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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2006 36.2006.162

23 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,362 parole·~27 min·3

Riassunto

E' tardiva la richiesta di sussidi per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia di base per il 2002-2003 presentata a fine 2005 e non entro la fine dell'anno precedente l'anno di competenza o di quest'ultimo(per modifica condizioni di reddito).Assenza di motivi giustificanti il ritardo

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.162   rs/sdm

Lugano 23 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 10 luglio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 12 maggio 2006 l’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM) ha respinto la richiesta inoltrata il 20 dicembre 2005 da RI 1 tendente alla concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per gli anni 2002-2003, ritenendo la relativa domanda tardiva (cfr. doc. 1, 2).                                                              

                               1.2.   A seguito del reclamo inoltrato dall’assicurato il 12 giugno 2006 (cfr. doc. 3), l’UAM, il 10 luglio 2006 ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A4).

                               1.3.   Contro la decisione su reclamo del 10 luglio 2006 l’assicurato ha inoltrato ricorso al TCA, esprimendosi come segue:

"  (…)

A causa di un incidente della circolazione del 20.08.99, con dec. 28.10.03, ho ottenuto da parte dell'AI, una rendita d'invalidità del 50%, a partire dal 01.08.2000.

In conseguenza ai diversi problemi economici, all'invalidità di cui sopra e alle informazioni assunte in seguito agli eventi, in data 20.12.05, ho richiesto i sussidi per la Cassa malati per gli anni dal 2002 al 2006, per il sottoscritto mia moglie e mia figlia. In data 07.04.06, l'Istituto delle assicurazioni sociali, decideva negativamente

unicamente per il sussidio relativo all'anno 2004, di cui non ho fatto ricorso in quanto era determinante la decisione relativa all'anno 2003, per i motivi che seguiranno.

In data 12.05.06 l'Istituto delle assicurazioni sociali, decideva unicamente per il sussidio relativo agli anni 2002/2003.

In data 12.06.06 ho interposto reclamo contro la decisione di diniego del 12.05.06 postulando anche la riconsiderazione della decisione 07.04.06 per l'anno 2004, in quanto l'iter non ha seguito la cronologia dovuta in considerazione di fatti importanti intervenuti nel 2003 (Invalidità al 50%).

In fatto:

Contrariamente a quanto asserito nella decisione d'irricevibilità del 10.07.06 l'istanza è stata inoltrata al 20.12.05 per tutti gli anni a partire dal 2002 al 2006 per cui per logica e per legge in virtù dei cambiamenti e fatti nuovi intervenuti, gli anni andavano decisi in ordine cronologico: il 2002, poi il 2003, poi il 2004, ecc..

Non si comprende per quale ragione I' I.A.S., ha voluto decidere prima il 2004 e poi il 2002/2003, se non per per arduo ed astuto marchingegno machiavellico. Infatti la decisione d'invalidità del 28.10.03, è un fatto nuovo importante e determinante ai fini del reddito ed in relazione al ritardo della richiesta oltre ai motivi che non ero informato sulle possibilità delle prestazioni in quanto convinto che i sussidi erano riservati a giovani studenti o disoccupati in difficoltà, inoltre i diversi problemi di salute che ho dovuto affrontare, legati all'infortunio che ha causato l'invalidità ed al diabete di cui soffro da alcuni anni, hanno tenuto impegnata la mia mente dando la priorità nel cercare di curarsi al meglio rispetto ad ogni altra cosa.

Devo per forza maggiore credere che l'Istituto delle assicurazioni sociali ha volutamente inviarmi prima la decisione relativa all'anno 2004, in quanto oltre ai problemi economici ed a quanto sopra sottolineato, a loro avviso forse non vi erano sostanziali fatti nuovi da giustificare la tardività.

Pensando come poi ha fatto, d'inviarmi successivamente la decisione relativa agli anni 2002/2003, dove ci sono stati importanti fatti nuovi, oggetto ora di ricorso.

Sostanzialmente la questione verte sulla tardività della richiesta non sul diritto.

Infatti in base alla condizione economica avrei avuto il diritto ai sussidi.

Tenuto conto che non ero informato sui sussidi in generale, sopratutto che nell'ottobre 2003 è arrivata la decisione d'invalidità al 50% da parte, dell'AI, per cui, questo fatto nuovo importante e determinante che ha cambiato le cose, rientra nel cpv 2 dell'art. 45 LCAMal/ art. 53 e 55.

