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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2008 36.2007.184

5 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,591 parole·~33 min·4

Riassunto

Incasso premi assicuratore malattie.Premi dovuti anche in corso di sospensione.Lamentela dell'assicurata circa sospensione considerata quale ricorso per denegata giustizia.Principi di cui alla STF K139/06 31.1.08.Invito alla cassa ad emanare formale decisione in accoglimento ricorso su questo punto

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.184   ir/td

Lugano 5 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

  segretario:

  Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 3 dicembre 2007 emanata da

Cassa malati CO 1   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                    •   che RI 1 ha trasmesso a CO 1, suo assicuratore sociale per la malattia, uno scritto 6 dicembre 2007 in cui segnala - con toni biasimevoli - di volere "il foglio di libero passaggio" e quindi di volere lasciare la Cassa malati CO 1 esprimendo minacce in caso di mancato consenso;

                                    •   che, con il medesimo atto, RI 1 rimprovera a CO 1 di avere omesso di applicare "i vostri diritti assicurativi nei miei confronti" avendo nel 2006 "percepito tutte le quote" dell'IAS sottraendo addirittura CHF 13'000.- al medesimo, intimando comunque un PE all'assicurata;

                                    •   che tale scritto è pervenuto a CO 1 il 7 dicembre 2007 ed il successivo 12 dicembre 2007, a firma della responsabile del servizio giuridico, è stato trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (dove è pervenuto il 14 dicembre successivo) con l'indicazione: "…trattasi verosimilmente di un ricorso contro la decisione su opposizione …. 3 dicembre 2007";

                                    •   che il 17 dicembre 2007, su richiesta del TCA, CO 1 ha trasmesso copia della decisione su opposizione 3 dicembre 2007, oggetto delle lamentele della signora CO 1, con cui CO 1 ha fatto riferimento alla decisione formale del 21 giugno precedente attinente a rigetto dell'opposizione al PE __________. Più specificatamente, con la decisione su opposizione citata, CO 1 ha evidenziato il premio dovuto da RI 1 per il 2006 (CHF 371,40) e per il 2006 (CHF 360.30) per il 2007 ed il mancato versamento dei premi di dicembre 2006 e per i primi tre mesi del 2007. Il 16 marzo 2007 la signora RI 1 è stata diffidata "per un importo di CHF 1'507.30" comprensivo quindi anche di CHF 55.- per le spese di diffida e di richiamo. Il 3 maggio 2007 CO 1 ha fatto spiccare il PE __________ dall'UE di __________, nei confronti di RI 1 cui la signora si è opposta;

                                    •   che con decisione 21 giugno 2007 CO 1 ha rigettato l'opposizione;

                                    •   che nella decisione su opposizione 3 dicembre 2007 l'assicuratore rammenta uno scritto della ricorrente con cui:

"  Quest'ultima contesta il fatto che CO 1 non le rimborsa le sue fatture mediche e di farmacia e per questa ragione, non vuole saldare i suoi arretrati." (doc. III/1)

                                    •   che CO 1 indica di avere, a norma dell'art. 64a cpv. 2 LAMal, sospeso la presa a carico dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure di RI 1 "dopo il deposito della richiesta di proseguire la procedura esecutiva" negando all'assicurata il diritto di compensare sue pretese con quelle dell'assicuratore;

                                    •   che il giudice delegato ha trasmesso il ricorso di RI 1 all'assicuratore per la necessaria risposta di causa parallelamente spiegando alla ricorrente l'iter della procedura (scritti 17 dicembre 2007 IV a RI 1eVa CO 1, intimazione ricorso);

                                    •   che il 20 dicembre 2007 RI 1 ha fatto pervenire al TCA ulteriore scritto con cui ha nuovamente evocato la compensazione di un credito di CHF 13'000.- nei confronti dell'assicuratore;

