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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2006 36.2006.193

8 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·594 parole·~3 min·1

Riassunto

Sospensione effettiva delle prestazioni. Ricorso per denegata giustizia. Revoca del provvedimento. Stralcio del ricorso siccome divenuto privo d'oggetto.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.193   ir/td

Lugano 8 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2006 di

RI 1  

contro  

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato come,        in fatto ed in diritto

                                     -   che con gravame 19/20 ottobre 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni lamentando l'avvenuta sospensione delle prestazioni in virtù dell'assicurazio-ne obbligatoria contro le malattie da parte di CO 1, apparentemente dal 1° giugno 2006 e ciò in assenza di una decisione formale;

                                     -   che con comunicazione 12 aprile 2006 l'Ufficio assicurazione malattia ha informato l'assicurato (doc. A3) che, in base all'art. 85d) Reg. LCAMal , "... dal 1° giugno 2006 da parte nostra non verranno più assunti i pagamenti dei premi assicurativi di base ... e delle partecipazioni;

                                     -   che, come indicato, il ricorrente evidenzia la sospensione delle prestazioni in assenza di emanazione di una formale decisione;

                                     -   che con scritto 25 ottobre 2006 CO 1 ha informato il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che "la sospensione delle prestazioni in virtù dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie è stato annullato con effetto reattivo";

                                     -   che il ricorrente, cui è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito non ha comunicato nulla al TCA;

                                     -   che non risulta che CO 1 abbia emanato una decisione formale in merito alla sospensione delle prestazioni;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che nel caso in esame l'impugnativa andava qualificata quale ricorso per denegata giustizia alla luce dell'assenza di emanazione di un provvedimento impugnabile a fronte della sospensiva;

                                     -   che la pronta reazione di CO 1 che ha ripristinato la copertura rende privo d'oggetto il gravame che può essere stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese ritenuto l'obbligo per l'assicuratore di ripristino della copertura come annunciato con lo scritto 25 ottobre 2006 - con effetto retroattivo oltre che pro futuro;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, siccome divenuto privo d'oggetto, va stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.       

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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