Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2007 36.2006.251

9 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,210 parole·~11 min·5

Riassunto

Ricorso per denegata/ritardata giustizia. L'inoltro dell'opposizione non è stato reso verosimile.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.251   cs

Lugano 9 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2006 di

RI 1  

contro  

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che                     RI 1, nato il __________, è assicurato obbligatoriamente contro le malattie presso la Cassa malati CO 1,

                                         con ricorso dell’11 dicembre 2006 l’assicurato si è rivolto al TCA, affermando che CO 1 ha deciso la sospensione del pagamento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria con decisione del 3 ottobre 2006 e facendo valere la necessità di continue cure mediche e farmacologiche (doc. I),

                                         chiamato dal TCA a produrre l’opposizione, __________ dell’__________, ha prodotto il richiesto scritto, affermando che “sbadatamente la lettera non è stata datata, ma essendo stata scritta con il computer ho potuto risalire alla data che risulta essere il 2.11.2006. Dal momento della spedizione della lettera di opposizione alla decisione dell’CO 1 il sig. RI 1 non ha ancora ricevuto una risposta in proposito.” (doc. II),

                                         con risposta del 28 dicembre 2006 CO 1 afferma di non aver mai ricevuto l’opposizione del 2 novembre 2006 ed allega uno scambio di corrispondenza tramite e-mail con una collaboratrice della Cassa che conferma l’assenza di opposizione alla decisione del 3 ottobre 2006 (doc. IV),

                                         pendente causa il TCA ha chiesto all’assicuratore di produrre il fax datato 26 ottobre 2006 trasmessogli dall’__________, cui è fatto riferimento nella risposta di causa, nonché di tutta la corrispondenza intercorsa a far tempo da quella data (doc. VI),

                                         nel frattempo, il 16 gennaio 2007, il ricorrente ha ribadito di non aver datato l’opposizione, di averla spedita per posta “A” e di averla trasmessa al reparto opposizioni di __________. Egli ha inoltre rammentato la sua difficile situazione finanziaria e l’impossibilità di far capo alle necessarie cure mediche e farmacologiche (doc. VII e allegati),

                                         il 19 gennaio 2007 l’assicuratore ha trasmesso al TCA copia del fax datato 26 ottobre 2006 (doc. VIII), dal quale emerge che l’__________ ha inviato all’assicuratore una procura del ricorrente che autorizza l’operatore sociale __________ a ricevere da CO 1 tutte le informazioni che concernono l’insorgente (doc. 5),

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,

                                         per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici,

                                         giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione,

                                         l’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560),

                                         nel caso di specie l’insorgente afferma di aver ricevuto la decisione formale della Cassa del 3 ottobre 2006,

                                         egli sostiene pure di averla impugnata, e a comprova di questa circostanza produce uno scritto, non datato, tramite il quale si oppone alla decisione formale (doc. A3),

                                         in queste circostanze, nella misura in cui l’insorgente tramite il suo ricorso contesta il contenuto della decisione del 3 ottobre 2006, il ricorso è irricevibile poiché, di principio e tranne eccezioni qui non ravvisabili (cfr. art. 52 cpv. 1 LPGA), impugnabile al TCA è unicamente la decisione su opposizione, non emessa, nel caso concreto, dall’assicuratore,

                                         va ora esaminato se nel caso di specie vi può essere denegata o ritardata giustizia,

                                         questa ipotesi può verificarsi unicamente se l’insorgente ha tempestivamente inoltrato opposizione alla Cassa,

                                         nel caso di specie l’interessato sostiene di aver trasmesso la sua opposizione il 2 novembre 2006 tramite posta “A” e di non aver alcuna ricevuta a comprova di tale circostanza,

                                         giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

                                         E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova,

                                         secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"  (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…).",

                                         per quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4),

                                         in concreto alla luce della sopra citata giurisprudenza e degli atti dell’incarto questo TCA deve concludere che l’assicurato non ha reso verosimile di aver tempestivamente inoltrato opposizione alla decisione formale del 3 ottobre 2006,

                                         infatti la prova della notifica, che incombe all’assicurato, non è stata apportata, non essendo sufficiente avere nel proprio dossier copia di una lettera asseritamente trasmessa all’assicuratore,

                                         l’insorgente non ha prodotto altra documentazione, come ad esempio corrispondenza con l’amministrazione, che potrebbe rendere verosimile la tempestività dell’opposizione,

                                         infatti agli atti vi è solo un fax tramite il quale è data procura all’__________ per ricevere le comunicazioni di CO 1,

                                         in queste circostanze, in assenza di opposizione, non ci può neppure essere una ritardata o denegata giustizia,

                                         alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2006.251 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2007 36.2006.251 — Swissrulings