Raccomandata
Incarto n. 36.2006.137 ir/td
Lugano 4 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 11 luglio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
che RI 1, assicurata presso CO 1 per la base, è in cura presso il Dr. __________ di __________ per una follicolite cronico-nodulare;
che l'assicuratore ha rifiutato, dopo acquisizione di informazioni, di assumere i costi delle cure richiamando l'art. 5 All. 1 Opre;
che conseguentemente CO 1 si è rifiutata di rimborsare RI 1 per la spesa di CHF 677.35 a fronte delle cure (Laser terapia) ottenute dal professionista;
che RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni aggravandosi contro lo scritto 29 maggio 2006 di CO 1, ossia contro la comunicazione di rifiuto di assunzione dei costi di cura;
che l'atto è stato intimato all'assicuratore il 12 luglio 2006 e CO 1 ha segnalato, il 2 agosto 2006, l'assenza di una richiesta di emanazione di una decisione;
che il giudice delegato si è rivolto a CO 1 nei seguenti termini:
" Rilevo che il 20 giugno 2006 il signor RA 1 aveva – senza usare le parole precise – sostanzialmente chiesto l’emanazione di una decisione.
In ogni caso il ricorso stesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni rappresenta una richiesta formale di emanazione di una decisione.
Nell’ambito dell’assicurazione malattia l’assicuratore deve emanare una decisione formale avverso la quale l’assicurato, se non condivide il contenuto della stessa, può inoltrare opposizione. Solo contro la decisione su opposizione dell’assicuratore l’interessato può aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Ebbene per l’emanazione della decisione formale, ritenuto come la cittadinanza non sia tutta composta da giuristi, non si possono pretendere richieste formali e precise con l’impiego delle espressioni contenute nella legge. Nello scritto 20 giugno 2006 il signor RA 1 manifesta la sua disapprovazione per la presa di posizione dell’assicuratore, e chiede “una sollecita revisione della vs. decisione”. Credo che la richiesta del signor RA 1 fosse abbastanza esplicita.
Vi invito a prendere posizione specifica in merito, eventualmente rendendo la decisione formale che ritenete non sia stata richiesta." (Doc. IV)
che, alla luce di ciò, CO 1 ha emanato una formale decisione in cui ha ribadito il rifiuto ad assumersi i costi di cura, decisione munita dell'indicazione dei rimedi di diritto;
che la decisione è stata trasmessa al padre della giovane ricorrente, da poco diciassettenne;
che l'emanazione della decisione rende privo d'oggetto il ricorso per denegata giustizia;
che non si giustifica caricare all'assicuratore una tassa di giustizia pur non avendo - lo stesso - sollecitamente reagito alle richieste della ricorrente e neppure al ricorso, e pur avendo rilasciato una presa di posizione - pendente causa - a poco dire sconcertante come stigmatizzato nello scritto 7 agosto 2006;
che la decisione formale 14 agosto 2006 potrà ora fare l'oggetto di opposizione da parte della signorina RI 1;
che il giudice non deve qui esaminare se le pretese di rimborso siano fondate o meno;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato siccome privo d'oggetto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici