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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2007 36.2007.68

6 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,694 parole·~18 min·1

Riassunto

Domanda di sussidio 2007 per diminuzione del reddito. Calcolo autonomo dell'amministrazione. Non si può ricorrere ad una tassazione diversa da quella imposta dal Consiglio di Stato a norma dell'art. 49 LCAMal.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.68   ir/td

Lugano 6 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 5 aprile 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, 1941, coniugato con __________, 1940, ha chiesto, mediante formulario pervenuto all'UAM il 6 dicembre 2006, la riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007.

                                         RI 1 e __________ beneficiano di entrate ridotte (la rendita AVS per la moglie di CHF 1'550.-- mensili nel 2006 e indennità LADI per il ricorrente cifrate in poco più di 2'100.-- mensili nel corso del 2006).

                                  B.   La domanda di sussidio è stata respinta così come il successivo reclamo 16 marzo 2007 rigettato con la decisione su reclamo 5 aprile 2005 dell'Ufficio Assicurazione Malattia dopo accertamento del reddito e sua commutazione come di legge.

                                  C.   Con ricorso ben strutturato ed argomentato RI 1 evidenzia le sue entrate nel 2006 omettendo la rendita __________ incassata il 13 febbraio 2007 ma, per 1/3, riferibile a dicembre 2006 - deducendo gli oneri fiscalmente ammessi in deduzione e giungendo ad un reddito netto ipotetico di CHF 17'992.-- ciò che imporrebbe il riconoscimento del sussidio.

                                         Dal canto suo l'Ufficio Assicurazione Malattia postula la reiezione dell'impugnativa considerando i più recenti introiti dei signori __________ (rendite AVS e rendita __________) dal 1° dicembre 2006 e commutando questa somma come imposto dalla legge.

                                         Ai ricorrenti è stata concessa la possibilità di formulare ulteriori osservazioni e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.        

                                         in diritto

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Can­tone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le presta­zioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato deter­mina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si ve­dano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

"  a)   il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e

      della sostanza imponibili;

b)   i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;

c)   la quota media cantonale ponderata;

d)   i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

      - persone sole,

      - famiglie,

      - reddito di riferimento;

e)   la quota minima a carico degli assicurati;

f)   gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g)   l’importo minimo annuo di sussidio;

h)  il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altri­menti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)    l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal."

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

"  a)   del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o

      intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla

tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possi­bilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).

                                   4.   Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riser­vato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di ri­ferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo canto­nale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare auto­nomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona in­teressata, trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno – appo­sitamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)  delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo an­nuo inferiore a fr. 6'000.secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c)  matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo an­nuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

 e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

 f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

 g)                                  persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

 h)                                  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­mento o di invalidità;

 i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

 l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

 m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:

"d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, se­condo il periodo determinante;

(…)

m)                                  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o in­dipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applica­bili."

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:

"  … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussi­dio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

      "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 RLCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

… quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba de­terminare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. In­fatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite ta­belle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

La giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire unicamente interessi pas­sivi debitamente comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.

                                         Quindi, come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal, in particolare ciò av­viene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i para­metri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del di­ritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla com­mutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regola­mento, allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissa­zione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui ven­gono applicate.

                                         Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato - come anticipato - questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità di deduzione al­tra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia dome­stica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha am­messo, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la de­duzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava paral­lelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ri­cerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rim­borso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di tra­sporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricor­rente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il red­dito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 otto­bre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confer­mato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di tra­sporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulte­riormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.

                                   5.   A proposito delle norme del RLCAMal modificate il 13 marzo 2007 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi il 16 marzo scorso, va evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne abbia previsto l’applicazione retroattivamente al 1 gennaio di quest’anno. Tale esplicita efficacia retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua validità ed ammissibilità come più volte evidenziato in recenti sentenze di questo Tribunale, in particolare si veda la decisione 19 aprile 2007 in re M. inc. 36.2007.2. D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere rispettose delle condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi riferiti allo stesso periodo. La questione non va comunque approfondita in questa sede alla luce dell’esito del gravame in discussione. In particolare, come si vedrà, nel caso concreto non cambia la situazione della ricorrente sia che le norme applicabili siano quelle precedenti la modifica sia quelle della nuova formulazione.

                                   6.   In concreto la tassazione 2004 dei signori __________ indica un reddito imponibile di oltre CHF 44'000.-- che non permette, in virtù del DE indicato in precedenza la concessione del sussidio. Accertata una diminuzione del reddito lordo l'amministrazione ha eseguito la verifica dei nuovi introiti della famiglia __________.

                                   7.   Val qui la pena di rammentare come, in diritto, per l'accerta­mento autonomo del reddito l'UAM deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibil­mente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. Nell'ottica di tale volontà del le­gislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione im­portante del reddito secondo l'art. 67 lett. m RLCAMal – posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

                                         Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve pro­cedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i pa­rametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del di­ritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla com­mutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile me­diante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di con­versione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

                                   8.   In concreto non è possibile, come sembra suggerire il ricorrente, far capo alla tassazione relativa ad altro periodo.

                                         Questo Tribunale ha già rammentato, in particolare nella sentenza 3 settembre 2004 in re S. (36.2004.81), come il principio della legalità imponga al giudice, fatte salve eccezioni qui non ricorrenti (sul tema la sentenza 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124), di applicare le norme adottate dal legislatore rispettivamente dall'esecutivo in concretizzazione di precise deleghe. Per le ipotesi di cui all'art. 67 RLCAMal le norme citate in precedenza impongono – in caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell’amministrazione - che ci si possa distanziare dalla tassazione definita annualmente dal Consiglio di Stato, e prevedano obbligatoriamente il calcolo autonomo del reddito e sua successiva commutazione a mano delle tabelle. Non è possibile invece fare riferimento alla tassazione di un altro periodo, anche se più favorevole all'assicurato. Il giudice non si trova confrontato con una lacuna di legge da colmare. Rettamente l'Ufficio Assicurazione Malattia ha calcolato le entrate lorde cui i signori __________ possono far capo nel periodo più prossimo ossia lo stesso anno di sussidio. Gli importi ritenuti dall'amministrazione sono i seguenti: Rendite AVS CHF 19'668.-- + 18'600.--, Rendita __________ CHF 6'595.20 per un totale di CHF 44'863.20, queste cifre non sono state contestate dal ricorrente nel termine per prendere posizione in merito alla risposta di causa dell’amministrazione. L’importo riportato mensilmente assomma a CHF 3'738,60.

                                         Come indicato ai punti precedenti le deduzioni possibili sono limitate e qui non ricorrenti. L'importo è stato commutato correttamente a mano delle tabelle e, purtroppo, non consente l'attribuzione del sussidio. Pur nella consapevolezza del fatto che le tabelle non rendano pienamente ed in maniera precisa il reddito imponibile dell'anno di concessione del sussidio il giudice non può, come detto, scostarsi dall'applicazione delle stesse imposte dalle norme applicabili.

                                    9.   Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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