                                    •   che il 22 gennaio 2008 CO 1 ha trasmesso al TCA la risposta di causa (doc. VIII) che ricalca la decisione su opposizione aggiungendo però una specifica presa di posizione relativa alla volontà di RI 1 di cambiare assicuratore. Secondo CO 1 tale mutazione non sarebbe possibile per la mora in cui incorre l'assicurata. CO 1 si è ulteriormente espressa sul ricevimento da parte del Cantone di importi dovuti dall'assicurata quali arretrati per premi e partecipazioni specificando in particolare come gli importi in sospeso sino al 31 dicembre 2005 "… sono stati pertanto regolarmente coperti dall'UAM…";

                                    •   che in merito alla sospensione delle prestazioni, CO 1 ha evidenziato come il diritto di RI 1 di beneficiare delle prestazioni sia sospeso "a partire dal 18 gennaio 2006" (recte 18 gennaio 2007 data che appare su una comunicazione all'assicurata prodotta sub. plico doc. 17) e, conseguentemente, "le fatture … trasmesse … dopo tale data sono state trattate, ma attualmente non possono essere oggetto di una presa a carico da parte dell'assicurazione obbligatoria…" la sospensione essendo ancora in vigore. Sempre secondo CO 1, comunque, il diritto al rimborso delle prestazioni della signora RI 1 non ammonterebbe a CHF 13'000.- come sostenuto in sede di ricorso;

                                    •   che il 23 gennaio 2008 la risposta di causa è stata trasmessa alla ricorrente con l'assegnazione di un termine per domandare l'acquisizione di nuove prove (doc. IX);

                                    •   che, lo stesso giorno, il giudice delegato ha interpellato l'Ufficio Assicurazione Malattia chiedendo se RI 1 beneficiava nel 2006 e/o 2007 di sussidi e se l'UAM abbia proceduto a pagare a CO 1 prestazioni di cui RI 1 ha beneficiato (Doc. X);

                                    •   che con lettera 28 gennaio 2008, RI 1 ha ribadito la sua intenzione di cambiare assicuratore (doc. XI) ed ha postulato una proroga del termine per le nuove prove al fine di "visionare uno studio legale che sappia controbattere in termini legali e morali di quanto sono stata accusata" (doc. XIII) il termine è stato prorogato al 21 febbraio;

                                    •   che con lettera 31 gennaio 2008 l'Ufficio Assicurazione Malattia, nella persona del suo __________, ha comunicato al TCA che la signora RI 1, per l'anno 2006, non avrebbe formulato domanda di riduzione del premio ("Per il 2006 non figurano istanze pendenti"). Per il 2007 l'amministrazione ha evidenziato che:

"  RI 1 ha inoltrato istanza in data 6 novembre 2006.

La medesima è stata oggetto di richiesta di accertamento da parte dello scrivente Ufficio (intimazione all'interessata: 19 febbraio 2007).

La procedura di accertamento non ha finora dato seguito alcuno, nonostante la fattispecie sia stata "ricordata" all'interessata attraverso lo scritto UAM 11 ottobre 2007 (Allegato 2) in risposta allo scritto 27 settembre 2007 della signora RI 1 (Allegato 3)." (Doc. XV)

                                    •   che, per quanto attiene agli importi versati dall'amministrazione cantonale alla CO 1, risultano versamenti per complessivi CHF 13'265.80 "a titolo di premi, partecipazioni, interessi di mora e spese esecutive, scoperti dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2005 (rif.: artt. 20 a 22 LCAMal nel tenore fino al 31.12.2005). Inoltre in questi giorni è stato effettuato un ulteriore pagamento, in questo ambito, per un importo di CHF 2'128.20, per il periodo luglio - dicembre 2005". Il che porta il totale dei versamenti a CO 1, per morosità della ricorrente suffragata da attestati di carenza di beni, a CHF 15'394.--." (doc. XV). L'UAM ha inoltre specificato che:

"  Lo scrivente Ufficio ha comunicato a CO 1 che, in applicazione dell'art. 85a cpv. 1 RFeg. LCAM 18.05.1994 (morosità per un periodo superiore a 5 anni) - qui applicabile ratione materiae e ratione temporis -, i pagamenti sarebbero stati riconosciuti fino al termine ultimo del 31 dicembre 2005.

Per la summenzionata ragione, la sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal, decretata da CO 1 nel corso dell'anno 2006 in forza dell'art. 64a LAMal per mancati - o incompleti - pagamenti degli oneri LAMal da parte dell'interessata a decorrere dal 1° gennaio 2006, appare, a giudizio nostro, esente da censure." (Doc. XV);

                                    •   che le parti hanno ottenuto (con scritto 4 febbraio 2008) copia dello scritto 31 gennaio 2008 dell'UAM con i relativi allegati con l'assegnazione di congruo termine per prendere posizione in merito (Doc. XVI);

                                    •   che, con lungo allegato pervenuto il 19 febbraio 2008, RI 1, appellandosi ai suoi diritti costituzionali, ha chiesto al Tribunale di "annullare questi obblighi" perché il cittadino si troverebbe sempre più impoverito. Con il rilievo di non vivere in uno stato totalitario RI 1 contesta l'obbligo di pagare l'assicurazione malattia avendo la priorità di garantirsi il pane;

                                    •   che, nel medesimo scritto, la ricorrente ha segnalato di essersi vista recapitare un nuovo PE il 7 febbraio 2008, cui ha interposto opposizione, ribadendo di essere oggetto di blocco delle prestazioni e quindi di compensare con i premi.

                                         CO 1 non avrebbe rimborsato a RI 1 "spese da ospedale fine 2006". L'atteggiamento della Cassa causerebbe alla ricorrente danni per CHF 150'000;

                                    •   che con scritto separato ma coevo, pure pervenuto il 19 febbraio 2008 al TCA, RI 1 indica di avere rifiutato la proposta di CO 1 di un pagamento rateale del proprio debito siccome si troverebbe in "carenza beni" e svolgerebbe lavori saltuari e mal pagati. A tale lettera RI 1 ha comunque allegato una serie di ricevute di pagamenti postali all'__________, al dott. __________, alla dott. __________ ed all'Istituto cantonale di patologia e citologia, tutti del febbraio 2007 (doc. XVIII);

                                    •   che, con ulteriore scritto (doc. XIX) anch'esso pervenuto il 19 febbraio 2008 al TCA ma recante data 13 febbraio 2007, RI 1 ha prodotto un PE __________ dell'UE di __________ del 1° febbraio 2008 fatto spiccare da CO 1. PE cui l'assicurata ha interposto opposizione;

                                    •   che il giudice delegato ha trasmesso l'originale del PE e l'opposizione all'UEF di __________ per il necessario seguito;

                                    •   che CO 1 il 26 febbraio 2008 ha prodotto le proprie condizioni d'assicurazione per dimostrare la possibilità di percepire spese amministrative in caso di solleciti e diffide. A RI 1 è stata concessa facoltà di esprimersi in merito.

                                         in diritto

                                    •   che, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Se non previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

                                         Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicu-razione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone;

                                    •   che per l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecu-zione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

                                         In deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

                                         Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

                                         L'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105 a cpv. 1 OAMal);

                                    •   che i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1 OAMal);

Se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2)

                                         Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3);

                                    •   che conformemente all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni.  La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi;

                                    •   che come rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge;

                                    •   che in concreto la signora RI 1 evidenzia ed ammette di non avere pagato i premi contestati di dicembre 2006 e del primo trimestre 2007. Agli atti sono contenute le polizze assicurative da cui emerge l'entità del premio d'altra parte non contestate dalla ricorrente;

                                    •   che a giustificazione del mancato pagamento l’assicurata fa valere suoi presunti crediti nei confronti della Cassa malati, chiedendone la compensazione con quanto da lei dovuto.

                                    •   che la richiesta di una compensazione non può essere accolta. Infatti, con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha affermato che:

"  Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).

Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.

Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto."

