Raccomandata
Incarto n. 36.2006.242 cs
Lugano 18 giugno 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 novembre 2006 emanata da
in relazione al caso:
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie PI 1
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 novembre 2005 l’Ufficio assicurazione malattia (di seguito: UAM), dopo aver rilevato che PI 1 dal 1. gennaio 2005 non pagava più i premi dell’assicurazione sociale obbligatoria nel Canton Ticino bensì nel Canton __________, ha invitato la Cassa malati __________ a rettificare il contratto assicurativo, nel senso di chiedere a PI 1 il pagamento dei premi dovuti in caso di domicilio in Ticino(doc. 1).
Poiché l’assicuratore non ha dato seguito alla richiesta dell’UAM, l’autorità cantonale, dopo numerosi scambi di corrispondenza con __________ e con la Cassa malati, con decisione del 25 agosto 2006 ha stabilito che l’interessato è domiciliato nel Canton Ticino giacché il Canton __________ va considerato quale semplice luogo di lavoro e di domicilio fiscale, ed ha intimato all’assicuratore di applicare i premi validi nel Canton Ticino con effetto dal 1° maggio 2006 (doc. 14).
Le censure sollevate dalla __________ sono state respinte con decisione su reclamo del 6 novembre 2006 (doc. 18).
1.2. Con tempestivo ricorso del 5 dicembre 2006 l’assicuratore è insorto contro la predetta decisione, contestando due aspetti (doc. I).
Innanzitutto l’assicuratore sostiene che l’UAM non è competente per decidere circa il premio che una Cassa malati deve applicare ad un proprio assicurato. In secondo luogo la __________ contesta che il domicilio di PI 1 sia inTicino, poiché l’interessato lavora a __________ (Canton __________), dove paga le imposte. Solo il domicilio politico è rimasto a __________.
1.3. Chiamato a presentare una risposta in merito PI 1 chiede l’accoglimento del ricorso (doc. III). Da parte sua l’UAM ne chiede la reiezione (doc. IV), con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
1.4. Pendente causa le parti hanno ulteriormente ribadito le loro posizioni (doc. da V a XX).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è innanzitutto la questione a sapere se l’autorità cantonale è competente a decidere in merito al luogo di domicilio di una persona obbligatoriamente assicurata per la copertura di base in Svizzera ed a imporre all’assicuratore il premio che deve applicare al proprio affiliato.
2.2. In concreto il TCA ha chiesto all’autorità cantonale di voler indicare la base legale sulla quale si è fondata per emettere la decisione contestata.
Con scritto del 21 marzo 2007, l’UAM ha affermato:
" Le decisioni in ispecie si fondano intrinsecamente sulla delega di competenza ai Cantoni di cui all’art. 6 cpv. 1 LAMal, nel quadro dell’”osservanza dell’obbligo di assicurazione”.
Il Cantone ha sostanziato questo principio ex art. 11 cpv. 1 LCAMal in margine all’”adempimento dell’obbligo d’assicurazione”.
L’art. 12 cpv. 1 LCAMal fissa il principio secondo cui l’”istanza competente” emana “le decisioni circa l’applicazione (sottolineatura nostra) dell’obbligo d’assicurazione.”
Nel quadro dell’”applicazione dell’obbligo d’assicurazione” di cui alla legge figura, anche, pacificamente, la questione del premio applicabile.
E’ assodato che è l’Autorità cantonale preposta a decidere, in ultima analisi, se un cittadino è soggetto o meno all’obbligo d’assicurazione ex LAMal.
E lo fa, in particolare (ma non solo), in base al principio del domicilio civile.
Il premio d’assicurazione è “solo” un corollario della decisione dell’Autorità cantonale in materia: esso deve infatti seguire, o corrispondere, pedissequamente alla natura della decisione di principio prolata dall’Autorità cantonale.
Non sarebbe infatti concepibile che, ad esempio, l’Autorità del Cantone X decide che un cittadino dev’essere soggetto all’obbligo d’assicurazione nel Cantone X e l’assicuratore, per motivi di convenienza propria o altro, al medesimo cittadino applicasse i premi del Cantone Y.
In caso di divergenza, compete dunque all’autorità cantonale, preposta a vigilare all’interno dei Cantoni circa l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione ex LAMal, decidere anche in relazione al premio applicabile, quale elemento costitutivo, peculiare ed essenziale dell’obbligo assicurativo giusta la LAMal.
