Raccomandata
Incarto n. 36.2006.48 TB
Lugano 5 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2006 emanata da
Cassa malati CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2002 (docc. 1-3) __________ è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L’assicurato non ha pagato i premi inerenti i mesi di gennaio, marzo, maggio-dicembre 2002, pari a Fr. 235,70 al mese da gennaio a giugno (doc. 3) ed a Fr. 251,40 da luglio a dicembre 2002 (doc. 9), come pure le partecipazioni nel 2002 di Fr. 285,80, di Fr. 182,75 e di Fr. 43,20 per il pronto soccorso rispettivamente per una visita medica e per delle analisi di laboratorio (doc. 18).
La Cassa ha quindi sollecitato il pagamento dei premi dovuti (docc. 4-8 e 10-13), ma non ottenendo il pagamento richiesto, ha avviato cinque procedure esecutive sfociate il 3 dicembre 2003 in altrettanti attestati di carenza beni. L'importo complessivo dovuto, comprensivo del capitale dovuto, degli interessi moratori, di varie spese esecutive e delle spese per il precetto esecutivo, assommava a Fr. 3'698,05 (docc. 14-18).
B. Con cinque distinte decisioni del 22 luglio 2005 (docc. 22-26) CO 1 ha chiesto alla moglie del debitore, RI 1, di saldare il debito del marito, versando entro trenta giorni gli ammontari di Fr. 664,60 rispettivamente di Fr. 939.-, di Fr. 968,35, di Fr. 694,25 e di Fr. 431,85.
Con decisione su opposizione del 30 gennaio 2006 (doc. A1) la Cassa malati ha respinto l'opposizione formulata dall'assicurata il 28 luglio 2005 (doc. 27), la quale il 27 febbraio 2006 (doc. I) ha formulato ricorso al TCA evidenziando la sua estraneità ai debiti del marito e l'intenzione di quest'ultimo di rimborsare ratealmente alla Cassa malati lo scoperto (doc. A3). La ricorrente rileva ancora che non sapeva niente a proposito dei mancati pagamenti dei premi da parte del marito e che lo stesso ha comunque dichiarato pubblicamente di essere l'unico responsabile e quindi l'unico debitore dell'importo ora reclamato dalla Cassa (doc. A2).
Nella risposta del 22 marzo 2006 (doc. III) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III), mentre la ricorrente ha precisato che "al momento della stipulazione da parte di mio marito della polizza malattia (ottobre 1999) egli risiedeva a __________, mentre la sottoscritta si è trasferita in quel Comune solo a partire dal 1. febbraio 2001. Contrariamente a quanto afferma la CO 1, al momento dell'assunzione dell'impegno contrattuale da parte di mio marito non sussisteva pertanto alcuna comunione domestica. Non vi dunque alcun obbligo solidale per il pagamento dei premi." (doc. V). La Cassa malati ha replicato che, determinante, è la verifica della situazione dei coniugi nel periodo dei premi che sono stati richiesti (doc. VII).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMal.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce al pagamento solidale della ricorrente di premi LAMal e di partecipazioni ai costi del marito relativi al 2002. Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel corso del 2005 e del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAMal, per la determinazione dell'importo dovuto dall'insorgente vanno invece applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel merito
3. Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
L'art. 90 OAMal prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se, nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).
4. Nel caso di specie la Cassa malati, tramite la decisione su opposizione, chiede alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 3'698,05. Questa somma è composta del credito in capitale di dieci premi mensili dovuti dal marito nel 2002 (Fr. 235,70 x 4 mesi + Fr. 251,40 x 6 mesi), della partecipazione ai costi di pronto soccorso, visita medica ed analisi occorsi anch'essi nel 2002 (Fr. 285,80 + Fr. 182,75 + Fr. 43,20) e delle spese di richiamo (Fr. 35.- x 4 + Fr. 40.-).
La restante somma è relativa alle spese attinenti ai cinque precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti del marito ed ai conseguenti attestati di carenza beni come pure degli interessi maturati sul capitale dovuto.
