Raccomandata
Incarto n. 36.2006.194 ir/td
Lugano 14 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 agosto 2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
- che, con decisione 30 agosto 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto ritenendolo tardivo - il reclamo contro la decisione amministrativa del 31 maggio 2006, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2006, presentato da RI 1;
- che con atto 17 ottobre 2006 RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro tale decisione;
- che il ricorso è stato trasmesso il 20 ottobre 2006 all'amministrazione per la risposta di causa (II);
- che il 7 novembre 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:
" lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente per quanto attiene all'osservanza dei termini dell'inoltro della richiesta di riduzione di premio per l'anno 2006.
Nel corso delle prossime settimane, dopo che la controparte ci avrà trasmesso la documentazione richiesta, da parte nostra verrà emessa una nuova decisione basata sul reddito determinante (cfr. documento allegato).
Per quanto riguarda l'osservanza dei termini di inoltro del ricorso, rendiamo presente a questo TCA che la nostra decisione su reclamo del 30.08.2006 ci è stata ritornata da parte della Posta in data 11.09.2006 in quanto il destinatario era irreperibile all'indirizzo da noi indicato sulla decisione (__________, __________). In data 21.09.2006 il nostro Ufficio ha in seguito provveduto a trasmettere la decisione su reclamo del 30.08.2006 all'assicurata al suo nuovo indirizzo (__________, __________).
Il ricorso datato 17.10.2006 può dunque legittimamente essere considerato tempestivo.
Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato dai ruoli." (Doc. IV)
- che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 7 novembre 2006 dell'UAM all'assicurata, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:
" con riferimento al suo ricorso del 17.10.2006 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2006, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, la sua richiesta può essere considerata tempestiva da parte nostra.
Per stabilire se sulla base della sua situazione economica attuale è data la possibilità di beneficiare della riduzione di premio per l'anno 2006, la invitiamo cortesemente, entro 20 giorni dalla presente, a trasmetterci copia dei documenti seguenti:
• copia di tutti i documenti attestanti l'ammontare del reddito lordo da lei conseguito 1 ° gennaio 2006 a tutt'oggi (bilancio e conto economico al momento della chiusura della sua attività indipendente, conteggi dell'indennità straordinaria di disoccupazione percepita dal 1 ° agosto 2006, ev. conteggi stipendio, ev. altre entrate, ecc.);
• copia di tutti i giustificativi relativi ad eventuali interessi passivi a suo carico per il periodo 01.01.2006-30.09.2006 (attestazioni bancarie, ev. altri documenti, ecc.).
Non appena in possesso di quanto richiesto potremo annullare la decisione impugnata e, in seguito, lei riceverà da parte nostra una nuova decisione basata sul suo reddito determinante. …" (Doc. V/bis)
- che in data 9 novembre 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha precisato meglio la sua decisione 7 novembre 2006 precisando che il provvedimento impugnato dall'assicurato andava considerato annullato, comunicazione è stata data anche alla signora RI 1;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che, in virtù dell'art. 3a LPr.TCA nel termine della presentazione della risposta di causa l'amministrazione può modificare il provvedimento impugnato;
- che, in concreto, l'UAM - alla luce delle argomentazioni sollevate dalla ricorrente - ha annullato il provvedimento;
- che la causa diviene quindi priva d'oggetto e può essere stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili;
- che la signora RI 1 potrà impugnare la decisione dell'UAM che deciderà - nel merito - la sua richiesta di sussidio.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili;
3. la presente decisione è definitiva. Intimazione alle parti mediante scritto raccomandato.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
terzi implicati