Raccomandata
Incarto n. 36.2006.87 cs
Lugano 12 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
vista la “domanda di adozione di misure cautelari urgenti” del 3 aprile 2006 inoltrata da
1. RI 1 2. RI 2
contro
Cassa malati CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che con scritto del 3 aprile 2006 RI 1 si sono rivolti al Tribunale cantonale delle assicurazioni tramite una “domanda di adozione di misure cautelari urgenti” (doc. I),
nel citato scritto gli istanti rilevano che il 30 marzo 2006 RI 1 veniva avvisato da un conoscente della presenza di una busta a lui indirizzata dal CO 1 sopra una bucalettere sita a __________,
la busta conteneva uno scritto cui si faceva riferimento ad una corrispondenza del 7 marzo 2006, probabilmente una decisione,
non essendo conosciuta la natura del contenuto dell’invio del 7 marzo 2006, gli istanti chiedono l’adozione di misure cautelari urgenti “che una simile fattispecie richiede nelle forme e nelle modalità più opportune” (doc. I),
il 4 aprile 2006 l’assicuratore ha trasmesso, tramite fax, la decisione del 7 marzo 2006, nonché un precetto esecutivo e la lettera del 28 marzo 2006, cui facevano riferimento gli istanti (doc. II),
il 6 aprile 2006 CO 1 ha scritto al TCA affermando che “tenuto conto del fatto che l’assicurato attesta di non aver ricevuto l’invio raccomandato della cassa malati del 7 marzo 2006, vi comunichiamo che verrà notificata una nuova decisione e pertanto la decisione datata 7 marzo 2006 è da ritenersi nulla” (doc. IV),
al citato scritto è stata allegata una nuova decisione, che annulla e sostituisce quella inviata il 7.3.2006, trasmessa all’indirizzo indicato sull’istanza del 3 aprile 2006,
il 2 maggio 2006 le parti sono state sentite innanzi al Giudice delegato del TCA, anche in merito al ricorso per denegata giustizia che questo Tribunale giudicherà separatamente (inc. 36.2006.61),
in data 6 maggio 2006 gli insorgenti hanno impugnato direttamente al TCA la decisione del 6 aprile 2006, facendo contestualmente valere una domanda riconvenzionale in merito ad una richiesta di risarcimento danni (inc. 36.2006.98),
con sentenza del 9 maggio 2006 il TCA ha dichiarato irricevibile il predetto ricorso e trasmesso gli atti alla Cassa malati CO 1 per competenza,
nella misura in cui la Cassa, in data 6 aprile 2006, ha annullato e sostituito la decisione formale del 7 marzo 2006, notificando una nuova decisione all’indirizzo indicato dagli istanti, accordando loro un nuovo termine per opporsi alla predetta decisione, la richiesta di adozione di misure cautelari urgenti diventa priva di oggetto,
in queste condizioni l’istanza va stralciata dai ruoli,
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici