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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2007 36.2006.245

9 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,609 parole·~18 min·3

Riassunto

Richieste sussidi 2005 e 2006 tardive. Modifiche di reddito precedenti gli anni per i quali il sussidio é stato richiesto.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.245-246   GC

Lugano 9 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Greta Cipolla, giurista  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 16 novembre 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 17 luglio 2006 RI 1, nato nel 1971, italiano con domicilio a __________, ha inoltrato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) 2 diversi formulari, postulando con ognuno la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 (doc. 1, inc. 36.2006.245 e doc. 1, inc. 36.2006.246), corredando ogni istanza con il calcolo dell’imponibile relativo all’imposta cantonale del 2005, nonché con i conteggi dei salari da gennaio a giugno 2006.

Tutte e due le domande di sussidio sono state ritenute tardive e quindi respinte. Il reclamo non ha avuto miglior sorte, siccome anch'esso respinto con decisioni del 16 novembre 2006 (doc. 4, inc. 36.2006.245) e del 20 novembre 2006 (doc. 5, inc. 36.2006.246).

                                  B.   Con ricorso del 7 dicembre 2006 (doc. I, inc. 36.2006.245 e 246) l'assicurato si è rivolto al TCA ribadendo la sua richiesta dei sussidi di cassa malati per gli anni 2005 e 2006, indicando come, nel corso del 2005, si sia verificata una forte diminuzione del suo reddito, circostanza che giustificherebbe, ai sensi della LCAMal, una riduzione retroattiva dei premi. A giustificazione del ritardo egli fa valere l’attesa della tassazione 2005, giunta solo nel giugno 2006, poiché, a suo avviso, consiste nell’unica prova intangibile dell’avvenuta modifica del reddito.

Con due allegati di risposta del 19 gennaio 2007 (doc. III, inc. 36.2006.245 e 246) l’Amministrazione, con motivazioni che saranno riprese se necessario, propone la reiezione del ricorso.

Alla parte ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di formulare la richiesta di acquisizione di specifiche prove.

in diritto

                                         in ordine

1.      La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

2.      Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per quanto concerne l’anno 2005, il Consiglio di Stato ha mantenuto le basi di calcolo identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.- (cfr. DE del 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

Per l’anno 2006 l’esecutivo cantonale ha definito quale periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, quello delle classificazioni dell'imposta cantonale dell'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.- (cfr. DE 25 ottobre 2005 e STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).

3.      Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   4.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"a)  per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:

"  (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)

Ora, anche se questa modifica non si applica alla richiesta di sussidio per il 2005, va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.

                                   5.   Nel caso in esame, va osservato che le istanze di sussidio per il 2005 e il 2006 sono state inoltrate nel corso del 2006 (doc. 1, inc. 36.2006.245 e inc. 36.2006.246).

In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato che l'assicurato è stato tassato in via ordinaria, le richieste inoltrate nel 2006 sono tardive. Esse dovevano infatti essere presentate entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2005 e 2006), ovvero rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2005, quando l'interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo.

Tuttavia l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal prevede che gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare l'istanza nel corso dell'anno stesso. Ora, sebbene il ricorrente faccia valere una difficoltà finanziaria ed una mutazione del reddito avvenuta nel 2005 e ancora presente nel 2006, l'ipotesi della lettera d non si realizza. Infatti, l'eventuale effettiva diminuzione del reddito nel corso dell'anno di competenza del sussidio, ossia nel 2005, doveva essere fatta valere quell'anno stesso, quindi nel 2005, quale eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (qui: 31 dicembre 2004). Formulando, invece, soltanto nel 2006 questa eccezione riferendosi però ad una modifica avvenuta già nel 2005, la richiesta dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva, perciò non può essere accolta.

Inoltre il Consiglio di Stato, come visto, ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica dell'art. 28 LCAMal, potevano essere chiesti nell'anno di competenza del sussidio se erano date determinate condizioni sopra elencate (cfr. consid. 4).

Queste situazioni, in concreto, non si sono verificate. Peraltro, la richiesta è stata effettuata un anno dopo l'anno di competenza per il quale l'assicurato ha chiesto il sussidio (2005).

Per quanto concerne la sola istanza di sussidio per il 2006 essendo il ricorrente già nel 2005 a conoscenza del fatto che il proprio reddito si presentava differente rispetto alla tassazione di riferimento (2003), avrebbe dovuto inoltrare la relativa istanza entro il termine fissato nell’attuale art. 28 LCAMal (31.12.2005) richiedendo un calcolo autonomo del reddito ex art. 67 RLCAMal.

Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui le domande di riduzione del premio di cassa malati sono state inoltrate sia ancora scusabile.

                                   6.   Giusta l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dal ricorrente, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

Inoltre, per l’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

                                         Con particolare riferimento alla necessità di attendere la decisione di tassazione del 2005 quale scusante per l’inoltro tardivo di un’istanza di sussidio, questo Tribunale si è più volte espresso. In particolare nella sentenza in re R. del 7 novembre 2005 (36.2005.136 cons. 7) ha precisato come segue:

"  Come rileva l’IAS in sede di risposta, l’insorgente, conformemente a quanto indicato ai considerandi precedenti, avrebbe comunque dovuto inoltrare la sua richiesta nel corso del 2002, allegando la (scarna) documentazione allora in suo possesso con riserva di completarla non appena sarebbe riuscita ad ottenerla.

In caso di decisione negativa, l’interessata avrebbe potuto chiederne la revisione (ex art. 48 Reg. LCAMal) se dalla tassazione intermedia 2001-2002 risultava, come poi è avvenuto, un reddito inferiore ai limiti legali.

                                         Va infatti rammentato, come già avvenuto nella sentenza J. citata, che l’assicurato può generalmente:

"  Anche in assenza di una tassazione fiscale, … inoltrare, negli anni di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal). Va a questo proposito rilevato che l'interessato non può prevalersi della circostanza che non sarebbe stato informato in merito. Infatti, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata)."

                                   7.   Nella fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha inoltrato le sue domande di sussidio l'insorgente fa valere la sua necessità di attendere la decisione di tassazione per l’anno 2005, per poter provare con certezza, l’avvenuta modifica del proprio reddito.

Come già spiegato nel considerando 2, la tassazione di riferimento per il sussidio 2005 è quella relativa al biennio 2001-2002, mentre per il sussidio 2006 il reddito di riferimento è quello risultante dalla tassazione per il 2003. A nulla sarebbe pertanto servita la notifica di tassazione per l’anno 2005. Il signor RI 1, avrebbe dovuto inoltrare la domanda per i sussidi 2005, nel corso dell’anno medesimo, con tutti i giustificativi a sua disposizione in quel momento (distinte di salario, dichiarazione dei redditi ecc.). Per i sussidi 2006, essendo il ricorrente già nel 2005 a conoscenza del fatto che il proprio reddito si presentava differente rispetto alla tassazione di riferimento (2003), avrebbe dovuto inoltrare la relativa istanza nei termini di legge (31.12.2005) richiedendo un calcolo autonomo del reddito ex art. 67 lett. m RLCAMal.

Stante quanto precede, pur se comprensibile la situazione di gravi difficoltà economiche del ricorrente, non è possibile giustificare la concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2005 e 2006. Il giudice è infatti obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi. Da quanto precede discende dunque che le decisioni impugnate meritano conferma, mentre il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.

                                   8.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia  qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).  A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                                         Va ancora rilevato che,  laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF).  A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).   

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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