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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2007 36.2007.118

4 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,116 parole·~16 min·6

Riassunto

Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Rifiuto per il minimo superamento del limite. Ricorso respinto. Non é possibile fare capo a tassazione diversa da quella imposta dal CdS nel suo annuale DE.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.118   ir/td

Lugano 4 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 1 giugno 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, 1976, nubile, stipendiata, domiciliata a __________, ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2007. La tassazione 2004 della signora RI 1 ritiene un reddito imponibile per l'imposta cantonale di CHF 20'300.--. La domanda è stata respinta ed il reclamo 29 aprile 2007, che faceva leva sulla tassazione 2005 indicante un reddito imponibile IC 2005 inferiore, non ha avuto miglior sorte siccome rigettata con decisione 1° giugno 2007.

                                  B.   Con ricorso 18 giugno 2007, trasmesso all'amministrazione, RI 1 rileva il minimo superamento del limite, concessione del sussidio gli anni precedenti, e chiede almeno un sussidio parziale. L'UAM si oppone all'accoglimento dell'impugnativa. A RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.                        

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di appli­cazione della Legge federale sull’assicurazione malattie  (LCAMal), il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assi­curati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-e delle persone sole il cui reddito non su­pera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

"  a)   il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e

      della  sostanza imponibili;

b)   i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;

c)   la quota media cantonale ponderata;

d)   i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

      - persone sole,

      - famiglie,

      - reddito di riferimento;

e)   la quota minima a carico degli assicurati;

f)   gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g)   l’importo minimo annuo di sussidio;

h)  il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altri­menti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)    l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

"  a)   del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o

      intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla

tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possi­bilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classifica­zioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fis­sato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il ricono­scimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).

                                   4.   Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riser­vato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annual­mente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo suc­cessivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno appositamente allestite dall'IAS d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verifi­cando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"  a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte

      del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo an­nuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)  persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il biennio fiscale determi­nante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inatti­vità lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­mento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Da rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1° gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lett. d ed m è stato così modificato:

"d)  persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, se­condo il periodo determinante;

(…)

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o in­dipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applica­bili."

                                   5.   Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:

"  … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione  Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussi­dio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

      "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussi­dio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo"

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lett. m dell'art. 67 RLCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

…  quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba de­terminare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. In­fatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite ta­belle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

La giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire unicamente interessi pas­sivi debitamente comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.

                                   6.   In concreto la signora RI 1 non ha, palesemente - purtroppo -, il diritto a beneficiare del sussidio siccome il reddito IC 2004, che deve essere considerato, supera i limiti fissati dal citato DE del Consiglio di Stato.

                                         Come noto il reddito va arrotondato al mille franchi superiore. In concreto RI 1 ha un reddito imponibile cantonale di CHF 20'300.-- che, arrotondato, assomma a CHF 21'000.-- ed è quindi superiore ai limiti fissati dall'esecutivo, e conformi alla legge, per la concessione del sussidio.

                                         La ricorrente non ha indicato un importante peggioramento del proprio reddito.

                                         Il fatto che la ricorrente abbia beneficiato negli anni precedenti del sussidio non è motivo per ottenerlo. Da un lato mutano le basi di calcolo per la determinazione del sussidio, fissate annualmente dal Consiglio di Stato, dall'altro cambia la tassazione presa a base per la determinazione del diritto al sussidio stesso (per l'anno 2007 si tratta, come indicato, dalla tassazione 2004).

                                         La concessione, negli anni precedenti, del sussidio non permette la salvaguardia della buona fede dell'assicurata.

                                   7.   Va aggiunto che l’autorità amministrativa non può, come sembra richiedere la ricorrente nel suo esposto, fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002."

Nel caso concreto non è possibile quindi far capo alla decisione di tassazione relativa al 2005 anche se più attuale e verosimilmente più favorevole. La scelta dell’esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata in dubbio dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito) non permette di fare riferimento – il principio di legalità lo vieta – a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare giustificata dalle recenti modifiche della Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di deduzioni con l’adozione in particolare del cd 4 pacchetto fiscale) e dalla necessità di trattare in maniera uguale tutti gli assicurati. Tale necessità di parità di trattamento appare determinante.

Come rammentato in precedenza l’utilizzo di dati che sono nel tempo superati è correggibile grazie alla possibilità per l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito se dati precise condizioni tra le quali quella della diminuzione del reddito (art. 67 Reg LCAMal, in particolare la lettera m, con successiva applicazione delle relative tabelle di conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da parte dell'amministrazione cantonale).

                                   8.   Contrariamente a quanto chiesto dalla ricorrente non è possibile concedere percentuali di sussidio, rispettivamente non è possibile concedere parte del sussidio od il sussidio per solo una parte dell'anno.

                                         O il diritto al sussidio è dato, ed allora le norme prevedono chiaramente quantificazione e periodo di concessione, o non sono dati gli estremi ed allora non vengono erogate somme.

                                         Pur nella comprensione delle difficoltà economiche che attanagliano la ricorrente, ancora tirocinante, il superamento anche di poco del limite fissato dalle norme non permette di concedere il sussidio.

                                         Il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.

                                    9.                                           Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).  A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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