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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2006 36.2006.16

14 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,142 parole·~16 min·1

Riassunto

Istanza di sussidio nel 2005 per i premi del 2003. La diminuzione del reddito nel 2003 implica che la domanda doveva essere inoltrata quell'anno stesso. I problemi di salute (tossicodipendenza) in passato non giustificano il ritardo, giacché la moglie avrebbe potuto spedire il formulario di sussidio

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.16   TB

Lugano 14 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 dicembre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 3 agosto 2005 RI 1, nato nel 1972 e coniugato, ha inoltrato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) tre diversi formulari, postulando con ognuno la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003 (doc. 1), corredando ogni istanza con la notifica di tassazione per il 2003.

Tutte e tre le domande di sussidio sono state ritenute tardive e quindi respinte. Il reclamo non ha avuto miglior sorte, siccome anch'esso respinto con decisione del 23 dicembre 2005 (doc. A2).

                                  B.   Con ricorso del 20 gennaio 2006 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati per il solo anno 2003. Egli fa valere che “(…) negli anni sopraccitati la mia situazione psicologica era molto fragile e precaria. Dopo quasi 10 anni di tossicodipendenza (…) Fino al 1999 ho beneficiato del assistenza sociale, che però ho lasciato appena ho potuto, e che ora non percepisco più. Il diritto di avere però un sussidio sulla cassa malattia, viste le mie esigue entrate, anche se retroattivo, spero sia possibile. Purtroppo era talmente faticoso rimanere fuori dai giri della tossicodipendenza che non mi sono reso conto di poter chiedere i sussidi, e così non avendo i soldi per pagare la cassa malattia sono stato precettato dall'ufficio esecuzioni e fallimenti. Inoltre a causa del mancato pagamento in quegli anni, ora dopo aver precettato me, è stata precettata anche mia moglie, rischiando di doverci fare pignorare i nostri beni. (…).".

Con osservazioni del 6 febbraio 2006 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso, specificando che pur comprendendo i problemi a cui l'istante ha dovuto far fronte, le motivazioni addotte non lo mettono al riparo dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrare all'UAM la propria richiesta di sussidio, per cui non sarebbe possibile concederglielo ugualmente. La domanda di sussidio andava imperativamente inoltrata entro la fine di ogni anno che precedeva l'anno per il quale il sussidio veniva chiesto, per cui entro il 31 dicembre 2002 per poter ottenere il sussidio per l'anno 2003.

in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 20 gennaio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, ritenute inoltre le ferie giudiziarie natalizie.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per quanto concerne le basi di calcolo per i sussidi per l’anno 2003, il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001-2002. Il DE del 26 novembre 2002 ribadisce i limiti sopra evocati, ossia CHF 22'000.- per le persone sole e CHF 34'000.- per le famiglie.

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"a)  per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:

"  (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)

Ora, anche se questa modifica non si applica alla richiesta di sussidio per il 2003, va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.

                                   6.   Nel caso in esame, va osservato che l’istanza di sussidio per il 2003 è stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1).

In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato che l'assicurato, sposatosi il 24 maggio 2000, è stato tassato in via ordinaria con l'emissione della tassazione 2001-2002 (doc. 1), la richiesta inoltrata nel 2005 è tardiva. Essa doveva essere presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2003), ovvero entro il 31 dicembre 2002, quando l'interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo.

Tuttavia, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal prevede che gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare l'istanza nel corso dell'anno stesso. Ora, sebbene il ricorrente faccia valere una difficoltà finanziaria presente tanto nel 2003 quanto nel 2005, motivo che l'ha spinto nel 2005 a fare richiesta per il sussidio dei premi di cassa malati, l'ipotesi della lettera d non si realizza. Infatti, l'eventuale effettiva diminuzione del reddito nel corso dell'anno di competenza del sussidio, ossia nel 2003, doveva essere fatta valere quell'anno stesso, quindi nel 2003, quale eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (qui: 31 dicembre 2002). Formulando, invece, soltanto nel 2005 questa eccezione riferendosi però all'anno 2003, la richiesta dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva, perciò non può essere accolta.

Inoltre il Consiglio di Stato, come visto, ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica dell'art. 28 LCAMal, potevano essere chiesti nell'anno di competenza del sussidio se erano date determinate condizioni sopra elencate (cfr. consid. 5).

Queste situazioni, in concreto, non si sono verificate. Peraltro, la richiesta è stata effettuata due anni dopo l'anno di competenza per il quale l'assicurato ha chiesto il sussidio (2003).

Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile.

                                   7.   Giusta l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dalla ricorrente, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

Inoltre, per l’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

                                   8.   Nella fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio l'insorgente fa valere la sua necessità attuale (nel 2005) di disporre di un aiuto concreto da parte dello Stato, al fine di poter fronteggiare il pagamento dei premi arretrati di cassa malati per i quali è stato escusso dall'assicuratore malattia. L'assicurato sostiene che le vicissitudini che l'hanno accompagnato negli ultimi anni non l'hanno reso attento della sua possibilità di chiedere – a suo tempo - i sussidi di cassa malati, motivo per cui l'assicuratore malattia sta ora rivendicando il pagamento degli arretrati anche nei confronti della moglie, la quale vede messa a rischio la sua attività indipendente.

Va in proposito osservato che la circostanza secondo cui le sue precarie condizioni fisiche e psichiche hanno fatto sì che "non ero in grado di assumere delle responsabilità" (doc. V), anche nel 2003, e quindi inviare per tempo all'UAM, ovvero entro il 31 dicembre 2002, l'apposito formulario per la richiesta del sussidio di cassa malati, non lo soccorre nel suo ritardo. Il TCA rileva, infatti, che nel maggio 2000 l'assicurato si è sposato, per cui, come egli stesso ha affermato, sua moglie si è occupata di lui e l'ha aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo. Di conseguenza, è corretto affermare che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche di quella che qui ci occupa.

Va poi rilevato che, anche volendo ritenere, l'insorgente non fosse in grado, a quel momento, di fare regolare e tempestiva richiesta per l'ottenimento del sussidio di cassa malati, la presentazione della richiesta oltre 2 anni dopo la scadenza del termine (31 dicembre 2002) appare decisamente eccessiva.

Stante quanto precede, il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio. Pur se umanamente comprensibile, la sua situazione passata non può giustificare la concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2003. Le gravi difficoltà per uscire dalla dipendenza sono note al Tribunale e certamente è lodevole l'impegno messo in atto dal ricorrente con l'aiuto della moglie. Il giudice è però obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso delicato come quello del ricorrente. Le difficoltà del vissuto di RI 1 poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM non sono, purtroppo, un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Da quanto precede discende dunque che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili in applicazione della LPAmm.

La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso: STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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