La base legale richiamabile in relazione all’intervento in ispecie è dunque la medesima di quella che regge il controllo dell’obbligo d’assicurazione, con le relative “decisioni” di legge quanto “all’applicazione dell’obbligo d’assicurazione”.
In casu l’Autorità cantonale di vigilanza ha concluso che il domicilio civile, per volere dell’assicurato interessato e per similare determinazione del Comune di __________, sia da ritenere nel Cantone Ticino. Questa è la decisione principale e sostanziale.
Quello del premio del Cantone Ticino è un semplice, ma logico e addirittura imprescindibile, corollario alla decisione sostanziale di cui in origine.
Questo, in linea di principio.
Per quanto attiene poi più specificatamente alla ratio legis del disposto cantonale specifico in materia, questa Autorità osserva quanto segue.
Richiamato l’art. 12 cpv. 1 LCAMal, l’ “istanza competente” emette le “decisioni circa l’applicazione (sottolineature nostre) dell’obbligo d’assicurazione”.
“Applicazione” qui da intendere – e non potrebbe essere altrimenti, per quanto si dirà in proseguio – in senso lato; ossia relativamente a tutte quelle situazioni in cui il Cantone si trova oggettivamente e soggettivamente implicato; qui sostanziate e riassunte come segue:
a) vigilanza pratica e amministrativa circa la continuità di iscrizione presso un assicuratore malattie;
b) vigilanza particolare sulle questioni finanziarie connesse alla legge, che implicano il Cantone in rapporto diretto e conseguente rispetto all’adempimento dell’obbligo d’assicurazione ex LAMal; e segnatamente:
responsabilità materiale in caso di concessione di un’esenzione dall’obbligo d’assicurazione (in particolare: conseguenze finanziarie che possono derivare al Cantone a seguito di una concessione di un’esenzione impropria);
responsabilità diretta in rapporto all’obbligo d’assicurazione per persone domiciliate nel Cantone (ritenuto che il referente è evidentemente il pagamento del premio assicurativo rapportato al CantoneTicino): alla solidarietà dell’assicurato insita nel pagamento del premio d’assicurazione fa da logico riscontro l’obbligo finanziario del Cantone nei confronti dell’assicurato medesimo, con riferimento, segnatamente:
alle tariffe ospedaliere di cui all’art. 49 cpv. 1 LAMal, la parte restante essendo a carico del Cantone;
al contributo cantonale giusta l’art. 41 cpv. 3 LAMal, in caso di ospedalizzazione extracantonale per motivi di ordine medico (riferimento: art. 41 cpv. 2 LAMal).
L’”istanza competente” ex art. 12 cpv. 1 LCAMal è l’”Istituto delle assicurazioni sociali” (art. 2 cpv. 1 Reg. LCAMal); e per esso lo scrivente Ufficio.
Le decisioni di merito dell’Autorità cantonale in ambito di obbligo d’assicurazione contro le malattie rivestono dunque portata generale, implicando direttamente anche ambiti finanziari di stretta responsabilità del Cantone.
Che al principio del domicilio civile nel Cantone debba logicamente corrispondere anche il premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ufficialmente approvato dall’Autorità federale per il Cantone medesimo, non discende solo da una logica intrinseca della LAMal – tanto intrinseca da costituirne addirittura un pilastro portante -, e nemmeno solo dal solo principio cardine costituzionale della parità di trattamento che anche in questo ambito l’Autorità designata – il Cantone – deve far rispettare, ma risponde alla logica di solidarietà di tutta la popolazione cantonale verso l’assicurato che paga i premi di un determinato Cantone.
Come già rilevato, questa solidarietà si estrinseca segnatamente nelle situazioni di cui agli artt. 49 cpv. 1 e 41 cpv. 3 LAMal.
Ergo, la logica estensiva di cui all’art. 12 cpv. 1 LCAMal nel campo “delle decisioni circa l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione”.
Altamente ed assolutamente inconcepibile apparirebbe la situazione in base alla quale il Cantone – per legge federale delegato alla vigilanza sull’obbligo d’assicurazione e per legge cantonale tenuto a vigilare “circa l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione” – a conoscenza di un agire errato, per compiacenza verso singoli affiliati o per errori interpretativi o procedurali, da parte di un assicuratore in fatto di applicazione del premio, non intervenisse nella situazione puntuale.