Posso con certezza affermare che, la sola via per uscire da questa situazione disastrosa, è, che mi vengano concessi i sussidi per la cassa malati per il sottoscritto, mia moglie e mia figlia __________ a partire dal 2002, ma almeno dal 2003 anno in cui sono stato dichiarato invalido al 50%.

Per i motivi ampiamente illustrati nelle varie corrispondenze con l' I.A.S e nel presente ricorso chiedo:

01) Unificare le due procedure.

02) Che vengano ammessi i motivi del ritardo alle richieste di sussidio.

03) Che mi vengano concessi i sussidi per gli anni 2002/2003

(…)

In subordine:

01) Unificare le due procedure.

02) Che vengano ammessi i motivi del ritardo alle richieste di sussidio.

03) Che mi vengano concessi I sussidi per l'anno 2003." (Doc. I)

                               1.4.   L’UAM, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.5.   Con scritto del 15 settembre 2006 l’assicurato ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).

                               1.6.   L’UAM, il 25 settembre 2006 si è riconfermato nelle proprie decisioni pronunciate e in quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

                               1.7.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   L’art. 76 cpv. 3 LCAMal prevede che contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         A decorrere dal 4 luglio 2006 alle procedure dinanzi al TCA è applicabile, a seguito dell’abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal che rinviava alla Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm), la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni - LPTCA (cfr. BU 30/2006 pag. 201-203).

                                         Il ricorso del 14 agosto 2006 è stato formulato, tenuto conto delle ferie giudiziarie estive durante le quali la decorrenza del termine rimane sospesa (cfr. art. 23 LPTCA; 133 CPC), nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisioni emessa su reclamo. Esso risulta, pertanto, tempestivo ed è ossequioso dei requisiti minimi fissati nella LPTCA.

                                         Di conseguenza questa Corte entra nel merito dell’impugnativa.

                               2.3.   Con il ricorso (cfr. doc. I) l'assicurato ha chiesto che la presente procedura venga unificata a quella riguardante il rifiuto di concedere il sussidio della cassa malati per l’anno 2004 (cfr. inc. 36.2006.163).

                                         L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a)  quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;

                                         b)  quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

                                         Nell'evenienza concreta le due procedure, seppur riguardanti la medesima persona, ossia l’assicurato, non vanno congiunte, poiché esse non concernono la stessa problematica.

                                         Più precisamente, in relazione all’inc. 36.2006.163, come risulta dalla relativa sentenza di data odierna, la questione che si è posta a questa Corte è stata quella di valutare se l’UAM il 10 luglio 2006, ha rettamente oppure no emesso una decisione su reclamo di irricevibilità, in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2004.

                                         Al contrario, per quanto riguarda la presente vertenza, il TCA esaminerà se a ragione o meno l’UAM ha negato al ricorrente l’assegnazione dei sussidi per il 2002/2003.

                                         Nel merito

                               2.4.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche al 2001. Pertanto il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (DE del 6 novembre 2001 concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2002; cfr. STCA del 22 settembre 2003 nella causa L., 36.2003.64 consid. 2.3.).

                                         Per quanto concerne l’anno 2003, il Consiglio di Stato ha invece stabilito quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001/2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 novembre 2002 concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2003).

                               2.5.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari.

                                         In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.

                                         La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"  a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del

                                        loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)  persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)  cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)  cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato  

    desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                               2.6.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 44 Reg.LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg.LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"  a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel

                                        corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge - e non più solo il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato ha ricordato che:

"  (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).”

                               2.7.   Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                               2.8.   Nella presente evenienza l’assicurato beneficia di un permesso di domicilio di tipo “C” (cfr. doc. 1). Egli è, pertanto, tassato in via ordinaria.

                                         Il ricorrente ha inoltrato l’istanza di sussidio per gli anni 2002-2003 alla fine del 2005.

                                         Di per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg.LCAMal, in quegli anni in vigore. Al caso in esame, infatti, non si applica ancora la modifica dell’art. 28 LCAMal, di cui sopra, valida dal 1° gennaio 2005.

                                         L’insorgente avrebbe dovuto presentare il formulario per la concessione del sussidio concernente il 2002 entro la fine del 2001, e il modulo per l’assegnazione del sussidio attinente al 2003 entro la fine del 2002.

                                         Infatti, come visto precedentemente, giusta l’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg.LCAMal gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente) devono presentare la relativa istanza entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza.

                                         Tuttavia, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (cfr. consid. 2.5.) prevede che gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67 RLCAMal), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare l'istanza nel corso dell'anno stesso.

                                         Il ricorrente fa valere delle difficoltà finanziarie e di salute, presenti ancora a tutt’oggi, sorte in riferimento all’infortunio subito il 20 agosto 1999 (cfr. doc. I, V, A3), per i cui postumi infortunistici è stata riconosciuta, l’8 settembre 2003, una rendita di invalidità del 50% a far tempo dal 1° settembre 2003 da parte dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STCA del 20 dicembre 2005, 35.2005.43 relativa all’assicurato) e il 28 ottobre 2003 una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2000 da parte dell’assicurazione per l’invalidità (cfr. doc. A1).

                                         Ora, in concreto, nonostante l’asserita diminuzione del reddito che ha spinto l’insorgente, nel 2005, a fare richiesta del sussidio dei premi di cassa malati per gli anni 2002-2003, l'ipotesi della lettera d dell’art. 45 cpv. 1 Reg.LCAMal non si realizza.

                                         Per quanto riguarda il 2003, visto che la decisione di rendita della LAINF è stata emessa nel mese di settembre 2003 e che il provvedimento dell’AI è stato emanato nel mese di ottobre 2003, la richiesta di sussidio doveva essere inoltrata nel corso dell’anno di competenza, ossia del 2003, come rettamente indicato dall’UAM (cfr. doc. III).

                                         In relazione al 2002 va, poi, osservato che l'eventuale effettiva diminuzione del reddito connessa al sinistro del 1999 si è verificata già prima del 2002, per cui l’istanza di sussidio per tale anno doveva essere fatta valere entro la fine del 2001.

                                         In proposito, è utile rilevare che questo Tribunale ha già affermato che, allorché il peggioramento delle condizioni finanziarie dell'istante è intervenuto in precedenza e non nell’anno di competenza del sussidio, non è possibile porre rimedio alla tardività della richiesta di sussidio per un determinato anno, inoltrata nel corso di quello stesso anno, facendo valere l'eccezione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16; STCA del 9 marzo 2006 nella causa R.M., 36.2006.3; STCA del 12 gennaio 2006 nella causa. A.T., 36.2005.189; STCA del 28 novembre 2005 nella causa D.B., 36.2005.151).

                                         In ogni caso, anche considerando un ulteriore mutamento delle condizioni economiche nel corso del 2002, tale cambiamento avrebbe dovuto essere invocato, quale eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (qui: 31 dicembre 2001), nel corso del 2002, quando l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno (cfr. STCA del 5 settembre 2006 nella causa Z., 36.2006.131, consid. 6; STCA del 24 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.211).

                                         Se non avesse avuto a disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo (cfr. STCA del 5 settembre 2006 nella causa Z., 36.2006.131, consid. 6; STCA del 24 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.211).

                                         Il TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005, nella causa R., 36.2005.136). Allo stesso modo, nella misura in cui la diminuzione del reddito avviene nel corso dell’anno di competenza, l’assicurato è tenuto a fare richiesta del sussidio nel corso di quell’anno (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal).

                                         Formulando, invece, soltanto nel 2005 questa eccezione riferendosi però agli anni 2002 e 2003, la richiesta dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva.

                               2.9.   L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal enuncia che per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Questo Tribunale ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

                                         Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

                             2.10.   Nel caso di specie l’insorgente, a motivo del ritardo dell’inoltro della richiesta di sussidio, ha addotto che i diversi problemi di salute che ha dovuto affrontare a seguito dell’infortunio del 1999 e del diabete di cui soffre da alcuni anni hanno impegnato la sua mente, cosicché la priorità è stata data al fatto di cercare di curarsi al meglio. Inoltre egli ha indicato di non essere stato al corrente della possibilità di richiedere i sussidi e che in ogni caso non dispone delle decisioni di tassazione a decorrere dal periodo fiscale 1997/1998.

                                         Infine l’assicurato ha fatto valere una situazione economica difficile (cfr. doc. I; V).

                                         Occorre, dunque, verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati per gli anni 2002-2003 è stata inoltrata sia scusabile.

                                         Dapprima va osservato che la circostanza secondo cui l’assicurato, siccome ha prioritariamente cercato di curarsi al meglio a seguito dell’infortunio subito nel 1999, non ha avuto né il tempo, né la concentrazione per occuparsi delle questioni amministrative, non lo soccorre nel ritardo con cui ha postulato l’assegnazione dei sussidi per gli anni 2002-2003.

                                         Il TCA rileva, infatti, che il ricorrente, negli anni in questione, era coniugato, come lo è tuttora.

                                         Dagli atti risulta peraltro che la moglie si è occupata di mediazioni di crediti con le banche (cfr. doc. A3).

                                         In simili condizioni, è ragionevolmente esigibile pretendere che si poteva ragionevolmente esigere dal ricorrente che facesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche di quella che qui ci occupa.

                                         Al riguardo giova segnalare che in una sentenza del 14 marzo 2006 nella causa B, 36.2006.16 il TCA non ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, egli era sposato; pertanto, come sua moglie si era occupata di lui e l'aveva aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, il ricorrente poteva e doveva fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche di quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati. Pertanto l’erogazione del sussidio nella forma retroattiva è stato negato.

                                         Va poi rilevato che, anche volendo ritenere che l'insorgente non fosse in grado, tra il 2001 e il 2003, di fare regolare e tempestiva richiesta per l'ottenimento del sussidio di cassa malati, la presentazione della richiesta oltre 3, rispettivamente 2 anni dopo la scadenza del termine appare decisamente eccessiva.

                                         Pur se umanamente comprensibile, la difficile situazione passata del ricorrente non può dunque giustificare la concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per gli anni 2002-2003.

                                         Il giudice è in effetti obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso delicato come quello del ricorrente.

                                         Le difficoltà menzionate dall'assicurato quale giustificazione del ritardo con cui è stato richiesto il sussidio non sono, quindi, un motivo valido e sufficiente per accettare la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

                             2.11.   Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui l’insorgente non sarebbe stato informato circa la possibilità in generale di chiedere il sussidio, va innanzitutto rilevato che egli non sostiene di aver ottenuto informazioni errate o di essersi rivolto ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in merito alle sue richieste.

                                         In casu non può, dunque, essere richiamato il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa K. e B., K 107/05, consid. 3.1.; DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

                                         Non essendo in presenza, in concreto, di informazioni erronee fornite dalle autorità competenti, la buona fede del ricorrente non può in nessun caso essere tutelata.

                                         Va poi rammentato che di principio il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

                                         Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche legislative e i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).

                                         Di conseguenza l’assicurato non può prevalersi dell’ignoranza della legge (per dei casi analoghi cfr. STCA del 5 ottobre 2006 nella causa C., 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002 nella causa D., 36.2002.119, già menzionata al consid. 2.9.).

                             2.12.   Circa la mancanza della tassazione di riferimento, ossia per il 2002 quella del 1999/2000 e per il 2003 quella del 2001/2002, va osservato che l’amministrazione avrebbe dovuto calcolare il reddito determinante autonomamente (art. 31 LCAMal; consid. 2.5.).

                                         Inoltre il TCA, come esposto sopra, ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è comunque tenuto a trasmettere il formulario della richiesta di sussidio entro il 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo, non appena tutta la documentazione necessaria sarà disponibile (cfr. STCA del 9 gennaio 2006 nella causa M., 36.2005.141, consid. 10; STCA del 7 novembre 2005, nella causa R., 36.2005.136).

                                         L’interessato, di principio, è infatti in grado di conoscere la propria situazione finanziaria già alla fine del mese di dicembre dell’anno precedente il versamento dei sussidi.

                                         Di conseguenza il ricorrente avrebbe dovuto, benché non gli fossero ancora state intimate le decisioni di tassazione dei periodi fiscali determinanti, interporre in ogni caso la domanda volta alla concessione dei sussidi per il 2002 entro il 31 dicembre 2001 e per il 2003 entro il 31 dicembre 2002.

                                         Infine, le difficoltà economiche nelle quali si trova attualmente la famiglia dell’insorgente non sono motivi atti a giustificare il ritardo nella richiesta del sussidio (cfr. STCA del 9 gennaio 2006 nella causa M., 36.2005.141).

                             2.13.   Alla luce di quanto precede (cfr. consid. 2.10. - 2.12.), il TCA deve concludere che nel caso in esame nessun motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della richiesta per i sussidi degli anni 2002 e 2003 è realizzato.

                                         In casu, dunque, nemmeno torna applicabile l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal.

                             2.14.   Il ricorrente ha richiamato il proprio incarto depositato presso l’UAM (cfr. doc. I).

                                         Con la risposta l’autorità amministrativa ha prodotto il suo incarto completo (cfr. doc. III; 1-4).

                                         Ulteriori prove, visti i motivi che hanno portato alla reiezione del ricorso, appaiono superflue. Per cui questa Corte rinuncia alla loro assunzione.

                                         Al riguardo va ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04 consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                             2.15.   In simili circostanze, questa Corte non può che confermare la decisione su reclamo del 10 luglio 2006.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2006.162 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2006 36.2006.162 — Swissrulings