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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2006 36.2006.179

7 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,091 parole·~5 min·3

Riassunto

Procedura esecutiva per incasso premi e psese LCA. Petizione (azione disconoscimento debito) parzialmente ammessa

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.179   ir/td

Lugano 7 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione 20 settembre 2006 interposta da

AT 1  

contro  

Cassa Malati CV 1     in materia di assicurazione complementare contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                    •   che con petizione 20 settembre 2006 AT 1 ha convenuto dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni CV 1, assicuratore malattia, per una richiesta "abusiva per spese per richiami e spese per precetto esecutivo".;

                                    •   che, sostanzialmente, l'attrice ha postulato l'accertamento dell'inesistenza di suo debito nei confronti di CV 1 (Feststellungsklage);

                                    •   che, più dettagliatamente, la signora AT 1 indica di avere disdetto il rapporto contrattuale concluso con la convenuta e riferito  a coperture complementari ricevendo comunque la richiesta di versamento dei premi. Dopo contatto tra le parti l'attrice ha pagato il 10 luglio 2006 l'ammontare di CHF 138.--;

                                    •   che, nonostante il pagamento, CV 1 ha fatto spiccare precetto esecutivo nei suoi confronti postulando l'incasso di CHF 138.-- oltre a spese amministrative (CHF 110.--), spese esecutive (CHF 30.--) e tassa d'incasso (CHF 5.--, doc. E);

                                    •   che la signora AT 1 è insorta nei confronti di CV 1 contestando l'importo delle spese amministrative esposte ingiustamente mentre CV 1 ha mantenuto la sua richiesta;

                                    •   che come detto, l'attrice postula l'accertamento dell'inesistenza di suo debito verso CV 1 per i fatti esposti, oltre al "ritiro dell'esecuzione";

                                    •   che CV 1, con risposta di causa 13 ottobre 2006, evidenzia di avere notificato una "Intimazione LCA" il 18 maggio 2006 all'attrice per un importo di CHF 115.-- per 5 premi mensili (gennaio-maggio 2006) da CHF 23.--, ed evidenzia di avere notificato alla signora AT 1 la sospensione delle prestazioni assicurative "… per un importo di CHF 168.--" ossia 6 premi mensili di CHF 23.-- (CHF 138.--) oltre CHF 30.-- per spese;

                                    •   che CV 1 ha effettivamente chiesto all'UE l'avvio di procedura esecutiva contro l'attrice ed indica di avere contabilizzato solo successivamente il pagamento di CHF 138.-- da parte dell'attrice;

                                    •   che CV 1 rammenta come i premi debbano essere pagati anticipatamente e come l'attrice sia stata diffidata ed ai sensi delle CGA e debba quindi vedersi addebitare CHF 30.--. CV 1 ha invece rinunciato a chiedere ulteriori spese per CHF 80.-- siccome non dovute;

                                    •   che in replica l'attrice contesta la legalità dei CHF 30.-- richiesti da CV 1;

                                    •   che, interpellata in merito, CV 1 ha ribadito il suo buon diritto;

                                         in diritto

                                         in ordine

                                    •   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

                                         nel merito

                                    •   che il debito per i premi dei primi 6 mesi 2006 della signora AT 1 nei confronti di CV 1 assomma a CHF 138.-- ed è stato soluto il 10 luglio 2006;

                                    •   che palesemente, come riconosce la stessa convenuta, i CHF 80.-- pretesi per le spese cagionate dalle procedure d'incasso come pure le spese esecutive non sono dovute e la pretesa dell'assicuratore era manifestamente infondata;

                                    •   che CV 1 avrebbe dovuto accorgersi di ciò e non persistere in un incasso errato mediante procedura esecutiva che ha creato incomodo all'attrice;

                                    •   che, in effetti, chiariti i fatti la signora AT 1 ha soluto il suo debito;

                                    •   che l'ingiustificata pretesa di premi e spese e quindi la richiesta di spese non dovute, ha imposto alla signora AT 1 di adire il Tribunale assumendosi spese che le vanno riconosciute, al contrario delle ripetibili che non possono essere qui ammesse;

                                    •   che resta da accertare se l'attrice deve versare l'importo di CHF 30.-- per le spese di diffida espressamente previste alle CGA 13.3.;

                                    •   che, senza entrare nel merito degli scritti doc. 1 e 2 di CV 1, ed in particolare della piena conformità della diffida ai precetti della LCA così come interpretati dal Tribunale Federale, si evidenzia come solo dopo lo scritto 16 giugno l'attrice ha soluto il debito;

                                    •   che, correttamente, l'importo di CHF 30.-- è dovuto;

                                    •   che, conseguentemente, la petizione va accolta parzialmente dovendosi accertare un debito dell'attrice nei confronti della convenuta per CHF 30.--;

                                    •   che, come indicato in precedenza, la procedura - gratuita - non permette attribuzione di ripetibili alle parti, in specie alla parte attrice. Si giustifica qui il riconoscimento delle spese materiali sopportate dall'attrice limitatamente al grado di soccombenza dell'assicuratore come indicato;

                                    •   che sarebbe infatti urtante limitare il diritto di adire il Tribunale per la parte che, a fronte del suo buon diritto, dovrebbe assumersi spese di un certo rilievo;

                                    •   che, in concreto, era palese sin dall'inizio il buon diritto dalla signora AT 1 a vedere disconoscere la pretesa di CHF 80.--, tanto che su questo punto CV 1 ha aderito alla petizione;

                                    •   che alla luce della pretesa (CHF 80.--) manifestamente infondata ed in assenza di rettifiche da parte di CV 1 l'attrice ha dovuto adire il TCA, aggiungendo poi l'erronea pretesa di disconoscimento di ulteriori CHF 30.--;

                                    •   che visto quanto precede, richiamate le norme del CPC applicabili in concreto, in specie l'art. 150 CPC, nonché quanto esposto nella sentenza 36.2006.104 del 6 dicembre 2006 per analogia, si giustifica la condanna di CV 1 a rimborsare all'attrice, per le spese vive sopportate, l'importo di CHF 30.--;

                                    •   che la presente decisione è definitiva siccome non impugnabile per riforma al Tribunale Federale (art. 43 e 46 OG);

                                    •   che una copia della presente viene trasmessa, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LSA, all'autorità di sorveglianza (UFAP, Berna);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è parzialmente accolta.

                                         §    Di conseguenza è accertato un debito di AT 1, __________, nei confronti di CV 1, __________, per l'incasso di spese amministrative connesse a procedure d'incasso premi delle coperture complementari del primo semestre 2006 di CHF 30.--.

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia e spese. CV 1 è condannata a versare a AT 1, a titolo di rifusione delle spese vive sopportate, l'importo di CHF 30.--.

                                   3.   La presente è definitiva siccome non sono dati gli estremi di cui agli art. 43 e 46 OG vigente sino al 31 dicembre 2006.                     

                                   4.   Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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