Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2006 36.2006.41

12 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,134 parole·~11 min·1

Riassunto

Ricorso tardivo a causa di assenza all'estero. Nessun motivo per chiedere la restituzione dei termini.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.41   cs

Lugano 12 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 28 novembre 2005 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che                     con scritto del 30 giugno 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1, nata nel __________ affiliata per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati di carenza beni rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione (doc. 13). Copia della lettera è stata trasmessa all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), “quale avviso all’autorità d’assistenza sociale competente per il canton Ticino.” (doc. 13),

                                         il 13 ottobre 2005 l’assicurata ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione formale (doc. 14),

                                         il 25 ottobre 2005 la Cassa ha emanato l'atto tramite il quale ha confermato la sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli art. 90 cpv. 3 e 4 OAMal, nonché 12 cpv. 2 CGA, poiché vi sarebbero 4 attestati di carenza beni (ACB) emessi dal __________ al __________ non ancora interamente pagati (doc. 15),

                                         in seguito all’opposizione inoltrata da RI 1, la Cassa, il 28 novembre 2005, ha riesaminato la fattispecie, decidendo di confermare la sospensione del pagamento delle prestazioni poiché non erano ancora stati pagati 6 ACB (doc. 17),

                                         con ricorso del 16 febbraio 2006 l’assicurata ha contestato il provvedimento della Cassa, poiché la LCAMal impedirebbe gli assicuratori di sospendere il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal (doc. I),

                                         interpellata dal Giudice delegato in merito all’apparente tardività del ricorso, l’insorgente ha affermato di aver potuto prendere conoscenza della decisione su opposizione il 6 febbraio 2006 poiché per motivi familiari è stata assente all’estero dal 2 novembre 2005 al 5 febbraio 2006 (doc. IX),

                                         con risposta dell’8 marzo 2006 l’assicuratore propone in via principale che il ricorso sia considerato tardivo ed in via subordinata che la decisione della cassa sia confermata (doc. VII),

                                         nuovamente interpellata dal Giudice delegato del TCA in merito all’assenza dalla Svizzera (doc. X), la ricorrente ha risposto che:

“(…) i motivi della mia assenza dal 2 novembre 2005 al 5 febbraio 2006 sono dovuti a ragioni di famiglia.

Mio marito, inabile al lavoro da ormai più di quattro anni, ha ottenuto un permesso di assenza da parte della __________, agenzia di __________.

Ne abbiamo approfittato per recarci in __________, soprattutto in considerazione delle condizioni di salute precarie di mia suocera (__________anni).

Durante questo periodo, mia figlia __________, __________, doveva provvedere per il ritiro della corrispondenza indirizzata a mio nome.

Purtroppo, causa una sua svista, non sono stata informata subito dell’invio della raccomandata spedita il 28 novembre dalla CO 1.

Ho preso atto del contenuto di questa raccomandata solo al mio rientro in Svizzera.” (doc. XI),

                                         il 3 marzo 2006 l’IAS ha preso posizione circa la sospensione del pagamento delle prestazioni, indicando che le pratiche sono in fase di elaborazione per 5 ACB e che “la sospensione è stata intimata all’assicurata già in data 30 giugno 2005, quando gli ACB citati sono stati presentati all’UAM solo nel corso del mese di novembre 2005.” (doc. V),

                                         chiamate a presentare osservazioni in merito le parti sono rimaste silenti (doc. VI),

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),

                                         per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione,

                                         l'art. 60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa,

                                         l'art. 38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso,

                                         l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121),

                                         secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento),

                                         detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto pubblico, 2A.271/2001),

                                         sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),

                                         nel caso di specie l'assicurata aveva interposto opposizione alla decisione della Cassa che sospendeva il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal,

                                         l’insorgente doveva pertanto aspettarsi di ricevere una decisione,

                                         dagli atti non risulta, e nemmeno l'insorgente fa valere, di aver avvisato la Cassa della sua partenza per l'estero,

                                         pertanto la notifica della decisione è avvenuta regolarmente,

                                         del resto, dagli atti emerge che la decisione su opposizione del 28 novembre 2005, inviata lo stesso giorno, è stata ritirata il 29 novembre 2005 (doc. 18),

                                         l’insorgente ha infatti affermato di aver incaricato sua figlia di ritirare la posta e, a causa di una svista, di non essere stata informata in merito alla raccomandata dell’assicuratore (doc. XI),

                                         pertanto il termine di 30 giorni era ampiamente scaduto il 16 febbraio 2006 quando l’interessata ha interposto ricorso (cfr. anche STFA del 22 febbraio 2005, H 134/04, consid., 4.2 e seguenti),

                                         come si vedrà in seguito l’assicurata non può nemmeno beneficiare di una restituzione dei termini (cfr. a questo proposito anche STCA del 9 marzo 2006 nella causa A., inc. 36.2006.14),

                                         per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione,

                                         non costituisce valido impedimento il fatto accampato da una parte di dover intraprendere frequenti viaggi all'estero per visitare un figlio, siccome ciò non gli impediva di designare un legale che curasse i suoi interessi anche durante i periodi di assenza (CPC-TI, Cocchi-Trezzini, pag. 391 n. 18 ad art. 137),

                                         una parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi all'estero, designare un patrocinatore e fornirgli tutti i ragguagli necessari che interessano eventuali sviluppi della procedura medesima. In caso contrario non è ammissibile alcuna richiesta di restituzione in intero contro il lasso dei termini (RDAT 1995 - I, n. 15),

                                         la restituzione del termine di reclamo, per assenza all'estero, viene concessa solo se non è riscontrata alcuna colpa del contribuente o del suo rappresentante. Secondo la dottrina, è colpevole e non scusabile chi si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n.19t),

                                         la restituzione dei termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai casi in cui la partenza è imprevista, non invece quando l'assenza è prolungata oltre il necessario e prevedibile, come quella per ragioni di studio (RDAT 1995-II, n. 11t, RDAT 1991-II, n. 17t),

                                         nel caso di specie l’insorgente si è recata in __________ per motivi familiari (doc. XI) senza designare un patrocinatore. L’assicurata ha comunque incaricato la figlia di occuparsi della corrispondenza,

                                         la figlia ha ritirato l’invio della Cassa il 29 novembre 2005 (cfr. doc. 18), ma, causa una svista, la notifica della decisione su opposizione non è stata comunicata immediatamente all’assicurata,

                                         la circostanza che la suocera, di __________ anni, si trova in condizioni di salute precarie non costituisce un motivo per la restituzione dei termini poiché l’assenza si è prolungata per più mesi, ossia  da novembre a febbraio, periodo durante il quale l’interessata avrebbe comunque potuto e dovuto incaricare qualcuno di presentare ricorso,

                                         essendo partita per l’estero senza designare un patrocinatore e non essendoci motivi gravi che gli avrebbero impedito il ritorno in Svizzera, in concreto non vi sono gli estremi per accordare una restituzione dei termini,

                                         tuttavia l’insorgente può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione di revoca della decisione impugnata, che la Cassa dovrà emanare immediatamente,

                                         copia della presente va notificata all’IAS, quale autorità interessata,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso, in quanto tardivo, é irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2006.41 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2006 36.2006.41 — Swissrulings