                                    •   che la ricorrente non può pertanto compensare quanto da lei dovuto con i presunti crediti nei confronti della Cassa;

                                    •   che, per quanto concerne le spese di richiamo e diffida, occorre ricordare come con il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, applicabile in concreto per il premio maturato a dicembre, norma sostituita dall'art. 105 b cpv. 3 OAMal introdotto con effetto al 1° gennaio 2007 ed applicabile per i premi maturati nel periodo gennaio-marzo 2007 qui chiesti da CO 1, che prevedono che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati;

                                    •   che nel caso di specie l’art. 17.1 delle condizioni generali prevede che l’assicurato è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a ragione, rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 35.-.

                                         In concreto l’assicuratore, con richiamo del 16 agosto 2006, ha accollato al ricorrente un importo di fr. 10.--. Il 14 febbraio 2007 CO 1 ha richiamato altro pagamento mensile, fatturando ulteriormente CHF 10.-. Costatato che l’interessata non ha versato quanto richiesto, la cassa l'ha diffidata chiedendo un importo di fr. 35.-- per la “fatturazione spese diffida” (doc. 6).

                                    •   che, l’importo complessivo di fr. 55.- è dovuto in virtù dei combinati art. 90 cpv. 5 OAMal vigente sino al 31 dicembre 2006, rispettivamente dal 1° gennaio 2007 dall'art. 105b cpv. 3 OAMal e 17.1 CGA.

                                         Le spese esecutive non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

                                    •   che in merito agli interessi richiesti dall’assicuratore con la sua decisione, in virtù dell’art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

                                         Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal sino al 31 dicembre 2006, art. 105a OAMal dal 1° gennaio 2007).

                                         Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag. 40, il TFA ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire.

                                         Come rammenta Kieser, in ATSG- Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad art. 26, n 8:

"Verzugszinsen sind auf den fälligen Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass Gläubiger bei der Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen darf. Der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus der Natur des Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung ergeben (vgl. dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung eintritt, legt das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der Fälligkeit angenommen werden können.

Nicht verlangt ist somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners. Dieser muss also nicht gemahnt werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen. Deshalb ist der Begriff <<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art. 104 Abs. 1 OR zu verstehen. Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die öffentlich-rechtliche Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf das zusätzliche Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu Zürcher, Verzugszinsen, 63)."

                                         A proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32 ad art. 26, rammenta:

" (…)

Mit der Einführung einer allgemeinen Verzugszinspflicht für Beitragsforderungen unterliegen die bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien grundsätzlich der Verzugszinspflicht."

                                    •   che dagli atti risulta che la procedura è stata regolarmente condotta da CO 1, che correttamente sono state conteggiate le spese di sollecito e diffida e che gli interessi vanno riconosciuti dal 16 marzo 2007 così come richiesto da CO 1;

                                    •   che il credito di CO 1 appare quindi dimostrato e l'importo dovuto. All'assicuratore vanno quindi riconosciuti 3 mesi (1° trimestre) del 2007 a CHF 360.30 al mese ed 1 mese (dicembre) del 2006 a 371.40 oltre a CHF 55.- di spese per un totale di CHF 1'507.30 e ciò a prescindere dal fatto che sia in atto la sospensione delle prestazioni assicurative da parte dell'assicuratore. Anche in caso di blocco delle prestazioni l'obbligo di pagamento dei premi rimane a carico dell'assicurato;

                                    •   che il ricorso di RI 1 va però anche interpretato quale ricorso per denegata giustizia relativo alla sospensione delle prestazioni, continuo oggetto di lamentele e di opposizione nonché di volontà di compensazione, da parte della ricorrente che ha più volte chiesto di potere essere posta in diritto di lasciare CO 1;

                                    •   che come indica CO 1 (doc. 17) il 18 gennaio 2007 è stata comunicata a RI 1 la sospensione delle prestazioni con il seguente scritto:

"  L'ufficio d'esecuzione e fallimenti le ha notificato un precetto esecutivo relativo alle spese di cui lei è attualmente debitore nei nostri confronti. Attualmente, una richiesta di continuazione dell'esecuzione è stata depositata presso tale ufficio.

