Raccomandata
Incarto n. 36.2007.143 ir/td
Lugano 19 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 luglio 2007 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è assicurata per la copertura obbligatoria per l’anno 2007 presso CO 1. Il premio è stato fissato a CHF 297,90 cui va dedotta la tassa ambientale ridistribuita, per un importo di CHF 296,30. La signora RI 1 è posta al beneficio del sussidio come ammette lo stesso assicuratore e, mensilmente, essa beneficia di un versamento da parte dell’UAM di CHF 211,65. In buona sostanza il premio effettivamente dovuto assomma a CHF 84,65. Questo importo è superiore a quello dovuto (al netto del sussidio) l’anno precedente (CHF 75,65). Non vedendo versato l’importo richiesto relativo al mese di marzo 2007 (doc. 2) CO 1, con un tempismo degno di nota, ha sollecitato il 20 marzo 2007 il versamento del dovuto, previa deduzione di un acconto di CHF 8,75, e con la maggiorazione di spese di richiamo per CHF 10.--. Un secondo sollecito con data del 18 aprile 2007 (doc. 3) è stato trasmesso alla ricorrente con invito a versare l’importo del premio questa volta maggiorato di CHF 30.--. Il 23 maggio successivo CO 1 ha fatto spiccare un PE __________ nei confronti dell’assicurata, che vi si è opposta, con l’indicazione dei seguenti crediti:
Premio mese di marzo 2007 CHF. 75,90
Spese di richiamo (frais de sommation) CHF. 30.—
Spese di apertura del dossier (frais ouverture dossier) CHF. 80.—
Il 1 giugno 2007 CO 1 ha emesso la sua decisione formale con cui ha accertato il proprio credito in CHF 185,90 e per tale importo ha rigettato l’opposizione. A fronte dell’opposizione della signora RI 1 del 19 giugno 2007, l’assicuratore ha emesso una decisione su opposizione il 19 luglio successivo.
B. La ricorrente, che già in precedenti occasioni nel recente passato, e non senza qualche buona ragione, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per controversie nate con il proprio assicuratore malattia CO 1 (si vedano gli inc. 36.2006.44; 36.2005.161 e 36.2005.45), ha impugnato – con il ricorso qui in discussione – la decisione su opposizione 19 luglio 2007 con cui CO 1, dopo avere richiamato l’obbligo dell'assicurato di pagare in anticipo il proprio premio assicurativo relativo alla copertura obbligatoria, ha deciso il rigetto dell’opposizione interposta dall’assicurata al PE __________ emesso dall’UE di __________ il 23 maggio 2007. RI 1 lamenta la solita confusione dell’assicuratore con solleciti ripetuti e multipli, l’assenza di risposte a domande dell’assicurata e la richiesta di spese sproporzionate. In particolare la ricorrente rammenta come esista in favore di CO 1 un suo ordine di bonifico bancario mensile “a tutt’oggi valevole” per il pagamento dei premi LAMal indicante quale importo, a tutto il mese di marzo 2007, l’ammontare del premio 2006. L’ordine di bonifico è stato in seguito adattato. Secondo la signora RI 1 la differenza tra vecchio e nuovo premio assommerebbe a CHF 9.--
C. Invitato a prendere posizione l’assicuratore ha, invero con certa confusione nell’esposto dei fatti a pagina 2 e con palese incomprensione delle ragioni della ricorrente a pagina 3, proposto la reiezione dell’impugnativa ribadendo la somma del premio dovuto (CHF 207,90) dal quale vanno dedotti il sussidio cantonale (CHF 211,65), la tassa ambientale (CHF 1,60) e quanto versato quale acconto (CHF 8,75) per un saldo di CHF 75,90 cui andrebbero aggiunti CHF 30.-- per spese di diffida, CHF 30.-- per le spese di PE e CHF 80.-- per l’apertura incarto.
