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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.05.2006 36.2006.27

8 maggio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,766 parole·~9 min·3

Riassunto

richiesta di sussidio da parte di un assicurato convivente. Nozione di "famiglia" e di "persona sola".

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.27   cs

Lugano 8 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni  

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 29 dicembre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2006.

                                         L’istanza è stata respinta, in quanto il reddito imponibile derivante dalla tassazione 2003 supera il limite di fr. 20'000 fissato dal Decreto Esecutivo del 25 ottobre 2005 per le persone sole.

                                         Il reclamo non ha avuto miglior sorte siccome respinto con decisione 29 dicembre 2005.

                               1.2.   Con ricorso del 28 gennaio 2006 RI 1 contesta la decisione dell’IAS, rilevando di convivere da diversi anni con __________ e con la figlia comune __________ (doc. I). Egli chiede di conseguenza di essere considerato quale “famiglia”, anche perché a livello fiscale è stato considerato “coniugato” in quanto provvede al mantenimento della figlia e della convivente (doc. I). L’insorgente chiede inoltre di concedere il sussidio anche alla figlia (doc. I).

                                         L’amministrazione propone la reiezione del ricorso con osservazioni dell’8 febbraio 2006. L’IAS fa in particolare riferimento alla giurisprudenza di questo TCA ed afferma che la convivente, __________, è stata considerata famiglia. A lei e alla figlia è pertanto stato accordato il sussidio (doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 10 febbraio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

                                         Per quanto concerne l’anno 2006 le basi di calcolo sono state modificate dall’Esecutivo cantonale. Per il 2006 è stato ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante la tassazione 2003. I limiti di reddito sono stati ridotti a CHF 20'000.-- per le persone sole, CHF 30'000.— per le famiglie (cfr. DE 25 ottobre 2005 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2006).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                               2.3.   Va ancora ricordato come giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:

                                         i coniugi con o senza figli

                                         i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;

                                         il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.

                                         L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

                               2.4.   In concreto RI 1, il cui reddito imponibile evinto dalla tassazione 2003 ammonta a fr. 25'300, convive con __________, la cui tassazione 2003 prevede un reddito imponibile di fr. 9'600 (doc. A2). Dalla loro relazione è nata, nel __________, __________.

                                         Poiché l’UAM ha considerato famiglia la mamma e la figlia, accordando loro il sussidio, il ricorrente, in quanto persona sola, non ha diritto all’aiuto statale poiché supera il reddito massimo di fr. 20'000 previsto dal DE del 25 ottobre 2005 (cfr. consid. 2.1).

                                         L’insorgente contesta la conclusione cui è giunto l’UAM e chiede di essere considerato famiglia nella misura in cui provvede al mantenimento della mamma e della figlia. __________ dovrebbe invece essere considerata persona sola. In tal caso entrambi beneficerebbero del diritto al sussidio.

                                         Con sentenza del 27 agosto 1999, nella causa M., inc. 36.1998.151 il TCA aveva affermato che:

"  AI proposito, va rilevato che, in questa valutazione, é del tutto

irrilevante la questione di sapere se la ricorrente convive o meno con il padre del bambino.

Basta a fondare una "famiglia" ai sensi dell'art 25 LCAMal la convivenza fra un genitore e un figlio minorenne."

                                         e che 

"  (Nei casi di) convivenza di persone con figli: l'ICAS - adito con una

richiesta emanante da una "persona sola" con figlio convivente - non esperisce, certamente, un'istruttoria volta a verificare un'eventuale convivenza - informazione non richiesta nei formulari ufficiali per la presentazione dell'istanza di sussidio - per poi, se del caso, considerare anche il reddito del convivente. Né, altrettanto verosimilmente, considera - ciò che sarebbe in contrasto con la legge, in particolare contrario all'art. 25 lett. a LCAMal - come un nucleo familiare unico due persone conviventi ma non coniugate: in questi casi il diritto al sussidio viene sicuramente accertato secondo i parametri stabiliti per le persone sole e la determinazione del reddito viene fatta considerando soltanto il reddito del richiedente."

                                         In sostanza quindi per fondare una "famiglia" ai sensi dell'art. 25 LCAMal occorre un rapporto di parentela (madre - figlio/a o padre - figlia/o) ed occorre una convivenza. Unicamente il rapporto parentale e la vita in comune permettono di ritenere adempiuto il concetto regolato all'art. 25 LCAMal.

                                         In concreto la convivente del ricorrente e madre di sua figlia, nonché sua figlia, sono state considerate quale famiglia ai sensi dell'art. 25 LCAMal.

                                         Il ricorrente va quindi considerato persona sola, in specie nei casi come quello in discussione dove la convivente, per sè e per la figlia, ha ottenuto il sussidio quale famiglia, senza che fosse considerato il reddito del convivente qui ricorrente (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).

                                         In altri termini quando due persone convivono con prole solo per uno di essi è possibile ritenere, ai sensi dell'art. 25 LCAMal, la costituzione di una famiglia, con la conseguente fissazione dei limiti di reddito imponibile per la concessione dei sussidi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).

                                         Per l'altro convivente ciò non sarà il caso. Questo trattamento diverso rispetto ai coniugati trova la sua giustificazione anche nell'assenza del cumulo dei redditi tra i conviventi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).

                                         A differenza di quanto sembra ritenere l’insorgente non è possibile scegliere quale dei due genitori va considerato famiglia, altrimenti sarebbe possibile chiedere che il convivente con il reddito maggiore sia trattato come famiglia per poter rientrare nei parametri del sussidio, mentre quello con il reddito minore sia considerato persona sola ottenendo comunque il sussidio. 

                                         Di regola, nel caso di due conviventi con figli comuni, la madre e i figli vanno considerati famiglia, mentre il convivente va considerato quale persona sola.

                                         Infatti, di principio, quando i genitori non sono sposati, il CCS prevede che il figlio segue le sorti della madre.

                                         Per l’art. 298 cpv. 1 CCS se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale spetta alla madre. A norma dell’art. 304 cpv. 1 CCS i genitori rappresentano per legge i figli verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete. Per l’art. 270 cpv. 2 CCS se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre ma, se costei porta un doppio cognome in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome. Infine per l’art. 271 cpv. 2 CC se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre.

                                         In concreto pertanto, la soluzione scelta dall’IAS di ritenere la madre e la figlia quale “famiglia” ed il padre quale “persona sola” nell’ambito del calcolo del diritto ai sussidi è conforme alla regolamentazione cantonale e va tutelata.

                                         La circostanza che in ambito fiscale l’interessato, per l’applicazione dell’aliquota, venga considerato quale “coniugati” perché mantiene la figlia, mentre la convivente viene considerata quale “altri contribuenti”, non è decisivo, poiché la LCAMal fa riferimento al diritto tributario unicamente per quanto concerne il calcolo del reddito lordo di riferimento per stabilire il diritto al sussidio, mentre determina autonomamente la cerchia dei beneficiari (cfr. a questo proposito la STCA del 30 novembre 2005, nella causa F., inc. 36.2005.66-67, in cui il TCA ha interpretato la nozione di figlio ai sensi dell’art. 27 LCAMal indipendentemente da quanto riportato sulla tassazione fiscale).

                                         Ne discende che, nel caso concreto, l’insorgente deve essere considerato persona sola.

                                         Il limite del reddito lordo che dà diritto al sussidio ammonta a     fr. 20'000. Poiché dalla tassazione 2003 emerge un reddito superiore, rettamente l’IAS ha respinto la richiesta di sussidio.

                                         Alla luce della procedura applicabile si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede.

                                         La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B.; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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