In tali condizioni e conformemente all'articolo 64a della Legge federale sull'assicurazione-malattie (LAMal), sospendiamo il pagamento delle nostre prestazioni eventuali, e ciò sino a quando la totalità delle spese di cui ci è debitore (premi, partecipazioni legali ai costi, interessi e spese) non sarà stata pagata.

Qualora dovesse trovarsi ad affrontare dei problemi finanziari, la invitiamo a voler depositare una domanda di sussidio presso il suo comune di domicilio."

                                    •   che la comunicazione non indica la procedura esecutiva, non precisa la natura, l'importo e la data di maturazione del credito;

                                    •   che allo scritto la signora RI 1 ha reagito con lettera pervenuta a CO 1 il 30 gennaio 2007 successivo in cui l'assicurata evidenzia la sua palese contrarietà al provvedimento e preannuncia la sua volontà di compensare i suoi crediti con CO 1;

                                    •   che CO 1 non ha prodotto una decisione formale relativa alla sospensione delle prestazioni e non ha, conseguentemente, dato seguito - come invece avrebbe dovuto - allo scritto dell'assicurata che andava interpretato quale richiesta di emanazione di un formale provvedimento munito dei rimedi di diritto;

                                    •   che, quindi, per quanto desumibile dagli atti prodotti, la signora RI 1 si troverebbe privata delle prestazioni LAMal, e quindi oggetto di sospensione delle prestazioni, solo a fronte di una semplice comunicazione dell'assicuratore e non invece di una formale decisione impugnabile;

                                    •   che con una sentenza del 31 gennaio 2008 il Tribunale Federale (K 139/06) ha indicato come (cons. 4):

"  4.

Preliminarmente si osserva che la comunicazione 5 luglio 2005, con la quale l'assicuratore ricorrente ha sospeso, con effetto dalla medesima data, il pagamento delle prestazioni, non esplica in realtà alcun effetto giuridico.

4.1 Giusta l'art. i cpv. 1 LAMal, le disposizioni della LPGA sono appli­cabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non ne preveda espressamente una deroga. A norma dell'art. 49 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessa­to, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (cpv. 1). In tal caso, le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici e devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve inoltre pro­vocare pregiudizi per l'interessato (cpv. 3). Per l'art. 51 LPGA, le pre­stazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata (cpv. 1). L'interessato può tuttavia esigere che sia emanata una deci­sione (cpv. 2).

In materia di assicurazione malattia, le prestazioni assicurative sono concesse mediante procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA. Questa disposizione è applicabile, in deroga all'articolo 49 cpv. 1 LPGA, anche alle prestazioni di ragguardevole entità (art. 80 cpv. 1 LAMal).

4.2 Ora, sebbene l'art. 80 cpv. 1 LAMal preveda la possibilità di fare capo a una procedura informale in relazione alla concessione di pre­stazioni assicurative, tale deroga alla LPGA non può, per ovvi motivi, estendersi ai casi di negazione o di sospensione delle prestazioni (cfr. pure FF 1999 pag. 3977; inoltre v. GEBHARD EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in RAS 2003 pag. 213 segg., in particolare 234 seg.). Trattandosi inoltre nell'ipotesi di sospensione delle prestazioni, necessariamente di casi di ragguardevole entità, tale misura dev'essere adottata con una decisione formale.