Il Cantonte Ticino non potrebbe esimersi dall’intervenire in forma globale, ammontare del premio d’assicurazione compreso, richiamati i già citati artt. 11 cpv. 1 e 12 cpv. 1 LCAMal.” (doc. XV)
2.3. A norma dell’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione.
Per l’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
L’art. 61 cpv. 1 prima frase LAMal prevede che l’assicuratore stabilisce l’ammontare dei premi dei propri assicurati. Per il cpv. 2 l’assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell’assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori.
Per l’art. 11 cpv. 1 LCAMal il Consiglio di Stato definisce le procedure di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo d’assicurazione.
Il regolamento specifica le norme di applicazione del controllo dell’obbligo d’assicurazione (art. 11 cpv. 2 LCAMal).
Giusta l’art. 12 cpv. 1 LCAMal il Consiglio di Stato designa l’istanza competente nel merito delle decisioni circa l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione.
Il cpv. 2 prevede che il Consiglio di Stato dispone in particolare la procedura di decisione nel merito delle domande di esenzione dall’obbligo d’assicurazione, ammissione all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie per i lavoratori frontalieri esercitanti un’attività lucrativa in Svizzera e per i membri delle missioni diplomatiche, permanenti e delle sedi consolari così come per gli impiegati di organizzazioni internazionali e i rispettivi familiari che li accompagnano.
L’art. 12 del Regolamento LCAMal prevede che:
" 1L’iscrizione d’ufficio delle persone o delle famiglie non iscritte ad una Cassa malati convenzionata è ordinata dall’Istituto delle assicurazioni sociali, previa diffida scritta.
2L’iscrizione è ordinata retroattivamente per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal giorno dell’intimazione.
3La ripartizione tra le singole Casse malati convenzionate considera l’effettivo dei rischi assicurati.
2.4. Con sentenza del 18 febbraio 2003 pubblicata in DTF 129 V 162, il TFA (dal 1. gennaio 2007: TF), ha stabilito che il Cantone non è autorizzato ad affiliare d'ufficio le persone che già si sono assicurate così come non può affiliare con effetto retroattivo quelle che si sono assicurate tardivamente. L'assicuratore malattia, non il Cantone, è competente a statuire sull'obbligo di versare un supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva nonché sull'ammontare e sulla riduzione del medesimo.
L’Alta Corte ha affermato:
" 1. Oggetto del contendere è, in ordine, la competenza del Cantone a statuire sull'affiliazione d'ufficio così come sull'obbligo di versare un supplemento di premio in seguito ad affiliazione tardiva. Nel merito il ricorrente contesta da un lato la mancata esenzione, con effetto dal 1o gennaio 1996, dall'obbligo assicurativo previsto dalla LAMal, dall'altro il mancato riconoscimento della carenza di colpa in relazione con un'eventuale affiliazione tardiva.
(…)
2.1 A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. Per il capoverso 2 l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente. L’art. 10 OAMal prevede inoltre che i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo
d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall'estero siano informate e i genitori di neonati siano informati tempestivamente (cpv. 1). L'autorità cantonale competente decide delle domande di cui all'art. 2 cpv. 3-5 (recte 2-5, si confronti la versione in vigore dal 1o gennaio 1997 in lingua tedesca e francese) e all'art. 6 cpv. 3 (cpv. 2).
2.2 In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal emerge che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone che non hanno assolto il loro obbligo di assicurarsi o non lo hanno assolto tempestivamente.
L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (DTF 128 V 268 seg. consid. 3b).
Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi.
2.3 Alla luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi statuire
sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati ... con effetto dal 1° gennaio 2000, essendosi egli affiliato spontaneamente, come neppure su un'affiliazione retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti dell'assicurazione entrano in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione.
Su questo punto quindi le allegazioni ricorsuali risultano fondate.
2.4 L'insorgente contesta pure la competenza del Cantone a statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di premio secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo. Per l'art. 8 OAMal il supplemento di premio è riscosso per una durata pari al doppio di quella del ritardo d'affiliazione.
L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato.
2.5 Dal tenore delle disposizioni citate emerge chiaramente che
l'assicuratore è senz'altro competente per stabilire sia l'ammontare del premio che l'eventuale riduzione. Il fatto non è del resto contestato.
Né la legge né la relativa ordinanza federale si esprimono per contro
espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del pagamento di detto supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio del Consiglio federale emerge in proposito che in caso di affiliazione tardiva non si possono esigere premi arretrati, "ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del messaggio si può
e si deve quindi dedurre che il legislatore intendeva conferire all'assicuratore non solo la competenza di fissare l'ammontare e l'eventuale riduzione del supplemento di premio, ma anche di statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K 97/00; si confronti in tal senso anche MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, pag. 39).
Alla luce di quanto sopra esposto né l'autorità amministrativa cantonale né il Tribunale cantonale erano quindi competenti a statuire sull'obbligo dell'assicurato di versare un supplemento di premio. Su questo punto il ricorso di diritto amministrativo essendo fondato, dev'essere accolto, mentre la decisione amministrativa ed il giudizio impugnato vanno annullati.”
Con sentenza del 19 agosto 2004 (inc. 36.2004.2), questo Tribunale aveva respinto una richiesta di un assicuratore di chiamare in causa l’UAM per stabilire la data della cessazione del domicilio in Svizzera di un’assicurata, trasferitasi all’estero, affermando:
" Per quanto concerne la chiamata in causa dell'IAS che a mente della cassa sarebbe competente per stabilire la data di cessazione dell'affiliazione in Svizzera, va rilevato, come emerge da una sentenza del TFA del 18 febbraio 2003 nella causa H. (K 151/01), che l'intervento dell'amministrazione si giustifica solo quando una persona, tenuta ad affiliarsi in Svizzera, non è affiliata presso nessun assicuratore:
" In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal emerge che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone che non lo hanno fatto o non lo hanno fatto tempestivamente. L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (sentenza del 15 luglio 2002 in re CM F. consid. 3b, K 130/01, non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale). Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi."
Nel caso di specie competente per statuire sulla fine dell'obbligo assicurativo è la Cassa presso la quale l'assicurata era affiliata.
Infatti in concreto non si tratta di affiliare d'ufficio una persona che sfugge all'obbligo assicurativo, bensì di stabilire quando questo obbligo cessa.
Una chiamata in causa dell'amministrazione risulta di conseguenza superflua.”
Va ancora rilevato che questo Tribunale con sentenza del 6 settembre 2005 (inc. 36.2005.50) ha confermato la decisione su opposizione di un assicuratore che aveva condannato il proprio affiliato a pagare la differenza tra il premio dovuto precedentemente in un altro Cantone e quello dovuto nel Canton Ticino dove si era nel frattempo domiciliato.
2.5. In concreto l’UAM ha stabilito da una parte che PI 1 è domiciliato nel Canton Ticino e non nel Canton __________ e dall’altra che la Cassa malati deve chiedere al proprio assicurato di pagare un premio uguale a quello degli altri affiliati domiciliati nel nostro Cantone.
L’UAM ritiene di essere competente a decidere su questi aspetti in virtù degli art. 6 LAMal e 12 Reg. LCAMal.
Da parte sua la ricorrente sostiene che solo gli assicuratori possono decidere circa l’ammontare del premio che devono pagare i propri assicurati.
2.6. Il Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991 (FF 1992 I 65), a proposito degli art. 6 e seguenti della LAMal prevede (a pag. 49 nel Messaggio pubblicato nel sito internet della Confederazione [www.admin.ch]):
" Articolo 6 Controllo e affiliazione d'ufficio
I Cantoni sono incaricati di controllare l'affiliazione, come per l’assicurazione infortuni. A tal fine essi si organizzano liberamente e possono, ad esempio, delegare l'insieme o una parte dei loro compiti ai Comuni. Le esperienze fatte nei Cantoni in cui vi è un'assicurazione malattia malattiaobbligatoria generalizzata mostrano
che è praticamente possibile limitare l'apparato amministrativo utilizzando al meglio i mezzi esistenti, quali i servizi cantonali di assicurazione malattia già operanti e il controllo degli abitanti a livello comunale. Del resto, parecchi Cantoni occupano già oggi funzionari nell'ambito dell'assicurazione malattia, malattiain particolare per l'assegnazione dei sussidi cantonali alle casse.
