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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.05.2006 36.2006.64

26 maggio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·643 parole·~3 min·1

Riassunto

Decisione dell'amministrazione, successiva al ricorso, che rende l'impugnativa priva d'oggetto.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.64   ir/td

Lugano 26 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 16 febbraio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione 16 febbraio 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 3 dicembre 2005, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2006 (diritto a partire dal 2° figlio), presentato da RI 1;

                                     -   che con atto 15 marzo 2006 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);

                                     -   che il ricorso è stato trasmesso il 22 marzo 2006 all'amministrazione per la risposta di causa (II);

                                     -   che il 23 maggio 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:

"  …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie per l’anno 2006 (cfr. documento allegato).” (Doc. IX)

                                     -   che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 22 maggio 2006 dell'UAM all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:

"  … con riferimento al suo ricorso del 15 marzo 2006 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2006 (diritto a partire dal 2° figlio), le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.

In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di giugno riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo valida per tutti i componenti della sua famiglia.

Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2006. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della riduzione di premio in favore della sua famiglia direttamente da parte nostra all’inizio del mese di giugno.

Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2006, da cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2006 la riduzione di premio da noi concessa, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2006.

Per eventuali informazioni supplementari siamo volentieri a sua disposizione.” (Doc. IX/bis)

                                     -   che il principio del sussidio per l'anno 2006 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;

                                     -   che la nuova decisione del 22 maggio 2006 rende privo d'oggetto il ricorso;

                                     -   che la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;

                                     -   che alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

terzi implicati

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