Il Giudice delegato ha acquisito le prove cui sarà cenno. L’assicurata ha avuto la possibilità di prendere posizione in merito alla risposta di causa e di chiedere l’assunzione di specifiche prove.
in diritto
in ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Le norme della LAMal e, soprattutto, dell’OAMal, citate sono quelle vigenti al momento dei fatti posti alla base della decisione dell’amministrazione.
nel merito
3. Il diritto è noto alle parti a seguito dei precedenti interventi del Tribunale. Va qui evocato come per legge (art. 61 LAMal) l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori. Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni.
L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata. Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'art. 64 cpv. 2 lett. a LAMal ammonta a CHF 300.-- per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'art. 64 cpv. 2 lett. b LAMal ammonta a CHF 700.-- per gli assicurati adulti e a CHF 350.-- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a CHF 500.--, 1000.--, 1500.--, 2000.-- e 2500.-- per gli adulti e i giovani adulti, a CHF 100.--, 200.--, 300.--, 400.--, 500.- e 600.-- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone. Per l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal, se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione. In deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’art. 7 cpv. 3 e 4. Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal). L'art. 90 cpv. 1 OAMal (nella versione in vigore al momento della maturazione del premio richiesto) prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal). I premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3). Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa (cpv. 4).
Se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5).
Se entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).
Se l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’art. 7 cpv. 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati (cpv. 7).
4. Nel caso concreto CO 1 ha fatto spiccare il PE cui é cenno contro la ricorrente per l’incasso del solo premio di marzo 2007. L’importo del premio non é contestato come tale: al netto delle deduzioni per sussidio e tasse ambientali è di CHF 84,65. La signora RI 1, come ammette lo stesso assicuratore nella decisione su opposizione, versava mensilmente un importo fisso mediante bonifico bancario. L’importo assomma a CHF 75,65 pari a quanto era richiesto l’anno precedente e non ancora aggiornato. L’aggiornamento del bonifico è avvenuto in epoca successiva. In un documento all’apparenza inutile dell’assicuratore, doc. 9, ossia un riepilogo di premi partecipazioni e versamenti dell’assicurata, CO 1 ammette che in data 4 gennaio 2007, 5 febbraio 2007, 5 marzo 2007 e 10 aprile 2007 (indicazioni per i periodi successivi non ci sono) la signora RI 1 ha versato rispettivamente: 75,65 (gennaio, febbraio e marzo) e quindi 157,45 il 10 aprile 2007. Ne discende che é sufficientemente comprovato che l’assicurata ha versato, al più tardi il 5 marzo 2007, il premio in maniera ridotta rispetto a quello dovuto, e ciò a mezzo di un ordine di bonifico bancario come le parti riconoscono. Di questo versamento il PE ed i precedenti conteggi non dicono nulla, non fanno il benché minimo cenno. CO 1, senza discutere tale circostanza (nonostante quanto appare a pagina 2 della decisione su opposizione dove si riconosce il versamento mensile a mano di ordine permanente bancario di un importo inizialmente insufficiente), non considera questo versamento. La circostanza è grave e denota superficialità e leggerezza che vanno sanzionate mediante indennizzo delle spese alla ricorrente ed il versamento di adeguate tasse e spese di giustizia.
In sostanza CO 1 non si è espressa sul versamento bancario conseguente all'ordine permanente della signora RI 1 e non vi fa cenno, ad esempio per indicare il motivo per cui non debba essere tenuto in considerazione. Inutile, a livello probatorio, chiedere alla signora RI 1 di produrre un’attestazione bancaria in questo senso, la prova del versamento è data dal doc. 9 dell’assicuratore stesso, documento per il resto senza altro valore probatorio. Da ciò si desume che – come riconosce la stessa CO 1 – RI 1 ha versato, del premio dovuto (dopo le citate deduzioni) di CHF 84,65 la somma di CHF 75,65 (v. doc. 9 pagina 4) e l’acconto riconosciuto dalla stessa CO 1 di CHF 8,75. Tecnicamente RI 1 deve quindi solo l’importo di CHF 0,25, ossia la poca somma di 25 centesimi di franco.
