Raccomandata
Incarto n. 36.2006.193 ir/td
Lugano 8 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2006 di
RI 1
contro
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato come, in fatto ed in diritto
- che con gravame 19/20 ottobre 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni lamentando l'avvenuta sospensione delle prestazioni in virtù dell'assicurazio-ne obbligatoria contro le malattie da parte di CO 1, apparentemente dal 1° giugno 2006 e ciò in assenza di una decisione formale;
- che con comunicazione 12 aprile 2006 l'Ufficio assicurazione malattia ha informato l'assicurato (doc. A3) che, in base all'art. 85d) Reg. LCAMal , "... dal 1° giugno 2006 da parte nostra non verranno più assunti i pagamenti dei premi assicurativi di base ... e delle partecipazioni;
- che, come indicato, il ricorrente evidenzia la sospensione delle prestazioni in assenza di emanazione di una formale decisione;
- che con scritto 25 ottobre 2006 CO 1 ha informato il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che "la sospensione delle prestazioni in virtù dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie è stato annullato con effetto reattivo";
- che il ricorrente, cui è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito non ha comunicato nulla al TCA;
- che non risulta che CO 1 abbia emanato una decisione formale in merito alla sospensione delle prestazioni;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che nel caso in esame l'impugnativa andava qualificata quale ricorso per denegata giustizia alla luce dell'assenza di emanazione di un provvedimento impugnabile a fronte della sospensiva;
- che la pronta reazione di CO 1 che ha ripristinato la copertura rende privo d'oggetto il gravame che può essere stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese ritenuto l'obbligo per l'assicuratore di ripristino della copertura come annunciato con lo scritto 25 ottobre 2006 - con effetto retroattivo oltre che pro futuro;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, siccome divenuto privo d'oggetto, va stralciato dai ruoli.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici