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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.05.2006 36.2006.73

16 maggio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,856 parole·~9 min·1

Riassunto

Richiesta sussidio 2006 da parte di madre di 2 figli divorziata. Diminuzione del reddito. Presupposti del sussidio non dati.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.73   ir/td

Lugano 16 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 27 febbraio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con formulario inoltrato il 17 agosto 2005 RI 1 di __________, 1966, salariata divorziata e madre di __________ (1987) e di __________ (1990), ha chiesto l'erogazione del sussidio per fronteggiare il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria 2006.

                                         La domanda è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con decisione 27 febbraio 2006 qui impugnata. Nelle more della procedura amministrativa l'Ufficio Assicurazione Malattia ha accertato un imponibile cantonale 2003 di CHF 34'600.-- ed introiti lordi per oltre CHF 68'000.--.

                                  B.   Con ricorso 27 marzo 2006 RI 1 evidenzia di essere divorziata da 6 anni di mantenere i figli con il rilievo che la primogenita __________ è in formazione e proseguirà gli studi all'Università e di considerare "assurdo" che la stessa venga considerata persona sola.

                                         L'Ufficio Assicurazione Malattia propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.     

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 6 febbraio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   5.   Per le persone sole, quale la figlia della qui ricorrente __________ va considerata, occorre rammentare come - in caso di imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.--, il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--. In virtù dell’art. 52 Reg. LCAMal:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001 pag. 115 seg.)

                                         Secondo l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005). Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurato (TCA 36.2004.149 citata).

                                         La figlia __________ è, come indicato, persona sola perché, in virtù dell'art. 26 LCAMal la persona con età superiore ai 18 anni, celibe o nubile, va appunto considerata persona sola.

                                   6.   In concreto __________ ha diritto ed ha ottenuto il sussidio (v. doc. III pag. 2). La ricorrente ed il secondo genito costituiscono famiglia. Il reddito di RI 1 ritenuto nella decisione di tassazione 2003 supera i limiti per la concessione del sussidio.

                                         L'amministrazione, a fronte delle argomentazioni della ricorrente, ha calcolato in maniera autonoma il reddito lordo della stessa per la successiva commutazione a mano della apposite tabelle, ciò a seguito della diminuzione delle entrate tra il 2003 ed in particolare il 2005. Come rilevabile dai documenti prodotti dalla stessa ricorrente essa consegue un salario di CHF 65'521.-- lordi da cui l'amministrazione ha dedotto gli AF per aggiungere gli alimenti percepiti per un lordo di CHF 68'125.-- importo che RI 1 non ha contestato.

                                         Questa cifra, rapportata mensilmente (CHF 5'677.--) va convertita tramite le apposite tabelle (art. 72 cpv. 1 Reg.LCAMal) e l'importo ottenuto e nettamente superiore ai limiti (citati sopra) fissati dal DE applicabile poiché maggiore di CHF 40'000.-- annui.

                                         Questo TCA ha avuto più volte modo di confermare che le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi. Altre deduzioni non sono prese in considerazione, poiché già comprese nel calcolo di conversione del reddito lordo in reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).

                                   7.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Trovando applicazione la LPAmm la procedura è soggetta a percezione di tasse e spese che - alla luce dell'esito della procedura e della sua natura - sono da caricare al ricorrente. La tassa di giustizia viene comunque ridotta alla luce degli oneri della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   La tassa di giustizia fissata in CHF 200.-- e le spese cifrate in CHF 30.-- sono poste a carico della ricorrente.                                      

                                 3.-   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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