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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2006 36.2006.167

19 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,502 parole·~8 min·3

Riassunto

Sussidio rifiutato. Ricorso fondato sulla tassazione per altro periodo rispetto a quello definito nel DE 25 ottobre 2005. Respinto.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.167   IR/sdm

Lugano 19 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 24 luglio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

A.  Con atto del 17 novembre 2005 RI 1, __________, ha chiesto la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie 2006.

Con l'istanza RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2004 indicante redditi netti per CHF 32'021 ed un reddito imponibile di CHF 19'500.

L'UAM ha respinto la richiesta ed il reclamo 19 maggio 2006 non ha avuto miglior sorte siccome respinto con la decisione 24 luglio 2006.

B.  Con il ricorso 22 agosto 2006 RI 1, fondandosi sulla tassazione 2005 lamenta la mancata concessione del sussidio.

                                         Dal canto suo L'Ufficio assicurazione malattia propone la reiezione   dell'impugnativa siccome l'imponibile 2003 assomma a CHF 20'600 che arrotondato al mille franchi superiore non consente la concessione del sussidio.

Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.

                                         in diritto

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

2.Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 8 delle considerazioni di diritto.

nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato ribadito a CHF 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio è stato fissato a CHF 30'000.-; il reddito di riferimento è stato ristabilito in CHF 50'000.-.

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari.".

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                    6.   Va infine evocato come ricordato nella sentenza 03.09.04 come

"  unicamente una tassazione …riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di revisione (come evocato nella sentenza 6 maggio 2004 …) o per la determinazione del sussidio ciò che è desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 della medesima normativa e quanto evocato nella sentenza STCA 3 settembre 2004 36.2004.93).

In altri termini neppure a fronte di una decisione di tassazione relativa al periodo …(diverso n.d.r.) … con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati … tale tassazione potrebbe essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria … riferita a periodo diverso da quello fissato dall'esecutivo cantonale sulla base dell'art. 49 LCAMal. Vanno evocate le recenti novelle legislative in materia fiscale hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è, verosimilmente, alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 e di inviare ancora la tassazione 2001-2002."

7.In concreto quindi l'Ufficio assicurazione malattia non poteva far altro che riferirsi alla tassazione 2003 anche se indicante dati meno favorevoli alla ricorrente. Il ricorso non può, purtroppo, trovare accoglienza in questa sede nonostante la consapevolezza dei ridotti importi su cui la signora RI 1 può contare. Il principio della legalità vieta al Giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello del legislatore o dell'esecutivo che se ne vede delegare le competenze.

                                   8.   Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. La presente decisione è definitiva, non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

A seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 ed entrata in vigore con la pubblicazione del 4 luglio 2006 (BU 30/2006), per esplicita volontà del legislatore il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurata. In questo senso va il Messaggio 7 marzo 2006 n. 5759 allestito al commento all’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di legge citato:

"  Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”.

La commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3). Da quanto precede discende che il complesso procedurale applicabile al caso di specie è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi, non si percepiscono né tassa di giustizia né spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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