4.3 La sospensione decretata, senza alcuna indicazione di rimedi giuridici, il 5 luglio 2005 è pertanto stata notificata irregolarmente. Essa non può di conseguenza provocare pregiudizi per l'assicurata. Ciò significa che la sospensione poteva, se del caso, essere espressa con effetto, al più presto, dalla data della decisione formale del 10 ot­tobre 2005 e non già dal 5 luglio 2005." (sottolineatura del redattore)

                                    •   che questa sentenza è stata emessa sulla scorta del diritto antecedente la novella legislativa del 1° gennaio 2006 relativa al nuovo diritto concernente il mancato pagamento dei premi e della partecipazione ai costi voluto con la LF del 1° marzo 2005 concernente la riduzione dei premi. Non di meno con il nuovo diritto la sospensione delle prestazioni rimane un provvedimento gravissimo e gravido di conseguenze per l'assicurato anche se, come in concreto, si tratta di persona che ha imposto versamenti del tutto rilievo all'ente pubblico ed ha avuto - per i motivi che la stessa ricorrente ha indicato nei suoi scritti - importanti difficoltà;

                                    •   che anzi proprio le situazioni difficili come quella di RI 1 meritano particolare attenzione;

                                    •   che in concreto va osservato e ritenuto che CO 1 non ha emesso una formale decisione per privare RI 1 delle prestazioni (per un diverso caso nel quale un altro assicuratore ha emesso una decisione formale cfr. STCA 36.2007.46+47 del 10 ottobre 2007). L'assicuratore ha prodotto gli atti concernenti la sospensione della ricorrente (v. plico sub. doc. 17) e non ha prodotto, lo si ripete, alcuna formale decisione ma solo una comunicazione non diversa da quella oggetto della sentenza     K 139/06 del TF 31 gennaio 2008 citata in esteso;

                                    •   che il ricorso formulato da RI 1 va chiaramente inteso anche quale impugnativa per denegata giustizia;

                                    •   che giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                         Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560).

                                         Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03).

                                         Va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         Questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                                         Il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione;

                                    •   che, secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

                                         Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

                                    •   che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

                                         Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67);

                                    •   che il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

                                         Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

                                         Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

                                    •   che, in concreto, il 18 gennaio 2007 è stata comunicata la sospensione all'assicurata;

                                    •   che, come rilevato, l'assicurata si è implicitamente opposta con lo scritto pervenuto a CO 1 il 30 gennaio 2007;

                                    •   che gli atti contemplano altri scritti di RI 1 che polemizza, ironizza e minaccia CO 1 con riferimento alla sospensione, in numerosi atti - tra cui il ricorso - RI 1 ribadisce di volere il "libero passaggio" ad altro assicuratore chiedendo così revoca della pretesa sospensione;

                                    •   che palesemente e gravemente CO 1 è in mora nel rendere una decisione formale soggetta ad opposizione siccome per 11 mesi non ha considerato lo scritto pervenutole il 30 gennaio 2007 e non ha considerato le ulteriori lamentele dell'assicurata;

                                    •   che il ricorso, nella misura in cui deve essere ritenuto lamentela per denegata giustizia, va quindi accolto ed a CO 1 va fatto ordine di emanare entro 5 (cinque) giorni dalla crescita in giudicato della presente, una formale decisione relativa alla sospensione delle prestazioni, decisione contro cui RI 1 possa far valere i suoi diritti;

                                    •   che per il resto il ricorso è respinto siccome i premi dovuti per via dell'affiliazione anche se le prestazioni fossero sospese. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui l'atto 6 dicembre 2007 di RI 1 è da intendere quale ricorso per denegata giustizia per non avere CO 1 emesso formale decisione relativa al blocco delle prestazioni nei suoi confronti, l'impugnativa è accolta.

                               1.1.   Di conseguenza è fatto ordine a CO 1, __________, di emanare una formale decisione completa e motivata e munita dei rimedi di diritto entro 5 (cinque) giorni dalla crescita in giudicato della presente.

                                   2.   Nella misura in cui è diretto contro la decisione su opposizione 3 dicembre 2007 di CO 1 il ricorso è respinto.                                  

                               2.1.   Di conseguenza RI 1 è condannata a pagare a CO 1, __________, l'importo di CHF 1'507.30 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2007.

                               2.2.   Per l'importo di cui sub. 2.1. è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________ dell'UEF di __________ e datato 3 maggio 2007.

                                   3.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2007.184 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2008 36.2007.184 — Swissrulings