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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.07.2006 36.2006.112

20 luglio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,190 parole·~16 min·1

Riassunto

Sussidio per 2006. Calcolo autonomo del reddito lordo conseguito come allieva infermiera nell'anno scolastico 2005/06. Totale è inferiore al reddito lordo realizzato nel 2003. Il primo reddito va commutato con tabelle. Reddito imponibile superiore al limite.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.112   TB

Lugano 20 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 28 aprile 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Studentessa, RI 1 ha tempestivamente postulato la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006, corredando l'istanza con la notifica di tassazione 2003. L'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) ha respinto la domanda per superamento dei limiti di reddito (doc. 2).

                                  B.   Con reclamo del 9 marzo 2006 (doc. 2) l'assicurata fa valere di essere al 2° anno della scuola infermieri e che la sua situazione finanziaria è peggiorata dal 2003. Le sue entrate consistono nella borsa di studio per riqualificazione professionale che le ha concesso il Cantone, ma sostiene di non farcela ugualmente a fare fronte a tutte le spese derivanti dal vivere da sola.

Sulla scorta dei certificati prodotti dall'assicurata concernenti i redditi che avrebbe conseguito durante l'anno scolastico 2005/2006 (docc. 5 e 6), con decisione su reclamo del 28 aprile 2006 (doc. A1) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto di concessione del sussidio di cassa malati, poiché calcolando autonomamente il reddito lordo dell'assicurata e trasformandolo a mano delle apposite tabelle in ipotetico reddito imponibile, il limite di reddito di Fr. 20'000.- risulta ancora superato.

                                  C.   Con ricorso del 22 maggio 2006 (doc. I) l'assicurata chiede di rivedere la decisione negativa, siccome altre sue compagne di scuola, anch'esse beneficiarie di una borsa di studio e quindi nella sua medesima situazione, riceverebbero per contro il sussidio per i premi di cassa malati. Aggiunge inoltre che il calcolo eseguito per la fissazione dell'importo dell'assegno per la riqualificazione è stato fatto come se percepisse il sussidio qui richiesto, perciò ora le mancherebbero proprio i soldi necessari per fare fronte ai costi dell'assicurazione malattia.

Malgrado l'accertata diminuzione del reddito lordo annuo nell'anno scolastico 2005/2006 (Fr. 33'055.- rispetto a Fr. 40'503.- nel 2003, importo quest'ultimo tuttavia netto e che, lordo, supera ulteriormente l'importo accertato autonomamente dall'UAM per il 2006), la commutazione del reddito lordo mensile (Fr. 2'754,60) secondo le tabelle ufficiali di conversione supera (Fr. 24'000.-) comunque il limite di reddito per persone sole fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2006 (Fr. 20'000.-). L'UAM ha quindi proposto la reiezione del ricorso, osservando che anche la notifica di tassazione 2004, seppure non applicabile in concreto, non verrebbe comunque in aiuto alla ricorrente, riportando un reddito imponibile esuberante il  parametro stabilito dal Consiglio di Stato (doc. III).

in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 8 delle considerazioni di diritto.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal. Per i sussidi per l’anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo con il DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 30'000.-, mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.- massimi a partire dal 2° figlio e da CHF 35'000.- a CHF 54'000.- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.".

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.

                                   5.   A proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; ultima: STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così espresso:

"  2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature della redattrice).

                                   6.   In presenza di elementi che indicano che il reddito lordo dell'assicurata è diminuito rispetto al reddito lordo accertato mediante la notifica di tassazione applicabile, l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal, l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliate al caso concreto in cui vengono applicate.

Anche in questa sede, come in numerose altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e R.S., Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi concetti vanno ribaditi.

L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge impone.

Come già nella decisione su reclamo, anche in sede di risposta l'UAM ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito lordo della ricorrente conseguito nell'anno scolastico 2005/2006, portante sui mesi da ottobre 2005 a settembre 2006 – più recenti elementi a disposizione e dunque più prossimi all'anno del sussidio - per verificare se fossero dati i presupposti, alla luce delle tabelle di conversione, per concederle ugualmente il sussidio per il 2006. Sulla scorta dei certificati prodotti dall'assicurata, la convenuta ha inizialmente determinato i redditi lordi in Fr. 33'847,35, mentre in sede di risposta, sulla scorta di ulteriori certificati di salario, è emerso che il guadagno lordo della ricorrente assommava a Fr. 33'055.- (Fr. 1'472.- + Fr. 1'472.- + Fr. 1'092.- + Fr. 1'268.- + Fr. 1'240.- + Fr. 937.- + Fr. 1'479.- + Fr. 47.- + Fr. 1'479.- + Fr. 1'479.- salario (doc. A15) + Fr. 6'850.- assegno di riqualificazione per la copertura dei costi generali + Fr. 14'240.- assegno di riqualificazione per la copertura dei costi di formazione). I dati utilizzati dall'UAM hanno trovato conferma nella comunicazione 5 luglio 2006 dell'Ospedale __________ di __________ (doc. VIbis).

Può essere lasciata aperta la questione a sapere se - stante il fatto che il salario futuro di RI 1 è noto (doc. A15) - l'UAM non avrebbe invece dovuto considerare gli introiti conseguiti nel 2006 a partire dal 1. gennaio e ritenere i salari previsti per gli allievi del 3° anno per ottobre/novembre e dicembre 2006, in effetti il sussidio non potrebbe essere accolto neppure in quel caso come si vedrà in corso di motivazione. Ebbene, come indicato correttamente dall'amministrazione, RI 1 può contare su un introito lordo di CHF 33'055.-- dall'ottobre 2005 al settembre 2006.

Per contro, i dati fiscali desunti dalla notifica di tassazione 2003 evidenziano un reddito netto (e non più lordo, come accadeva fino al biennio 2001/2002, ovvero con le notifiche di tassazione praenumerando: STCA del 6 aprile 2006 nella causa C.C., Inc. n. 36.2006.37) accertato di Fr. 40'503.- (Fr. 39'322.- reddito da attività dipendente + Fr. 1'181.reddito da attività accessoria: doc. 4), ciò che comporta, manifestamente, che il reddito lordo sia ancora superiore.

Esistendo, quindi, un'evidente ed importante diminuzione di reddito lordo rispetto all'importo (lordo) stabilito con la tassazione fiscale applicabile (2003) (art. 67 lett. m RLCAMal), il passo successivo è di convertire il reddito lordo più recente accertato con le apposite tabelle.

Mensilmente, il reddito lordo medio guadagnato dalla ricorrente nel periodo preso in esame assomma pertanto a Fr. 2'754,60 (Fr. 33'055.- : 12 mesi) che, situandosi fra i limiti di Fr. 2'701.e di Fr. 2'800.- previsti dalla tabella di conversione per le persone sole, corrisponde ad un reddito imponibile di Fr. 24'000.-. Pertanto, neppure questo importo permette di concedere alla richiedente il sussidio per il 2006, superando, come anche già con la notifica di tassazione 2003 che il Consiglio di Stato ha dichiarato applicabile per i sussidi chiesti per l'anno 2006, il limite di reddito che il medesimo ha fissato in Fr. 20'000.-.

In queste circostanze, è corretto affermare che il limite di reddito di Fr. 20'000.- viene superato dalla ricorrente e, purtroppo, la sua richiesta di beneficiare della riduzione del premio di cassa malati va di conseguenza respinta.

                                   7.   Va da ultimo rilevato che l’autorità amministrativa non può, come richiede l'interessata, fare uso della decisione di tassazione 2004 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:

"  (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002. (…).".

Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2003, la decisione di tassazione per l'anno 2004 allegata dalla ricorrente non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale (da ultimo: STCA del 20 gennaio 2006 in re D., 36.2005.170),

"  La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati.".

Infine, viene a cadere la lamentela sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati, non potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche (DTF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5).

                                   8.   Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

                                         A seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato. Per esplicita volontà del legislatore, in questo senso il Messaggio 7 marzo 2006 no. 5759 al commento all’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge citato:

"  “Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”

                                         La commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006, ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si percepiscono tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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