern muss, geht aber offenbar davon aus, dass Studierende und Berufsbildungsabsolventen nach dem Landesrecht der Herkunftsstaates in diesem der Versicherung unterstellt sind. Aus Art. 34a VO 1408/71 lässt sich keine Pflicht zur Unterstellung unter das KVG ableiten, sondern setzt die Anbindung an ein System der sozialen Sicherung bei Krankheit voraus.

Im Falle der Schweiz als Herkunftsland ist Voraussetzung der Versicherungspflicht nach KVG, dass die Studierenden während des ausbildungsbedingten Auslandaufenthalts weiterhin Wohnsitz in der Schweiz behalten (Art. 3 Abs. 1 KVG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 KVV; s. insbesondere Art. 26 ZGB). Doppelversicherungen und damit doppelte Beitragszahlungen aufgrund einer ausländischen Versicherungspflicht lassen sich nicht immer vermeiden.“ (sottolineatura del redattore)

                                         Per cui, in mancanza di una norma d’affiliazione nel regolamento (CEE) 1408/71, va applicato il diritto interno svizzero. Conformemente a quanto stabilito al considerando precedente, l’interessata è pertanto tenuta ad affiliarsi in Svizzera.

                                   6.   Va ora esaminato se l’insorgente può chiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo.

                                         L'art. 3 cpv. 2 e 3 LAMal dà infatti facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri.

                                         Facendo uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC; a proposito della conformità alla Costituzione ed all’ALC dell’art. 2 cpv. 2 e 8 OAMal: DTF 132 V 310).

                                         Per l’art. 2 cpv. 4 OAMal:

"  A domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti, stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

                                         L’art. 2 cpv. 8 OAMal prevede che:

"  A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assogget­tamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere cor­redata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informa­zioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esen­zione senza un motivo particolare."

7.In concreto la ricorrente beneficia, in __________, dell’assicurazione __________.

Si tratta di un’assicurazione privata che prevede una copertura massima annuale di Euro 281'635 e che copre l’80% della tariffa applicata in Svizzera.

                                         L’interessata invoca gli art. 2 cpv. 4 OAMal e 2 cpv. 8 OAMal.

                                         Come visto, per l’art. 2 cpv. 4 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti, stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura equivalente per le cure in Svizzera.

                                        Questo disposto non può trovare applicazione perché l’interessata non beneficia di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera, essendo il rimborso delle medesime delimitato per quanto concerne l’importo coperto (al massimo Euro 281'635) e perché viene pagata solo l’80% della tariffa applicata in Svizzera.

                                         Va infatti a questo proposito rammentato che con sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007 il Tribunale federale ha affermato che per la dottrina sviluppata a proposito dell’art. 2 cpv. 2 OAMal (applicabile per analogia anche al cpv. 4), l’equivalenza è data se l’assicurazione estera copre sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera. Va tenuto presente in quest’ambito che, al di fuori del coordinamento internazionale delle prestazioni, le persone assicurate contro le malattie all’estero non godono della protezione tariffaria in Svizzera. La copertura dev’essere di conseguenza di principio illimitata. In presenza di differenze corrispondenti all’importo della partecipazione ai costi prevista per legge, l’equivalenza è comunque considerata salvaguardata (G. Eugster, op. cit., no. 34 pag. 411).

                                         Anche l’art. 2 cpv. 8 OAMal, che prevede l’esenzione per le persone a cui l'assogget­tamento all'assicurazione svizzera provoca innanzitutto un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi, non può essere d’aiuto all’insorgente.

                                         Infatti, considerato che l’assicuratore estero versa solo in parte le prestazioni (80% della tariffa svizzera e solo fino ad un importo massimo), viene a mancare la condizione del netto peggioramento della protezione assicurativa in caso di assicurazione in Svizzera.

                                         In queste condizioni, a giusta ragione l’esonero è stato rifiutato sia sulla base dell’art. 2 cpv. 4 OAMal che sulla base dell’art. 2 cpv. 8 OAMal.

                                         Va qui evidenziato che, contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente, spetta proprio all’UAM valutare se la copertura estera è equivalente a quella svizzera (cfr. anche la già citata sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007 in cui la valutazione circa l’equipollenza tra le assicurazioni è stata effettuata dapprima dall’UAM e poi da questo Tribunale) e che la circostanza che l’assicuratore è una società svizzera soggetta alla sorveglianza della LSA è irrilevante nell’esame delle condizioni per concedere l’esonero dall’obbligo assicruativo.

                                         L’esistenza di un rapporto di fiducia con la Cassa malati estera o di alcune prestazioni in parte migliori rispetto a quelle svizzere (premi inferiori, nessuna franchigia, presa a carico delle spese di viaggio di un familiare in caso di necessità, dei costi della pulizia dei denti, camera privata, libera scelta del medico e dell’ospedale ecc.), non sono sufficienti per ritenere l’assicurazione estera equivalente a quella svizzera, ritenuto l’importo massimo e la percentuale (80%) oltre i quali l’assicuratore non interviene.

