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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2007 36.2007.176

21 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·976 parole·~5 min·4

Riassunto

Ricorso al TCA in assenza di una decisione su opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi d'ufficio all'autorità competente

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.176   ir/td

Lugano 21 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2007 di

 RI 1    

contro  

Cassa Malati CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato                    in fatto ed in diritto

                                    •   che  RI 1 è assicurato presso l’assicuratore sociale CO 1 per la copertura dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie così come ritenuto da questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in precedente sentenza del 13 settembre 2007 (36.2007.24);

                                    •   che con decisione formale 26 ottobre 2007, che il ricorrente indica come a lui pervenuta il 7 novembre 2007, l’assicuratore ha chiesto all’assicurato – che in precedenza aveva escusso mediante PE __________ dell’UE di __________, PE cui il signor RI 1 ha interposto opposizione – il pagamento di CHF 1159,65 a titolo di partecipazioni rimaste insolute nonostante sollecito e spese di richiamo e dossier;

                                    •   che il ricorso non è stato trasmesso all’assicuratore per la formulazione della risposta di causa alla luce dell’esito della procedura palesandosi manifestamente un’incompetenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare il merito;

                                    •   che, in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile di opposizione conformemente all’art. 49  LPGA) emerge che il rimedio giuridico avverso il provvedimento adottato da CO 1 è l’opposizione, d’altra parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;

                                    •   che al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla contestata pretesa di CO 1;

                                    •   che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                    •   che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

                                    •   che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del 1 gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

                                    •   che nel caso in esame la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

                                    •   che si giustifica la trasmissione degli atti alla Cassa Malati CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

 Per questi motivi,

 dichiara e pronuncia

                                1.-    Il ricorso formulato CO 1, __________, pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 21 novembre 2007 é irricevibile.

§  Gli atti sono trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 di __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

                                 2.-   Non si prelevano tasse e spese.                        

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                      L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                 4.-   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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