Raccomandata
Incarto n. 36.2006.155 cs
Lugano 9 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio (recte: 6 luglio) 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 giugno 2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1 ha postulato, il 7 agosto 2005 (doc. 1), la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l’anno 2005.
B. La richiesta è stata respinta in quanto tardiva, mentre il reclamo è stato dichiarato irricevibile, poiché presentato tardivamente (doc. 4).
C. Con ricorso datato 5 luglio 2006, completato su ingiunzione del Giudice delegato del TCA il 7 settembre 2006, RI 1 ha contestato la predetta decisione indicando di aver trasmesso la documentazione richiestagli dall’UAM, ossia la documentazione attestante le entrate lorde mensili relative agli ultimi 6 mesi, in data 24 agosto 2005 e di non aver mai ricevuto alcuna risposta (doc. IX).
D. Mediante osservazioni 12 ottobre 2006 l’amministrazione propone di respingere il ricorso (doc. XI).
E. Con scritto 17 novembre 2006 il TCA ha chiesto all’UAM di trasmettere a questo Tribunale la decisione formale del 30 settembre 2005, tramite la quale ha respinto la richiesta dell’assicurato (doc. XIII).
F. Il 21 novembre 2005 l’autorità cantonale ha indicato “che il nostro Ufficio non dispone delle copie delle decisioni emesse nei riguardi degli assicurati che hanno inoltrato la richiesta del sussidio dell’assicurazione malattia (fatta eccezione delle decisioni su reclamo e delle decisioni relative ad istanze di revisione).
Con la presente confermiamo comunque che in data 30.09.2005 il nostro Ufficio ha rilasciato nei riguardi del signor RI 1 una decisione di carattere negativo in relazione all’istanza di sussidio avanzata per l’anno 2005, dal momento che la stessa risulta essere stata inviata tardivamente.” (doc. XIV).
G. Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente è rimasto silente (doc. XV).
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
2. L’art. 76 cpv. 1 e 4 LCAMal, nel suo tenore valido fino al 3 luglio 2006 e applicabile in concreto ritenuto che la decisione formale contro cui è stato interposto il reclamo dichiarato tardivo è del 30 settembre 2005, prevede che
1 Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione.
(…)
4 E’ applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative”
Per inciso va osservato, da un lato, che l’art. 76 cpv. 1 LCAMal è stato modificato con effetto dal 4 luglio 2006, come segue:
“Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.”
Dall’altro, che il cpv. 4 è stato abrogato (cfr. BU 30/2006 pag. 201-203).
A seguito dell’abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal alle procedure dinanzi al TCA relative ai ricorsi contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1 dell’art. 76 LCAMal interposti, giusta l’art. 76 cpv. 3 LCAMal, entro 30 giorni dalla notificazione è applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni – LPTCA.
L’art. 10 della Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm), relativo al computo dei termini, enuncia che:
“1Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.
2Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell’ ultimo mese il termine scade l’ ultimo giorno di detto mese.
3Se l’ ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
4Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.”
Giusta l’art. 13 LPamm
Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti dalla legge o fissati dal Giudice non decorrono:
a) sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale;
b) dal 15 luglio al 15 agosto.
Sono escluse dalle ferie le procedure provvisionali.”
3. Nell’evenienza concreta l’UAM afferma di non aver copia della decisione formale ma conferma che “in data 30.09.2005 il nostro Ufficio ha rilasciato nei riguardi del signor RI 1 una decisione di carattere negativo all’istanza di sussidio avanzata per l’anno 2005.” (doc. XIV).
L’insorgente nel ricorso sembra affermare di non aver ricevuto un riscontro alla sua richiesta di sussidio inoltrata nel mese di agosto 2005, mentre chiamato a presentare osservazioni in merito alle affermazioni dell’UAM è rimasto silente (doc. I e XV).
Tuttavia, con scritto del 25 marzo 2006 all’UAM, a proposito delle richieste di sussidio per gli anni 2004 e 2005, l’insorgente aveva rilevato che:
“Ich erhielt dort die Formulare für die Jahre 2004 und 2005, welche ich ausfüllte und in Ihr Amt schickte. Auf Ihre Anfrage hin versuchte ich Ihnen meine Situation zu schildern. Den darauf erfolgten negativen Bescheid fochte ich zwar fristgerecht an, jedoch naiverweise nicht eingeschrieben und auch ohne Kopie angefertigt zu haben. Da nach längerer Zeit noch immer keine Antwort erfolgte, fragte ich telefonisch in Ihrem Amt nach. Ich erhielt zur Antwort, dass der Bescheid wohl noch folgen würde. Dies alles auf italienisch, weshalb ich durchaus etwas falsch verstanden haben kann.“ (doc. 2, sottolineatura del redattore).
L’insorgente, nella citata lettera, ha pertanto ammesso di aver ricevuto la decisone negativa e di averla impugnata senza tuttavia aver trasmesso il reclamo tramite raccomandata e senza averne tenuta una copia.
Lo scritto del 25 marzo 2006 è per contro stato trasmesso all’UAM diversi mesi dopo la notifica della decisione formale.
4. Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
5. Per quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).
6. In concreto, alla luce della sopra citata giurisprudenza e delle ammissioni del ricorrente, a giusta ragione l’UAM ha dichiarato tardivo il reclamo del 25 marzo 2006 contro la decisione del 30 settembre 2005. Infatti l’interessato, che riconosce di aver ricevuto una decisione (cfr. doc. 2), seppur senza indicarne la data, ha pure ammesso di averla impugnata senza tuttavia aver tenuto una copia del reclamo e senza aver spedito il reclamo per raccomandata (“Den darauf erfolgten negativen Bescheid fochte ich zwar fristgerecht an, jedoch naiverweise nicht eingeschrieben und auch ohne Kopie angefertigt zu haben”, doc. 2). In queste condizioni, non avendo l’insorgente comprovato l’invio del reclamo entro il termine di 30 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 76 LCAMal, lo scritto del 25 marzo 2006, da intendere quale reclamo, va dichiarato tardivo.
Del resto tale scritto nemmeno poteva essere ritenuto quale domanda di revisione ai sensi dell’art. 48 Reg.LCAMal, secondo cui gli assicurati possono presentare in ogni momento un’istanza di revisione del sussidio a seguito dell’emissione di una tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento oppure per le situazioni di cui all’art. 67 Reg.LCAMal, segnatamente il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, persone sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-- secondo il biennio fiscale determinante, persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale, cessazione definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o invalidità, cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale, diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
In effetti il ricorrente nell’atto del 25 marzo 2006 non ha in alcun modo fatto valere che nel corso dell’anno si sarebbe verificata una delle condizioni per richiedere la revisione del rifiuto di concedergli il sussidio per il 2005.
Di conseguenza, trattandosi di un reclamo contro la decisione formale del 30 settembre 2005, lo stesso andava interposto all’UAM entro 30 giorni dalla notificazione del citato provvedimento ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal.
A titolo abbondanziale va in ogni caso evidenziato che le considerazioni esposte da questa Corte nella sentenza emessa in data odierna relativa alla conferma del rifiuto di concedere all’assicurato i sussidi della cassa malati per il 2004 (cfr. inc. 36.2006.154), valgono mutatis mutandis anche per quanto attiene al diniego dei sussidi per l’anno 2005. Per cui, anche se il reclamo fosse stato tempestivo, il sussidio non andava comunque accordato, poiché la richiesta doveva essere presentata in precedenza, ossia entro la fine del 2004 (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal e inc. 36.2006.154).
7. Infine, l’insorgente afferma che “questo confusione è anche dovuta al fatto che non ho potuto sempre esprimermi nella mia lingua madre e anche dall’altre parte non sempre ho trovato una persona disponibile a parlare in tedesco.” (doc. IX).
A questo proposito va rammentato che in DTF 128 V 34, a proposito della territorialità della lingua (art. 70 cpv. 2 Cost.), il TFA ha affermato:
“aa) D'après la jurisprudence rendue sous l'empire de la Constitution de 1874, la liberté de la langue faisait partie des libertés non écrites de la Constitution fédérale. Elle garantit l'usage de la langue maternelle, ou d'une autre langue proche, voire de toute langue de son choix. Lorsque cette langue est en même temps une langue nationale, son emploi était en outre protégé par l'art. 116 al. 1 aCst. Dans les rapports avec les autorités toutefois, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières (par exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH), il n'existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné. Ces principes ont été formalisés dans la Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70 (sur ces divers points: ATF 127 V 225 consid. 3b/aa et les références citées).
bb) Le principe de la territorialité des langues a pour conséquence que les parties doivent s'adresser aux autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton (ATF 108 V 208; RDAT 1993 II no 78 p. 215; MARCO BORGHI, Langues nationales et langues officielles, in: THÜRER/AUBERT/MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37 ch. 39; en ce qui concerne la procédure administrative dans le domaine de l'assurance-invalidité: STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 125 sv.). Selon la jurisprudence, dans les relations avec ses autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue, fût-elle l'une des langues officielles de la Confédération (SJ 1998 p. 312 consid. 3 et les références).”
Per cui nel caso di specie l’insorgente non può lamentarsi di non aver trovato interlocutori con i quali parlare nella sua lingua madre. Inoltre, va comunque evidenziato come le asserite difficoltà linguistiche non hanno impedito all’insorgente di inoltrare le domande di sussidio per il 2004 e per il 2005, di rispondere alle richieste dell’amministrazione in ambito di accertamento dei redditi (cfr. allegati al doc. 1), di inoltrare, a suo dire, un reclamo (cfr. doc. 2), di rivolgersi, con uno scritto in tedesco, ad un funzionario del Cantone e di impugnare la decisione litigiosa al TCA.
In questo senso le difficoltà linguistiche non sono state di impedimento per la salvaguardia dei suoi diritti.
La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
8. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti