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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2006 36.2006.52

13 giugno 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,327 parole·~12 min·1

Riassunto

Calcolo autonomo da parte dell'UAM per diminuzione delle entrate. Versamento al ricorrente di indennità per perdita di guadagno che non costituiscono versamento per invalidità. Il concetto dell'art. 67 litt h RLCAMal va interpretato nel suo senso letterale.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.52   ir/td

Lugano 13 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 marzo 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 31 gennaio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto datato 23 marzo 2005 RI 1 ha postulato la riduzione del premio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2005. Egli ha indicato di essere celibe, nato nel 1972, ed in quel momento senza attività lavorativa. La domanda è stata respinta ed il successivo reclamo non ha avuto miglior sorte siccome rigettato con decisione 3 gennaio 2006. Nel provvedimento 31 gennaio 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha considerato come nel caso sia applicabile l'art. 67 litt. m. Reg.LCAMal per l'importante riduzione del reddito. Calcolate entrate mensili medie per CHF 2'935.60 e commutato tale valore a mano delle tabelle l'amministrazione ha rilevato il superamento dei limiti per la concessione dell'aiuto sociale.

                               1.2.   Con ricorso 1° marzo 2006 RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni rilevando un introito complessivo per il 2005 di CHF 21'901.--. Con lungo allegato di risposta l'amministrazione osserva come, dai dati fiscali del biennio di tassazione 2001-2002 emerga un imponibile di CHF 23'739.--.

                                         Considerate le allegazioni di RI 1 l'UAM ha acquisito informazioni relative al reddito 2005 accertando - per i primi 6 mesi dell'anno - un introito di CHF 2'500.-- per l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio. RI 1 avrebbe inoltre fatto capo a piccoli risparmi (CHF 825.--) e ad un prestito dei genitori di CHF 1'000.-che lo hanno ospitato gratuitamente. Per il secondo semestre 2005 RI 1 ha iniziato a lavorare ma il 4 agosto 2005 è incorso in un infortunio percependo indennità per infortunio da parte della __________. Gli introiti ritenuti dall'UAM per il secondo semestre 2005 assommano a CHF 18'068.95. Tale reddito commutato non permette la concessione del sussidio. Per tale secondo semestre 2005 l'UAM ritiene applicabile l'art. 67 litt. h. Reg.LCAMal (Doc. III pag. 3).

                                         RI 1 ha avuto la possibilità di esprimersi in merito e di formulare la richiesta di assunzione di nuove prove. A richiesta del giudice delegato l'assicurato ha indicato di avere beneficiato di prestazioni sino al febbraio 2006 in conseguenza all'infortunio dell'agosto 2005. Nel 2006 egli ha ricevuto CHF 5'555.45 per i primi 2 mesi. RI 1 ha inoltre precisato che sono in corso accertamenti medici relativi all'entità  del danno alla salute riportato nell'incidente.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

                                         nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

                               2.3.   Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.

                                         A proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:

"  Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

                               2.4.   Nel caso in esame appare fuori discussione - siccome ammesso dall'amministrazione, riconosciuto dal ricorrente e poiché dati gli estremi della norma - che sussistano gli estremi un accertamento autonomo del reddito da parte dell'UAM a causa dell'intervenuta diminuzione delle entrate lorde nel corso del 2005. Il reddito ritenuto a livello fiscale nel biennio 2001-2002 indicava - come desumibile dal doc. 4 - solo per il reddito da lavoro entrate lorde per CHF 34'798.-- decisamente superiori agli introiti del 2005 descritti nelle precedenti considerazioni ed analizzati qui di seguito. Come precisato sub. 4 il nuovo reddito accertato, che deve possibilmente corrispondere e quello conseguito nell'anno di sussidio, va poi commutato a mano delle apposite tabelle.

                                         Nel caso concreto RI 1 ha potuto contare - nel corso del 2005 - su un reddito conseguito in qualità di "indipendente" (perlomeno per una piccola parte del primo semestre 2005), per piccoli lavori di giardinaggio svolti, su entrate per CHF 2'500.--, e su un reddito d'altra fonte di CHF 1'850.--. A questo reddito potrebbe essere ancora aggiunto - sempre quale reddito d'altra fonte - il valore locativo della stanza che la famiglia ha messo a disposizione del ricorrente nella casa di __________. La questione, comunque, non merita ulteriore approfondimento ed esame poiché, alla luce dell'esito dell'impugnativa, sarà semmai - compito dell'amministrazione verificare ulteriormente la questione.

                                         Il Reg. LCAMal fa obbligo (art. 69 e 71) all'assicurato di fornire tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni, "altro" reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte.

                                         In concreto non può essere omesso il rilievo - e lo scetticismo dell'UAM va pure condiviso - per l'assenza di documentazione concreta a sostegno in particolare dei redditi del 1° semestre 2005. Il ricorrente viene formalmente avvisato della possibilità per l'UAM di - semmai fosse concesso il sussidio alla luce dell'esito di questa procedura - vedersi costretto alla retrocessione del sussidio ai sensi dell'art. 59 LACAMal.

                                         Ebbene in concreto per il 2005, nel suo insieme - e cioè considerando il reddito da attività svolta e le indennità -, RI 1 ha conseguito redditi per CHF 22'418.-a fronte di un reddito lordo per attività dipendente in media annuo per la tassazione 2001-2002 di CHF 34'798.--. Decisamente il reddito 2005, anche se si considerasse il valore locativo di una stanza, è inferiore a quello lordo del periodo di tassazione 2001-2002.

                                         In concreto poi non si deve far capo alla lettera h) dell'art. 67 Reg. LCAMal siccome non si può fare qui riferimento al concetto di pensionamento e di invalidità. Le indennità per perdita di guadagno, quali quelle percepite dal ricorrente, non possono essere equiparate al versamento di una rendita AI o della LPP, rispettivamente dell'AVS. L'indennità per perdita di guadagno in conseguenza a malattia od incidente tende a supplire una momentanea incapacità al guadagno. Il concetto di cui alla lettera h) dell'art. 67 RegLCAMal va interpretato nel suo senso letterale ed in maniera restrittiva.

                                         Il reddito complessivo 2005 ritenuto dall'amministrazione assomma a CHF 3'011.50 mensili ma considera solo gli ultimi 6 mesi dell'anno, in realtà tale reddito è inferiore poiché va considerato l'anno intero.

                                         Ne discende che la decisione dell'amministrazione si fonda su presupposti non corretti. La stessa va annullata e gli atti rinviati per un nuovo accertamento e per una nuova pronuncia relativa al diritto - o meno - di potere beneficiare del sussidio 2005 da parte del ricorrente.

                                         Non si percepisce tassa di giustizia e non si attribuiscono ripetibili. La presente decisione è definitiva.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         La decisione su reclamo 31 gennaio 2006 impugnata è annullata e gli atti rinviati all'Ufficio Assicurazione Malattia per una nuova valutazione.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.       

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                 4.-   La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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