                                   8.   L’insorgente contesta l’affiliazione retroattiva e la rifusione di premi o altri supplementi, poiché contrario al principio della buona fede non avendo l’UAM chiesto tempestivamente l’affiliazione e non essendo stata informata circa i suoi obblighi contrattuali. Ciò sarebbe contrario alla giurisprudenza federale pubblicata in DTF 129 V 159.

                                         In quell’occasione il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che la competenza a decidere circa l’eventuale supplemento di premio previsto dall’art. 8 OAMal non appartiene all’UAM, bensì all’assicuratore (cfr. anche STCA del 26 gennaio 2005, inc. 36.2004.23) e che la legge non permette la percezione di premi arretrati, ma impone la fissazione, da parte dell’assicuratore, di un premio superiore a quello degli altri assicurati. Si tratta di un supplemento al premio mensile, che può essere richiesto al massimo per 5 anni. Competente a decidere in merito è l’assicuratore presso il quale l’interessato si è affiliato tardivamente e non l’autorità cantonale.

                                         In concreto l’UAM non ha violato il principio della proporzionalità invocato dalla ricorrente giacché non ha deciso circa l’eventuale supplemento di premio dovuto dall’insorgente o circa l’affiliazione retroattiva presso un assicuratore, ma si è limitato a stabilire che un esonero dall’obbligo assicurativo non può essere concesso (cfr. punto 1 del dispositivo della decisione formale) e ad accertare che l’obbligo assicurativo ha inizio a partire dalla data di entrata in Svizzera dell’insorgente (cfr. punto 2 del dispositivo). Ciò, come visto in precedenza, è di sua competenza (cfr. DTF 129 V 159 consid. A e 3; cfr. anche consid. 2).

                                         Per quanto concerne la presunta assenza di informazione, va evidenziato come l’interessata è entrata in Svizzera il 13 ottobre 2006 (cfr. permesso di dimora __________) e già il 23 ottobre 2006 il Comune di __________ l’ha invitata ad affiliarsi presso un assicuratore riconosciuto (cfr. doc. 4: “Data della prima ingiunzione ad affiliarsi ad un assicuratore malattie riconosciuto: 23/10/2006.”). Anche volendo considerare il 1° settembre 2007 quale entrata in Svizzera, come attestato dal Comune di __________ (doc. 4), non si può comunque ritenere, in concreto, che vi sia stata una mancanza di informazione o una violazione del principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.

                                         Secondo questo principio, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

                                         Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

                                         In concreto alcuna informazione erronea è stata data all’interessata, la quale è invece stata informata tempestivamente circa l’obbligo di affiliarsi in Svizzera.

                                   9.   L’insorgente fa valere una disparità di trattamento poiché, con la medesima assicurazione, allorché studiava a __________, aveva ottenuto dalla competente autorità __________, con decisione del 29 settembre 2003, l’esonero dall’obbligo assicurativo, in virtù dell’art. 2 cpv. 4 OAMal (doc. H).

                                         Con sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007 il Tribunale federale, in un caso di un assicurato che invocava un trattamento diverso ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due altri Cantoni e beneficiari della medesima assicurazione, ha rammentato che:

"  (…)

Poiché, per quanto detto, tale esenzione non può essere riconosciuta, in conformità all’ordinamento in materia, a una persona trovantesi nella sua medesima situazione, l’interessato potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per ammettere una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente (… omissis … ) dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro l’esistenza di una prassi contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis … ) abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mantenere una simile prassi.”

                                         Analogamente, nel caso di specie non essendoci alcuna prova di una prassi contraria da parte dell’UAM, né di una volontà di adottare la stessa decisione del Canton __________, la censura della ricorrente si rivela infondata. 

                                         Ne segue che neppure la contestazione circa le presunte incongruenze tra le prassi cantonali può trovare accoglimento.

                                         Circa le richieste, in via subordinata, di poter ottenere l’esonero perlomeno fino al 1.11.2007, giacché l’assicurazione estera può essere disdetta solo a partire da tale data oppure di mantenere la propria assicurazione completandola con un’ulteriore assicurazione privata, esse vanno respinte non essendoci, come visto, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, i presupposti per un’esenzione dall’obbligo assicurativo.

                                         Per quanto concerne, infine, la possibilità di poter ottenere la tessera sanitaria europea con effetto dal mese di settembre 2007 (cfr. doc. L), va rammentato che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Per cui, la circostanza che l’interessata dal settembre 2007 potrebbe essere in possesso della tessera europea, e le eventuali conseguenze ivi connesse, non possono essere prese in considerazione. L’interessata è tuttavia resa attenta che può inoltrare una nuova richiesta che sarà oggetto di altro procedimento.

                                         In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

                                10.   L’insorgente, con il suo ricorso, fa genericamente valere l’assunzione di nuove prove (doc. testi, richiamo incarto dall’UAM, cfr. doc. I).

                                         Questo TCA ritiene che la documentazione prodotta dalle parti sia sufficiente per l’evasione del ricorso in esame e che l’assunzione di ulteriori prove non modificherebbe l’esito del ricorso, per cui rinuncia alle prove richieste dall’insorgente.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2007.81 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2008 36.2007.81 — Swissrulings