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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.05.2006 36.2006.70

23 maggio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,738 parole·~14 min·3

Riassunto

Incasso premi e partecipazioni.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.70   ir/td

Lugano 23 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 marzo 2006 di

RI 1  

contro  

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che RI 1, 1985, domiciliata a __________, si è rivolta, il 23 marzo 2006, al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso contro decisione su opposizione del precedente 23 febbraio 2006 emessa dall’assicuratore malattie CO 1 e relativa all’incasso di premi, contestando il provvedimento dell’assicuratore, rilevando che la corrispondenza relativa ai suoi premi sarebbe stata indirizzata al padre (con il rilievo qui che la ricorrente era iscritta sotto il numero di famiglia riferentesi al padre come desumibile dagli atti dell’assicuratore e che sia la decisione che la decisione su opposizione come pure il PE cui sarà cenno in corso di motivazione sono stati intimati all’assicurata stessa all’indirizzo indicato sulla carta intestata del ricorso), rilevando confusione nei conteggi ed osservando di essere stata disoccupata con diritto a diminuzione dei premi come al conteggio documento A7 da lei prodotto, altri argomenti saranno ripresi laddove necessario. Il rappresentante della ricorrente rileva poi come un importo di CHF 233.— (pari al sussidio riconosciuto dal Cantone per la ricorrente per gli ultimi 4 mesi del 2003) sarebbe stato accreditato in favore dei premi del 2004 da parte di CO 1;

                                     -   che con la decisione impugnata CO 1 ha evidenziato ritardo nel pagamento dei premi per complessivi CHF 870.--. I premi vantati nell’anno 2004 assommano a CHF 2'610.— (CHF 217.50 x 12) e l’assicurata avrebbe eseguito due versamenti, il primo il 19 luglio 2004 di CHF 1'305.— ed il secondo il 27 dicembre 2004 di CHF 435.—, complessivamente CHF 1'740.--;

                                     -   che l’assicuratore ha escusso la debitrice mediante PE __________ dell’UE di __________ di data 10 gennaio 2005 (doc. 18) e con la decisione impugnata ha rigettato l’opposizione interposta all’atto esecutivo limitatamente all’importo citato maggiorato delle spese amministrative cifrate in CHF 70.— (doc. 19);

                                     -   che in sede di risposta di causa CO 1 evidenzia come il padre della ricorrente abbia formulato opposizione alla decisione formale emanata (doc. 21), osserva poi come la persona assicurata sia RI 1 cui sono stati intimate le ingiunzioni legali, la polizza ed i reclami, ed evidenzia come l’ammontare del premio mensile, in sè non contestato ma al quale viene posto in deduzione il preteso diritto al sussidio, assommava in realtà a CHF 217.50, poiché non è stato versato sussidio a seguito della disoccupazione della ricorrente;

                                     -   che nelle sue conclusioni l’assicuratore evidenzia la fondatezza del suo credito e domanda la reiezione dell’impugnativa con conferma dei dispositivi 1 a 3 della decisione impugnata;

                                     -   che alla ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche prove. A richiesta del giudice delegato l'Ufficio Assicurazione Malattia ha comunicato assenza di sussidio in favore della ricorrente per il 2004;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. da ultimo STFA del 21 luglio 2003 in re N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 in re H., H 335/00 e STFA 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.);

                                     -   che dal 1° gennaio 2003 è in vigore la LPGA che trova integrale applicazione, per il rinvio dell'art. 1 LAMal ed entro i limiti dello stesso, nel caso concreto siccome sia il preteso credito che le decisioni emesse sono successive all'entrata in vigore del complesso normativo;

                                     -   che l'art. 61 LAMal prevede che l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (artt. 89-92 OAMal; cfr. STFA del 30 giugno 1998 nella causa M. e P. c. C.M.H.). Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c). Giusta l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati e, salvo eccezioni, riscuote dai propri assicurati premi uguali. L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al cpv. 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5). L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

A norma dell'art. 64 cpv. 1 LAMal, inoltre, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a Fr. 300.- per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249, in precedenza dal 1998 CHF 230.-- cfr. RU 1997 2435, e prima ancora Fr. 150.-). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a Fr. 700.- per gli assicurati adulti ed a Fr. 350.- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

Per l'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a Fr. 400.-, Fr. 600.-, Fr. 1200.- ed a Fr. 1500.- (cfr. RU 1997 pag. 2435; in precedenza a Fr. 300.-, Fr. 600.-, Fr. 1200.- ed a Fr. 1500.-) per gli assicurati adulti ed a Fr. 150.-, Fr. 300.- ed a Fr. 375.- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali, per il 2005 sono stati ulteriormente modificati;

                                     -   che, in concreto, sono in discussione parte dei premi dell’anno 2004 dovuti da RI 1, premi in se non contestati quanto al loro oggettivo ammontare di CHF 217.50 mensile, come d’altra parte comprovato dall’insieme della documentazione agli atti;

                                     -   che è noto all’assicuratore che estratti informatici non sono di per se sufficienti a dimostrare l’esistenza e l’entità di un credito dell’assicuratore come rammentato da ultimo dalla STFA 17 agosto 2005 e si ricorda ancora che la mancata prova del credito si ripercuote sulla parte che intende dedurre un diritto dalla circostanza di fatto che non viene provata (cfr. RAMI 2003 227);

                                     -   che in concreto gli atti dimostrano a sufficienza l’entità del premio mensile dovuto da RI 1, dimostrano adeguatamente come le partecipazioni indicate nella decisione in discussione siano state solute, e specificano adeguatamente che il credito dell’assicuratore assommi effettivamente a CHF 870.— per premi non soluti (in questo senso doc. A6 in particolare);

                                     -   che l’assicurata lamenta l’indirizzo di corrispondenza non a lei ma al padre. Gli atti la smentiscono nella misura in cui le decisioni formale e su opposizione, la polizza, il PE, e le corrispondenza contenute agli atti e formanti gli atti 12, 13, 14, 16, 18, 19) sono tutti indirizzati alla qui ricorrente. Valesse l’eccezione sollevata da RI 1 ci si potrebbe domandare in che misura sia valida l’opposizione interposta alla decisione formale (indirizzata a RI 1) e cui si è opposto il padre __________ (cfr. doc. 21) che ha poi mantenuto – palesemente rappresentando la figlia – corrispondenza con l’amministrazione interessata (doc. 22 a 28);

                                     -   che, accertata la regolarità dell’intimazione degli atti all’assicurata ricorrente, va rammentato come – dimostrata l’entità del premio ed i pagamenti parziali intervenuti – il credito dell’assicuratore appare sufficientemente comprovato mentre la pretesa riduzione del premio stesso a seguito di sussidio per l’intervenuta disoccupazione di RI 1 non è dimostrato dal doc. A7. L’accertamento svolto dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni presso l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha confermato l’assenza di sussidio per l’anno 2004 in favore della ricorrente;

                                     -   che il documento A7 dimostra come, nel conteggio del primo semestre del 2004 dei premi della ricorrente, CO 1 ha inizialmente riconosciuto un credito della stessa di CHF 233.— a seguito del sussidio (tardivo) ammesso dal Cantone per il 2003 per i mesi da settembre a dicembre;

                                     -   che a proposito di questo tema nella comunicazione 21 febbraio 2005 di CO 1 si accenna al premio dovuto per l’anno 2003 (complessivamente CHF 898.80) da cui sono stati dedotti i sussidi riconosciuti, anche quello relativo ai mesi da settembre a dicembre 2003, per un importo complessivo posto in deduzione di CHF 832.20 con un saldo di CHF 66.60 in favore dell’assicuratore. Questo importo è stato soluto dall’assicurata, sempre in virtù dello scritto 21 febbraio 2005, il 30 agosto 2004;

                                     -   che, in questi termini, la pendenza relativa all’anno 2003 è stata interamente pagata con il versamento di CHF 66,60 ed il pieno riconoscimento del sussidio ammesso dallo Stato, sussidio che non può, conseguentemente, essere ripercosso ulteriormente sui premi del 2004 come pretende l’assicurata;

                                     -   che, come accennato più sopra, l’onere della prova appartiene a colui che da un fatto deduce un diritto. In casu gli atti di CO 1 dimostrano sufficientemente che in favore della ricorrente è stato riconosciuto un credito di CHF 233.-per il primo semestre del 2004, e ciò per i sussidi riconosciuti per l’ultimo quadrimestre del 2003, sussidio poi però conteggiato nel 2003 con riduzione del premio iniziale di CHF 74,90 mensile a CHF 16,65. Come indicato l’unico premio 2003 sostanzialmente dovuto dalla ricorrente per il 2003 assommava a CHF 66,60 pari a 4 volte CHF 16,65 importo pagato a fine agosto 2004 ciò che dimostra l’avvenuta imputazione del sussidio di CHF 233.— nel corso del 2003 senza possibilità di ulteriore riconoscimento dello stesso sui premi del primo semestre del 2004;

                                     -   che alla luce di ciò va ammesso in favore di CO 1 il diritto all’incasso di CHF 870.— di cui RI 1 è debitrice, senza deduzione per il periodo di disoccupazione o per altri motivi, in particolare un sussidio 2004 non è stato concesso dallo Stato;

                                     -   che per quanto attiene alla percezione delle spese va rammentato come in una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276, il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. L'Alta Corte ha in particolare precisato:

"  (…)

Im Gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Kranken-kassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegenstehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpflegeversicherung in wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw. 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen haben.

Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz. 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verursacht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.

cc) Da Art. 12 Abs. 4 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und  Umtriebsspesen in der Höhe von insgesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht. (…).".

                                     -   che in concreto le CGA di CO 1 prodotte agli atti permettono la percezione delle stese amministrative cagionate dalla mora del debitore, si veda l’art. 6 delle disposizioni relative all’assicurazione di base che rinvia all’art. 16 delle CGA;

                                     -   che alla luce dell’entità del credito qui riconosciuto appare adeguato ammettere spese amministrative per CHF 70.— come postulato dall’amministrazione;

                                     -   che, visto quanto precede il ricorso è interamente respinto ed in favore di CO 1 è riconosciuto un credito di CHF 870.— cui vanno aggiunte spese amministrative per CHF 70.--. Per questi importi va rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di __________ di data 10 gennaio 2005;

                                     -   che va qui rammentato che le spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.      Il ricorso è interamente respinto.

1.1. Di conseguenza RI 1 è condannata a versare all’assicuratore sociale contro le malattie CO 1 l’importo di CHF 870.— per premi arretrati del 2004 oltre a CHF 70.— per spese amministrative.

1.2. Per gli importi di cui sub. 1.1. è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’assicurata al PE __________ dell’UE di __________ di data 10 gennaio 2005

2.      Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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