5. Per quanto attiene alla decisione su opposizione in esame, resta ancora da verificare se le spese di richiamo cifrate in CHF 30.--, e quelle per la formazione (apertura) del dossier, determinate in CHF 80.--, accollate all'assicurata, siano dovute. Si tratta, a fronte di una pretesa di 25 centesimi di franco, di un importo complessivo di CHF 110.-- che, rispetto al credito vantato (e dovuto) è assurda, eccessiva, aberrante e manifestamente sproporzionata. Non solo. Lo sarebbe anche se il debito di RI 1 fosse davvero quello preteso di 75,90. A ben vedere inoltre l’amministrazione ha scritto due letterine di poco conto, senza grande spessore (non fisico ma di contenuto) poiché tali scritti non fanno il punto della situazione, sono imprecisi e non discutono la sorte del versamento conseguente all’ordine permanente (la cui esistenza era nota ad CO 1).
In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276, il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Come visto in precedenza se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati, così come prevede l’art. 90 cpv. 5 OAMal.
Ebbene in concreto nonostante l’invito fatto ad CO 1, con l’intimazione del ricorso, di volere produrre tutti i documenti utili alla causa (“unitamente all’incarto completo”), CO 1 non ha prodotto le condizioni d’assicurazione (che potrebbero essere diverse da quelle vigenti per gli anni precedenti e trasmesse in passato a questo Tribunale) da cui si desume un disciplinamento in materia. Quindi in concreto l'assicuratore pretende spese ingiustificate, prive di sostrato giuridico sufficiente, manifestamente sproporzionate, che non sono - di conseguenza - palesemente dovute.
6. Per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quella in discussione, il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983, pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, pag. 197), la giurisprudenza secondo cui una Cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
Alla luce degli argomenti sviluppati, poiché al momento della decisione su opposizione impugnata dalla ricorrente il credito vantato dalla Cassa era di CHF 0,25 (ossia 25 centesimi di franco) mentre non possono essere ammesse spese, la pretesa della convenuta deve essere solo minimamente accolta. Su questo importo possono essere riconosciuti interessi al 5% annuo dal 15 maggio 2007 come richiesto.
Come noto alle parti per la sentenza 7 dicembre 2005 di questo Tribunale per quanto concerne il riconoscimento delle spese esecutive, giova ricordare che esse non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria una esplicita pronuncia di merito (RAMI 2003 pag. 226, SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106).
La ricorrente solleva implicitamente (come aveva fatto nel caso giudicato il 5 dicembre 2005), ragioni di opportunità della cassa ad avviare procedure di questa natura per tali importi. Questo Tribunale condivide pienamente la perplessità dell’assicurata e rileva un atteggiamento incomprensibile dell’amministrazione, confuso ed ambiguo (nel doc. 9 sembra che la pretesa complessiva vantata da CO 1 sia di CHF 647,05, salvo poi reclamare con una procedura esecutiva un importo – tra l’altro in maniera errata – di CHF 75,90) per l’incasso di un importo effettivo di 25 centesimi di franco. L’atteggiamento di CO 1 non può essere ammesso, lo stesso appare frutto di leggerezza e superficialità che impongono, come anticipato, il carico di adeguata tassa di giustizia e spese all’assicuratore cui va imposto di indennizzare la ricorrente per le spese vive sostenute per la redazione dell’impugnativa, per le copie che ha dovuto allestire, per le spese di invio, spese che possono essere cifrate in CHF 80.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni espresse. Di conseguenza:
1.1. RI 1, __________ è condannata a pagare alla Cassa malati CO 1 l'importo di CHF 0,25 (25 centesimi di franco svizzero) oltre interessi del 5% dal 15 maggio 2007.
1.2. Per l’importo di cui sopra è pronunciato il rigetto dell’opposizione interposta dalla debitrice al PE __________ dell’UE __________ emesso il 23 maggio 2007.
2.- La tassa di giustizia fissata in CHF 300.-- e le spese determinate in CHF 120.-vengono poste a carico della Cassa malati CO 1, __________ che viene inoltre condannata a versare all’assicurata RI 1, __________, l’importo di CHF 80.-quale rimborso delle spese sostenute per la procedura.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti