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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2007 36.2006.215

20 marzo 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,112 parole·~21 min·2

Riassunto

Richiesta di sussidio in caso di riduzione notevole del reddito. Calcolo autonomo del reddito. Nessuna disparità di trattamento tra gli assicurati ai quali si applica la tassazione e gli assicurati ai quali si applica il calcolo autonomo del reddito.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.215   cs

Lugano 20 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo dell’11 ottobre 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, separato, padre di 4 figli, ha postulato la concessione del sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2006.

                                  B.   La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito determinante (fr. 39'000) non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale (fr. 20'000 per persone sole, cfr. doc. A1).

                                  C.   Con scritto del 10 novembre 2006 RI 1 propone tempestivo ricorso, rilevando che l’UAM calcola il reddito determinante senza tener conto della sua reale situazione economica. Pur comprendendo di venir considerato persona sola, l’interessato chiede che venga presa in considerazione la circostanza di dover ospitare i 4 figli quando gli vengono affidati. In via subordinata fa valere che utilizzando il calcolo di conversione al posto della notifica di tassazione, vi sarebbe una disparità di trattamento. Egli chiede infine di attendere la notifica di tassazione 2005 (doc. I).

                                  D.   Mediante osservazioni del 13 dicembre 2006 l'UAM propone la reiezione dell'impugnativa. L’autorità cantonale, dopo aver accertato autonomamente il reddito lordo conseguito dal ricorrente nel 2006 (fr. 115'025.60), è giunta alla conclusione che il reddito lordo derivante dalla tassazione 2003 (fr. 103'078) è inferiore rispetto a quello calcolato autonomamente, per cui non sono soddisfatte le condizioni per applicare l’art. 67 lett. m) Reg. LCAMal e il diritto alla riduzione del premio va calcolato sulla base del reddito determinante della tassazione 2003 che nel caso di specie (fr. 28'300) non conferisce il diritto al sussidio. L’autorità cantonale respinge anche le altre censure sollevate dal ricorrente con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione  (doc. V).

                                  E.   Il 3 gennaio 2007 l’insorgente ha trasmesso ulteriori osservazioni (doc. VII).

                                          in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

                                   2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-. (cfr. anche le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).

                                   3.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   4.   A proposito di quest'ultima norma citata il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 nella causa S., 36.2003.84;  36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 nella causa F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 nella causa M., 36.2004.92; STCA del 15 febbraio 2006 nella causa M., 36.2006.7) e si è così espresso:

"  2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".

                                         Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

                                         Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.

                                   5.   Nel caso in esame l'amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio per il 2006, poiché dal reddito mensile lordo di fr. 4'250.85, sulla base della tabella di conversione applicabile per le persone sole, risultava un reddito determinante di fr. 39'000, superiore a quello di fr. 20'000 determinante per l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole (doc. A1).

                                         In sede di osservazioni la Cassa ha proceduto ad un nuovo calcolo, (confermato dall’assicurato: cfr. dov. VII: “le cifre esposte dagli scriventi __________ e __________, relative ai miei redditi, sono corrette”).

                                         Dal calcolo dell’amministrazione e dagli atti prodotti dal ricorrente (cfr. doc. 8) emerge che il reddito lordo nel 2006 ammonta a fr. 115'025.60, e meglio come segue:

                                         salario lordo 1.2006-8.2006 (8 x 7’654.25)                      61’234

                                         salario lordo 9.2006-12.2006 (4 x 9’462.10)                    37’848.40

                                         13.esima mensilità                                                                 8’256.85

                                         indennità economia domestica (7x125.05)                            875.35                       

                                         assegni base e indennità figli (732 x 12)                             8’784

                                         Ded. Contr. Straord. Risan. ([152.20 x 8] + [188.85 x 4]) - 1’973                                              

                                         reddito lordo totale                                                        115'025.60

                                         A fronte di un reddito lordo di fr. 115'025.60, emerge un reddito lordo esposto ai fini della tassazione 2003 di fr. 103'078 (cfr. doc. 7).

                                         In sede di risposta l’UAM, con riferimento alla sentenza del 27 novembre 2003 (inc. 36.2003.84) di questo Tribunale, afferma che la circostanza che dal mese di novembre 2005 l’interessato sia tenuto a versare fr. 4'000 al mese quali alimenti per i figli non può essere considerato una diminuzione del reddito lordo ai sensi dell’art. 67 lett. m) Reg. LCAMal, trattandosi di un aumento delle uscite e non di una diminuzione delle entrate lorde. Per cui il sussidio deve essere verificato sulla base della tassazione 2003 che non permette di concedere l’aiuto statale.

                                         L’insorgente sembra contestare tale presa di posizione (doc. VII).

                                         La questione non merita ulteriore approfondimento. Infatti, la stessa autorità rileva correttamente che volendo dedurre i fr. 4'000 al mese di alimenti dal reddito lordo conseguito nel 2006, si otterrebbe un importo comunque superiore al limite di fr. 20'000 previsto per la concessione del sussidio alle persone sole.

                                         Infatti, fr. 67'026 annui (fr. 115'025.60 – 48'000), convertiti a mano con le apposite tabelle di conversione, portano ad un reddito determinante di fr. 51'560, ossia un importo anch’esso nettamente superiore al limite di fr. 20'000.

Va qui evidenziato che altre deduzioni non sono possibili (cfr. anche consid. 4). Infatti il TCA ha già stabilito, in numerose sentenze, che le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi. Altre deduzioni sono già comprese nel calcolo di conversione del reddito lordo in reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 16 maggio 2006, inc. 36.2006.73 e del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156). In questo senso le osservazioni del 3 gennaio 2007 (doc. VII) non possono modificare il calcolo del reddito determinante (cfr. in particolare i costi assunti dal ricorrente per il mantenimento dei figli, l’ammontare della pigione, utilizzo della franchigia massima, onorario dell’avvocato, ecc.). 

                                   6.   L’insorgente chiede poi di far capo alla tassazione 2005, oltre a quelle precedenti (doc. I).

                                         Va qui rilevato che l’autorità amministrativa non può fare uso della decisione di tassazione 2005 (o ad un’altra tassazione) riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:

"  (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002. (…).".

Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2003, la tassazione per l'anno 2005 non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale (cfr.  STCA del 20 gennaio 2006 in re D., 36.2005.170),

"  La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati.".

                                    7.                                           L’insorgente fa infine valere che vi sarebbe una disparità di trattamento tra gli assicurati che ricevono il sussidio in applicazione della tassazione e quelli che non lo ricevono a causa della conversione del reddito lordo in reddito ipotetico imponibile.

                                          Con sentenza di data 14.03.07 il TCA ha respinto la censura di disparità di trattamento sollevato da un assicurato che riteneva discriminatorio l’utilizzo delle tabelle di conversione per i dimoranti a fronte dell’utilizzo della tassazione ordinaria per i domiciliati (STCA del 14 marzo 2007, inc. 36.2006.250).

                                          Questa censura deve essere respinta anche nel caso di specie. Infatti, la necessità di far capo al calcolo autonomo del reddito in concreto non è da ascrivere alla mancanza della tassazione determinante, bensì al fatto che l’interessato fa valere una diminuzione del suo reddito lordo.

                                         Per cui, necessariamente, al fine di stabilire se vi è stata questa modifica occorre far capo a dati non desumibili dalla tassazione. Tant’è che la dichiarazione d’imposta 2006 deve essere inoltrata alle competenti autorità fiscali entro la fine di aprile di quest’anno e che l’autorità, quando deve verificare l’ammontare del reddito di riferimento, deve tener conto della situazione economica più vicina al momento in cui il sussidio è chiesto, ossia nel limite del possibile, dei dati dell’anno di richiesta dell’aiuto statale (cfr. consid. 4).

                                         Va qui rilevato, con riferimento alla citata STCA del 14 marzo 2007 (inc. 36.2006.250), che una decisione vìola il diritto alla parità di trattamento (di cui all’art. 8 cpv. 1 Cost. fed.) nella misura in cui l’autorità tratta in modo differente delle situazioni simili senza motivi che possano giustificare una simile differenziazione (DTF 125 I 163 consid. 3a, DTF 124 I 170 consid. 2 con riferimenti).

                                         Con l'applicazione delle tabelle di conversione previste dall’art. 72 cpv. 1 Reg. LCAMal tutti gli assicurati che affermano di aver avuto una diminuzione del reddito rispetto a quanto accertato in sede fiscale, sono sottoposti allo stesso metodo di calcolo. In presenza di una situazione giuridica simile (diminuzione del reddito rispetto alla tassazione determinante) gli assicurati sono trattati nella stessa maniera (calcolo autonomo del reddito lordo con l’applicazione delle tabelle e direttive dell’autorità cantonale).

                                         Del resto le tabelle di conversione applicate in concreto ed elaborate dall’IAS in collaborazione con l’Amministrazione delle contribuzioni, sono allestite al fine di corrispondere in maniera più conforme possibile ad una tassazione ordinaria, pur con tutti i limiti del caso. Infatti le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa S., 36.2003.99). Va poi evidenziato come la circostanza secondo la quale coloro che migliorano la situazione economica possono, in buona fede percepire i sussidi fino a quando l’autorità fiscale, nella normale prassi di lavoro avrà preso atto del miglioramento economico, oltre a non essere stata provata, esula comunque dall’oggetto del ricorso in esame.

                                         Va infine rilevato che le censure mosse all’agire di altri Tribunali nell’ambito dell’affidamento dei figli e del calcolo degli alimenti o la critica al regolamento comunale per l’ottenimento del contributo cantonale alle spese di alloggio sono ininfluenti ai fini del diritto al sussidio per il 2006 e comunque non devono essere risolte da questo TCA.

                                   8.   In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

                                          Non si fa carico di tassa di giustizia e spese.

                                    9.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).  A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2006.215 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2007 36.2006.215 — Swissrulings