Se constata che una persona non si è assicurata tempestivamente, l'autorità procede all'affiliazione d'ufficio senza accordarle un termine supplementare.
In questo caso la libera scelta dell'assicuratore è soppressa ( ma l'assicurato potrà in seguito cambiare assicuratore alle condizioni poste all'art. 7). L'interessato è affiliato secondo la chiave di ripartizione tra assicuratori stabilita dal Cantone dopo avere consultato questi ultimi. L'affiliazione d'ufficio ha dato buoni risultati nell'assicurazione infortuni e nei Cantoni in cui l’assicurazione malattia è obbligatoria.
L'articolo 7 capoverso 3, che assegna agli assicuratori il compito di provvedere affinchè non vi siano lacune d'assicurazione in caso di cambiamento di assicuratore, consente di alleviare il controllo in modo considerevole. I Cantoni si limiteranno pertanto a controllare l'assoggettamento all'obbligo d'assicurazione, mentre gli assicuratori provvederanno affinchè, anche in caso di passaggio dall'uno all'altro, non sia più possibile sottrarsi a quest'obbligo. (sottolineatura del redattore)
Per quanto concerne l’art. 61 LAMal (art. 53 del progetto), il Consiglio federale ha precisato (pag. 97 e seguenti nel Messaggio pubblicato nel sito internet della Confederazione [www.admin.ch]):
" Ogni assicuratore deve stabilire lui stesso i premi necessari per coprire le proprie spese. Contrariamente all'assicurazione infortuni obbligatoria, non esistono tariffe di premi comuni agli assicuratori all'interno dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie. Se si tratta dello stesso assicuratore, gli assicurati devono di massima pagare il medesimo premio. I premi non possono quindi essere graduati, segnatamente in funzione dei diversi rischi ( p. es. graduazione secondo l'età o il sesso), né peraltro secondo il reddito degli assicurati (premi in per cento del salario). Superfluo quindi precisare che all'uguaglianza dei premi deve corrispondere l'uguaglianza delle prestazioni, poiché, per legge, le prestazioni sono uniformi."
2.7. In concreto non si tratta di stabilire se PI 1 è soggetto all’obbligo assicurativo, né tantomeno se va affiliato d’ufficio. Oggetto della decisione è la determinazione del domicilio civile dell’assicurato. L’UAM ha deciso circa il domicilio di PI 1 in Svizzera e circa l’applicabilità della tariffa dei premi. Questa competenza tuttavia non appartiene all’autorità cantonale, bensì alla Cassa, la quale provvede affinché nel passaggio da un Cantone all’altro non vi siano lacune (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991 (FF 1992 I 65): : “L'articolo 7 capoverso 3, che assegna agli assicuratori il compito di provvedere affinché non vi siano lacune d'assicurazione in caso di cambiamento di assicuratore, consente di alleviare il controllo in modo considerevole. I Cantoni si limiteranno pertanto a controllare l'assoggettamento all'obbligo d'assicurazione, mentre gli assicuratori provvederanno affinché, anche in caso di passaggio dall'uno all'altro, non sia più possibile sottrarsi a quest' obbligo.”)
Il Cantone ha invece unicamente una funzione di controllo ed interviene, tramite decisione, quando una persona non risulta affiliata alla LAMal malgrado l’obbligo assicurativo.
Se una persona è già affiliata, la competenza per decidere in merito alle questioni inerenti l’assicurazione obbligatoria appartiene alla Cassa, conformemente all’art. 49 LPGA.
Tuttavia l’UAM, se, come nel caso di specie, ritiene che un assicurato sia domiciliato nel nostro Cantone, può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione formale conformemente all’art. 49 LPGA. L’autorità cantonale sarà legittimata dapprima ad opporsi e poi, se lo riterrà necessario, ad interporre ricorso al TCA in applicazione dell’art. 59 LPGA (“ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione”). Recentemente il TF ha infatti ammesso la possibilità di ricorso dell’ufficio della socialità di una città contro una decisione emessa da una cassa malati (cfr. STF dell’8 gennaio 2007, K 18/06).
In queste condizioni la decisione impugnata va annullata giacché l’autorità cantonale non è competente a decidere in merito.
Il presente giudizio va intimato anche a PI 1, quale parte interessata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti