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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2005 36.2005.97

21 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,684 parole·~8 min·3

Riassunto

Decisione dell'assicuratore che accerta il proprio credito e rigetta l'opposizione interposta dall'assicurata a PE. Solidarietà tra coniugi.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.97    

Lugano 21 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 26 luglio 2005 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 11 luglio 2005 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                  A.   Con decisione su opposizione 6 giugno 2005 ha rigettato l'opposizione interposta dall'assicurata al PE __________ dell'UE di __________.

                                         La decisione trae la sua origine dal fatto che, nel corso del 2002, RI 1 ed il marito __________ erano assicurati per la copertura obbligatoria presso CO 1 con premio di CHF 283,50 per assicurato (doc. _ e _). Nel corso del 2002 l'assicuratore ha allestito 4 conteggi destinati agli assicurati con i quali ha chiesto sia ad __________ che alla moglie RI 1 il versamento di franchigia e partecipazioni.

                                         Ritenuto il mancato pagamento dei premi dal gennaio al settembre 2002 per CHF 5'103.--, di partecipazioni alla luce dei conteggi 200229, 200214, 200215 e 200211 (doc. _ a _) per complessivi CHF 563,50 e di spese "contenzioso" per CHF 60.--, CO 1 ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di RI 1 (Doc. _) nei cui confronti ha fatto spiccare il PE __________ datato 14 ottobre 2002 indicante quale debitore solidale __________. Come appare dal doc. _ (PE citato) non risulta essere stata interposta opposizione all'atto esecutivo ed il successivo 25 settembre 2003 in favore di CO 1 è stato rilasciato un attestato di carenza beni (doc. _) per un importo complessivo scoperto di complessivi CHF 6'083,75 ed indicante debitrice RI 1 debitore solidale __________.

                                         Con scritto 19 aprile 2005 CO 1 ha inoltrato all'UE di __________ una domanda d'esecuzione fondata sull'attestato di carenza beni citato. Debitrice RI 1. Al PE __________ l'escussa ha interposto opposizione che l'assicuratore ha rigettato il 6 giugno 2005.

                                         Avverso tale decisione RI 1 ha inoltrato opposizione respinta con la decisione su opposizione evocata.

                                  B.   Avverso quest'ultimo atto RI 1 ha inoltrato ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in cui evoca l'esistenza, dal 1975, di una azienda famigliare di metalcostruzioni, che la collaborazione dell'ex nuora avrebbe portato fuori dal controllo della ricorrente. L'azienda è fallita nel 2003. RI 1 indica di vivere con l'AVS minima. Segnalando tale difficile situazione l'assicurata chiede sostanzialmente l'intervento del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

                                         Dal canto suo CO 1 propone la reiezione del gravame rammentando i fatti, confermando il suo credito e ribadendo il suo buon diritto all'incasso.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         nel merito

                                   2.   Va rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) a seguito della quale il legislatore ha apportato delle modifiche alla LAMal. Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Dal profilo procedurale la LPGA è invece immediatamente applicabile. Nel merito si applicano le disposizioni in vigore in precedenza, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda, di regola, sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02).

                                         Ogni riferimento alle norme di merito della LAMal applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002 mentre proceduralmente è applicabile la LPGA.

                                   3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempre che la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4). L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

                                   4.   Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

                                         Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 300.--  franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249, in precedenza fr. 230). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

                                         A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 2005 a fr. 500, 1000, 1500 e 2500 (cfr. RU 2004 3437; in precedenza a 400, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati adulti e a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

                                         In virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.

                                   5.   Nel caso concreto il credito della Cassa precedente non è stato minimamente contestato dalla ricorrente. Lo stesso è già stato oggetto di procedura esecutiva da parte dell'assicuratore.

                                         A prescindere da ciò la documentazione agli atti dimostra, a non averne dubbio, la fondatezza della pretesa di CO 1 nei confronti dell'escussa, sia quale debitrice personale degli importi, sia quale debitrice solidale con il marito.

                                         La questione non merita approfondimento ulteriore. Resta da osservare che la ricorrente postula l'annullamento della decisione indicando difficoltà finanziarie. Effettivamente, dalla descrizione della ricorrente l'azienda famigliare si è trovata in grande difficoltà, fallendo, e causando problemi notevoli alla signora RI 1.

                                         La signora vive di AVS, non è noto se siano state chieste prestazioni complementari all'Istituto delle Assicurazioni Sociali. Si può senz'altro ritenere che la ricorrente risenta di un grave disagio ciò che però non permette al giudice di non ritenere fondato il diritto dell'assicuratore.

                                   6.   Per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione, il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p. 197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E. con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima avere formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

                                         Alla luce di quanto precede la decisione impugnata merita tutela. L’opposizione interposta al PE __________ datato 26 febbraio 2004 emesso dall’UE __________ è respinta in via definitiva. Non si giustifica il carico di tasse di giustizia e spese e non vengono attribuite ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE 25 aprile 2005 n° __________ per un importo di CHF 5'873,50 oltre CHF 60.-- di spese.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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