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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2007 36.2007.114

13 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,953 parole·~15 min·5

Riassunto

Domanda di sussidio dichiarata tardiva. Ricorso. Accertamento della diminuzione del reddito nel 2007. Commutazione a mano delle tabelle del nuovo reddito. Sussidio negato

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.114   ir/td

Lugano 13 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 20 giugno 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                  A.   RI 1, 1952, separata e disoccupata con termine quadro dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2007, ha chiesto - con formulario pervenuto all'UAM il 6 marzo 2007 di essere posta al beneficio del sussidio per fronteggiare i premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007.

                                         La domanda è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con decisione 20 giugno 2007 che ha dichiarato tardiva l'istanza.

                                  B.   Con stringato atto del 9 luglio 2007 RI 1 ha chiesto il riesame del caso e, a seguito di decreto del giudice delegato, ha completato il suo gravame il 30 luglio successivo.

                                         Nell'impugnativa la ricorrente segnala sua disoccupazione dal 1° giugno 2007 con entrate ridotte ed insufficienti a fronteggiare le spese di locazione e necessarie.

                                         Il giudice delegato ha chiesto alla ricorrente informazioni dettagliate in merito ai salari percepiti nel corso del 2006 e 2007 e le indennità di disoccupazione percepite nel medesimo periodo.

                                         La ricorrente ha prodotto una serie di documenti (pervenuti il 21 agosto 2007) tra cui diversi conteggi della Cassa disoccupazione (doc. V) ed ulteriori documenti sono stati trasmessi il 17 settembre 2007 (doc. X). Sugli stessi l'UAM ha preso posizione e l'assicurata è stata invitata a volersi esprimere sulle osservazioni dell'amministrazione. Il Giudice delegato ha ulteriormente richiamato dal competente Ufficio di tassazione gli atti della tassazione 2006 della ricorrente.

                                         in diritto

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assi­curati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'ad. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-e delle persone sole il cui reddito non su­pera i CHF 20'000.--. A norma dell'art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

" a)   il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito e

      della sostanza imponibili;

b)   i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni

      singolo assicuratore;

c)   la quota media cantonale ponderata;

d)                                  i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

      - persone sole,

      - famiglie,

      - reddito di riferimento;

e)   la quota minima a carico degli assicurati;

f)   gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g)   l'importo minimo annuo di sussidio;

h)  il limite di reddito massimo per l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)    l'aumento dei limiti di reddito previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

"  a)   del reddito imponibile desunto    dalla   tassazione   ordinaria    o

      intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 15o'oo0.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."

                                         L'espressione "di regola" tende a volere salvaguardare la possi­bilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMaI.

                                         Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006  che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). II periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classifica­zioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. II limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fis­sato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1 ° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il ricono­scimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-­(reddito della famiglia).

                                   4.   Come indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato mediante l'utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annual­mente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo suc­cessivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verifi­cando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"  a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una   parte

      del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inatti­vità lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­

      mento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

1)   cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                 diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo

      dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Da rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così modificato:

"  d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'ooo.--, se­condo il periodo determinante;

(...)

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applica­bili."

                                         A tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma si veda la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004).

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assi­curati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presenta­zione dell'istanza e il contenuto della stessa. In casu vale la pre­vigente norma.

                                         L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria  l'istanza è    presentata

      nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel di­ritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso."

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni compro­vate, l'UAM può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è ag­getto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza desi­gnata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroat­tivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è con­siderata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa compe­tente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle ri­chieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il ri­conoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   6.   In concreto non vi è dubbio che RI 1 abbia inoltrato all'UAM la sua domanda di sussidio a fine febbraio / inizio marzo (l'atto è pervenuto il 6 marzo 2007 all'amministrazione) e quindi trascorsi i termini dell'art. 45 cpv. 1 litt. a RLCAMal.

                                         A più riprese la ricorrente ha indicato all'UAM una modifica significativa del suo reddito nel corso del 2007 (cfr. doc. 2 ricorso doc. I e doc. X).

                                         Occorre quindi verificare se, nel corso dell'anno di sussidio, le condizioni di RI 1 siano cambiate, per situazioni che rientrano nel novero dell'art. 67 RLCAMal, di modo da giustificare la presentazione del sussidio nell'anno stesso della pretesa concessione ossia il 2007.

