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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.12.2005 36.2005.214

20 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·767 parole·~4 min·5

Riassunto

Impugnazione intempestiva di decisione su recalmo dell'amministrazione in materia di rifiuto di sussidio nell'assicurazione malattia. Il termine di 30 giorni fissato dalla norma applicabile é superato.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.214   ir/td

Lugano 20 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 25 agosto 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che con decisione su reclamo 25 agosto 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta di sussidio 2005 formulata da RI 1 siccome intempestiva;

                                     -   che con invio 5/6 dicembre 2005 RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni argomentando le sue ragioni e chiedendo giustizia;

                                     -   che alla luce delle date del provvedimento impugnato e del gravame il giudice delegato ha chiesto al ricorrente - a fronte del termine d'impugnativa "apparentemente … scaduto" - di giustificare tale ritardo;

                                     -   che RI 1 ha preso posizione in merito con lungo scritto 14 dicembre 2005 in cui evidenzia che tra la decisione 25 agosto ed il gravame "… veniva proposto di avviare la nuova procedura di reclamo (al) … Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, forse per un errore di valutazione, non sentendomi in grado di affrontare un nuovo … reclamo … mi rivolsi alla protezione giuridica di mio padre … (che) mi rispose … avvertendomi che non trattavano simili casi". A fondamento del ritardo nell'inoltro del gravame RI 1 indica inoltre la giovane età e l'ancora poca capacità di districarsi in simili situazioni;

                                     che non è stata chiesta all'UAM una presa di posizione;

                                     -   che, dagli accertamenti compiuti, al più tardi in data 8 settembre 2005 RI 1 disponeva della decisione su reclamo 25 agosto 2005 intimatogli dall'amministrazione;

                                     -   che, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che, alla materia in discussione, è applicabile la LPAmm per il rinvio voluto con l'art. 76 cpv. 4 LCAMal;

                                     -   che, giusta l'art. 48 Pamm, l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

                                     -   che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 Pamm);

                                     -   che la competenza di questo Tribunale è data e la legittimazione attiva dell'insorgente è certa;

                                     -   che, giusta l'art. 75 cpv. 2 LCAMal il ricorso deve essere insinuato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata;

                                     -   che, essendo stabilito dalla legge, il termine è perentorio (art. 11 Pamm in questo senso anche art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l'art. 60 cpv. 2 LPGA);

                                     -   che, nelle procedure di ricorso, i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono: a) sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale; b) dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 Pamm);

                                     -   che, in concreto, la decisione 25 agosto 2005 dell'Ufficio Assicurazione Malattia è stata spedita al ricorrente e questi ne disponeva in ogni caso l'8 settembre 2005 al più tardi;

                                     -   che il termine per l'inoltro del gravame scadeva quindi - nella migliore delle ipotesi in favore di RI 1 - nella prima decina di ottobre;

                                     -   che il ricorso 5 dicembre 2005 appare chiaramente tardivo e va conseguentemente dichiarato irricevibile;

                                     -   che, nonostante il tenore dell'art. 28 LPAmm, si prescinde dal carico di tasse e spese alla parte ricorrente;

                                     -   che il presente giudizio è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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