Il calcolo dei premi formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dalla ricorrente. Quest'ultima non ha nemmeno messo in discussione il calcolo delle spese esecutive e degli interessi accollati dalla Cassa malati. L’insorgente fa tuttavia valere di non aver mai saputo nulla circa i debiti del marito concernenti la sua assicurazione malattia e di non essere (ancora) stata sposata con il debitore al momento in cui (1999) quest'ultimo ha concluso l'assicurazione malattia con la Cassa malati CO 1. Inoltre, suo marito si è assunto tutte le responsabilità derivanti dai debiti concernenti i suoi premi LAMal.
5. Il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".
6. Nel caso concreto, la ricorrente non contesta di avere avuto una vita comune con il proprio marito durante l'anno 2002, ma si limita a rilevare che quando nell'ottobre 1999 il coniuge ha concluso l'assicurazione malattia, essa non abitava ancora con lui a __________, poiché in quel comune si è trasferita soltanto il 1° febbraio 2001. Afferma, inoltre, che non sapeva nulla dei debiti contratti dal coniuge fino a quando sono arrivati i precetti esecutivi.
Indipendentemente dalla circostanza che l’assicurata non sia stata informata dal marito circa l’esistenza di debiti derivanti dall’assicurazione malattia, la ricorrente deve ugualmente sopperire al relativo mancato pagamento da parte del proprio marito. In effetti, le giustificazioni addotte non sono sufficienti per evitare di doversi fare carico dei debiti contratti dal coniuge derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Spettava infatti alla ricorrente, semmai, informarsi presso il marito stesso sia a proposito della sua assicurazione LAMal sia dell'eventuale situazione debitoria esistente. È circostanza nota che in Svizzera l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria ormai dal 1996. L’interessata doveva pertanto sapere che anche il marito disponeva di un’assicurazione malattia. Proprio l’art. 170 cpv. 1 CC prevede che ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. Il capoverso 2 precisa che, a sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti ed a produrre i documenti necessari. L’insorgente avrebbe pertanto potuto informarsi presso suo marito e chiedergli informazioni a proposito della sua situazione patrimoniale.
Oltre a ciò, va rilevato che l'assicurazione in questione è stata stipulata da __________ nel 1999 e quindi già dopo che i coniugi avevano contratto matrimonio (il 20 agosto 1998).
Infine, occorre soprattutto precisare che è ininfluente la situazione dei coniugi al momento della stipulazione del contratto assicurativo (1999); va per contro esaminato soltanto il momento in cui erano dovuti i premi reclamati dalla Cassa malati (2002). Ora, siccome i premi per i quali il marito della ricorrente è stato escusso concernono l'anno 2002, ovvero un periodo durante il quale fra gli interessati v'era comunione domestica a __________ (doc. 21: dichiarazione del Comune di __________), è indubbio che siano dati gli elementi necessari per ammettere la solidarietà della moglie nei confronti dei debiti LAMal contratti dal marito.
A titolo indicativo, il TCA osserva da ultimo che la proposta di pagamento rateale sottoposta alla Cassa malati al momento in cui l'assicurata ha interposto ricorso non deve essere qui evasa (doc. A3). Oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se la ricorrente può essere chiamata a rispondere dei debiti del marito nell’ambito dell’assicurazione sociale contro le malattie. Soltanto la creditrice, ovvero la Cassa malati convenuta, può infatti pronunciarsi sulle modalità di pagamento dell'importo scoperto da parte del debitore e/o della debitrice solidale.
Questo Tribunale invita quindi CO 1 a sondare la disponibilità offerta a suo tempo dai debitori, che si sono mostrati disposti e pronti a fare fronte ai loro debiti, in modo da evitare inutili e costose procedure amministrative ed esecutive nei loro confronti.
7. Il TCA conclude rilevando quindi che l’insorgente non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti di premi arretrati da parte del marito nel periodo contestato. Peraltro, quest'ultimo è già stato oggetto di diverse esecuzioni sfociate in altrettanti attestati di carenza beni.
La richiesta della Cassa malati, alla quale il marito era affiliato, di condannare la ricorrente al pagamento di Fr. 3'698,05 si rivela dunque corretta.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione della Cassa deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti