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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2006 36.2006.13

2 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,407 parole·~7 min·4

Riassunto

Ricorso al TCA in assenza di una decisione impugnabile neppure richiesta all'assicuratore. Assenza dei presupposti per una denegata giustizia.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.13   ir/td

Lugano 2 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

Cassa Malati CO 1   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che con scritto 20/23 dicembre 2005 RI 1, rappresentata dal marito RA 1, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto rivolto apparentemente sia nei confronti dell'assicuratore malattie che copre le prestazioni complementari - __________ - che nei confronti dell'assicuratore di base CO 1;

                                     -   che, per quanto riguarda le coperture complementari, l'incarto - registrato con il numero 36.2005.229 - sarà evaso con decisione separata;

                                     -   che, in sostanza, per quanto desumibile dagli atti RI 1 era assicurata nel 2005 presso CO 1 per la copertura obbligatoria contro le malattie;

                                     -   che dal 30 settembre al 1° ottobre RI 1 è stata ricoverata alla Clinica __________ di __________, dove si è sottoposta ad un intervento chirurgico alle vene delle gambe;

                                     -   che le prestazioni sono state fatturate dalla Clinica il 30 settembre 2005 ed alla signora RI 1 è stato chiesto il versamento di CHF 9'210.-- composto dalle spese per la camera (2 giorni) a CHF 580.-- al giorno, dalle spese di anestesia per CHF 1'850.-- (con dettaglio della fatturazione trasmesso all'assicurata), dalla "Operations-Grundpauschale" di CHF 1'300.- e dai supplementi a questa posta per CHF 4'550.-- nonché dal forfait per materiale e medicamenti cifrato in CHF 350.--;

                                     -   che parallelamente il dott. __________ di __________ ha fatturato CHF 5'160.- per l'intervento (CHF 3'600.--), per l'assistenza (CHF 1'200.--) e per le visite e rapporti (complessivamente CHF 360.--);

                                     -   che il marito di RI 1, RA 1, ha trasmesso all'assicuratore di base CO 1 ed a __________ le fatture, con scritto 20/23 dicembre 2005 l’assicurata, sempre rappresentata dal marito, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, segnalando un rimborso di __________ di CHF 2'597.60 complessivi insufficiente e lamentando l'agire di CO 1 che non ha assunto le spese;

                                     -   che, più dettagliatamente, RI 1 ha specificato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di avere avvisato la settimana prima dell’intervento CO 1 che lo avrebbe informato che solo una piccola parte delle spese sarebbe stata rimborsata, al ” … massimo quello che sarebbe costato in un ospedale più vicino al mio domicilio”;

                                     -   che, ricevute le fatture CO 1 le ha rinviate all’assicurata  senza versare niente e senza ammettere un suo obbligo di rimborso;

                                     -   che, alla luce dell’esposto 20/23 dicembre 2005, il Giudice delegato ha chiesto, con scritto 18 gennaio 2006, chiarimenti al rappresentante della signora RI 1. In particolare  è stato domandato di specificare se “ad CO 1 è stata richiesta l'emanazione di una decisione formale rispettivamente l'emanazione di una decisione su opposizione (se una decisione su opposizione fosse stata emessa La invito a trasmetterla al TCA a stretto giro di posta)”,

                                     -   che una copia della lettera è stata trasmessa all’assicuratore di base;

                                     -   che con lettera 20/23 gennaio 2006 il signor RA 1 ha ribadito, con dovizia di particolari, il suo contatto il 13 giugno 2005 con una funzionaria di CO 1, l’informazione alla stessa dell’intervento prospettato, il tenore della risposta ottenuta dall'assicurazione di base ed ha rammentato la successiva informazione da lui fornita il 28 settembre 2005 relativa all’imminenza dell’intervento;

                                     -   che implicitamente il signor RA 1 non ha indicato richiesta di emanazione di una decisione formale o di una decisione su opposizione, e che tali decisioni non sono state emanate sino ad oggi;

                                     -   che non sono state acquisite ulteriori prove e all’assicuratore – oltre la trasmissione dello scritto 18 gennaio 2006 accompagnante copia del ricorso/petizione 20/23 dicembre 2005 - non è stato chiesto di fornire un allegato di risposta di causa alla luce dell’esito del gravame;

                                     -   che lo scritto 20/23 dicembre 2005 di RA 1 per conto della moglie va inteso quale ricorso per denegata giustizia in assenza di decisione impugnabile;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMal, modifiche che – come la LPGA stessa – trovano diretta ed immediata applicazione al caso di specie poiché i fatti oggetto del contendere sono successivi all’entrata in vigenza del nuovo corpo normativo;

                                     -   che per l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA dall’assicuratore malattia possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;

                                     -   che contro le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

                                     -   che va ricordato come, alla luce della giurisprudenza, l’amministrazione chiamata ad emanare le sue decisioni deve provvedere in un termine congruo alla luce della complessità del caso, degli accertamenti necessari e delle difficoltà giuridiche della fattispecie. Il termine di 30 giorni precedentemente fissato dall’art. 80 LAMal è stato abrogato dal legislatore. All’amministrazione deve quindi essere lasciato un termine adeguato per esprimersi in merito alla richiesta di emanazione di decisione da parte dell’assicurato. In una recente fattispecie giudicata da questo Tribunale un termine di 3 mesi è stato considerato eccessivo per decidere formalmente sull’opposizione interposta a decisione avente per oggetto la sospensione delle prestazioni da parte dell’assicuratore (cfr. decisione 19 gennaio 2006 in re V., 36.2005.202);

                                     -   che nel caso di specie l’atto 20/23 dicembre 2005 di RA 1 per conto della moglie, per quanto rivolto nei confronti di CO 1, che copre l’assicurazione di base, potrebbe solo essere inteso quale ricorso per denegata giustizia;

                                     -   che, in assenza della richiesta formale di emanazione di una decisione da parte dell’assicuratore, e comunque visto il tempo intercorso tra i fatti ed il momento in cui il gravame è stato incoato, non può essere pacificamente ritenuto un ingiustificato ritardo nell’evasione delle richieste dell’assicurata;

                                     -   che RI 1 potrà domandare ad CO 1 l’emanazione di una decisione formale contro cui inoltrare – semmai – opposizione. Avverso la decisione su opposizione sarà di seguito possibile adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

                                     -   che, anche alla luce dell’esito del ricorso, non si percepiscono tasse e spese e non si concedono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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