                                         L'amministrazione contesta il realizzarsi delle condizioni di cui all'art. 67 RLCAMal, con riferimento al periodo di disoccupazione siccome prestazioni in virtù della LADI sarebbero versate alla ricorrente dal settembre 2006. La signora RI 1 sarebbe inoltre separata dal 2006 (29 maggio) e quindi tali situazioni non permettono (siccome antecedenti al 2007) l'applicazione della litt. d) dell'art. 45 RLCAMal.

                                   7.   In concreto, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente e dalle informazioni acquisite , emerge come RI 1 abbia beneficiato di prestazioni LADI già nel corso del 2006, in particolare da settembre, e ciò parallelamente all'attività lavorativa svolta in seno alla __________ di __________ (cfr. doc. 1 agli inserti).

                                         Nei conteggi prodotti emerge un salario lordo variabile a dipendenza delle ore svolte e della natura del lavoro eseguito (assistenza cure intensive). A settembre 2006 la ricorrente ha percepito - lordi - CHF 3'543.25, il mese successivo CHF 3'359.55 ed a novembre CHF 2'371.90. Il salario di dicembre ammonta a CHF 2'850.60. Parallelamente nello stesso periodo - sulla scorta di un salario assicurato di CHF 3'745.-- e quindi di un guadagno intermedio lordo di CHF 2'090.40 - RI 1 ha percepito indennità limitate a CHF 618.90 (indennità giornaliere di CHF 138.05).

                                         Sul tema delle entrate e della loro possibile diminuzione nel 2007 l'UAM, invitato a prendere specifica posizione, ha esperito i necessari calcoli a mano dei dati acquisiti.

                                         In particolare, in maniera non contestata da parte della ricorrente, è stato possibile fissare - per i primi 8 mesi del 2007 - entrate complessive per la ricorrente di CHF 27'261.90.

                                         Il guadagno mensile medio è stato determinato in CHF 3'407.75.

                                         L'UAM ha accertato il guadagno nel corso del 2006 ma limitando la sua verifica ai mesi da settembre a dicembre indicando un reddito inferiore.

                                         Dai documenti fiscali acquisiti e relativi al 2006 è stato possibile ritenere entrate per complessivi CHF 42'963.-- nel corso dell'intero anno ciò che mensilmente costituisce, in media, un'entrata di CHF 3'580.--. Il guadagno mensile medio del 2007 sembra quindi essere inferiore e quindi la domanda di sussidio di RI 1 avrebbe dovuto essere considerata tempestiva a seguito della diminuzione del reddito conseguito dall'assicurata.

                                         Per economia di giudizio appare opportuno, già in questa sede ed alla luce degli elementi oggettivi raccolti, verificare se il nuovo reddito conseguito dall'assicurata, convertito a mano delle apposite tabelle, consenta l'assegnazione del sussidio. Anche considerando il debito bancario comprovato fiscalmente - che implica interessi passivi per CHF 1'484.50 annui (il debito da considerare è quello con __________ n° __________ mentre il debito __________ è stato azzerato al 31.12.2006) - RI 1 disporrebbe di entrate per CHF 3'284.--. Per costante giurisprudenza da questo importo non sono, salvo gli alimenti versati per legge e gli interessi passivi, operabili altre deduzioni.

                                         Ebbene l'importo di CHF 3'284.--, convertito a mano delle tabelle allestite dalla Direzione delle contribuzioni in uno con l'UAM - il cui uso è obbligatorio in virtù dell'art. 72 RegLCAMal - non consente alla ricorrente di ottenere il sussidio richiesto (reddito arrotondato a CHF 29'000.--).

                                         Quindi, a prescindere dalla possibilità di ritenere tempestiva l'istanza in discussione, nel merito la stessa non potrebbe trovare accoglimento.

                                         V'è certamente da rilevare, come sostenuto in numerose  sentenze di questo Tribunale, che per loro stessa natura le tabelle non sono perfettamente attanagliate alla realtà ma lo strumento, la cui applicazione non crea palesi disparità di trattamento, deve essere applicato così come voluto dal legislatore.

                                         Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.

                                   8.   In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF) la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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