Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.04.2006 36.2005.197

24 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,092 parole·~20 min·1

Riassunto

Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.197   cs

Lugano 24 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su reclamo del 18 ottobre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 ha postulato, il 13 febbraio 2005, la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005. L’istanza è stata respinta in quanto tardiva.        Il reclamo inoltrato dall’interessato non ha avuto miglior sorte ed è stato respinto con decisione del 18 ottobre 2005.

                                  B.   Tramite ricorso del 22 novembre 2005 RI 1, rappresentato dal padre RA 1, contesta la predetta decisione (doc. I). L’assicurato fa valere di aver ottenuto, nel 2004, il sussidio richiesto, malgrado l’invio del formulario nel corso di quell’anno. In particolare un funzionario del Comune di domicilio, nel 2003, avrebbe invitato la madre a chiedere il formulario per il sussidio del 2004 nei primi giorni di quell’anno. Malgrado ciò, l’UAM gli ha accordato il sussidio. L’insorgente ritiene che per l’anno 2005 devono valere le stesse regole, anche perché al momento del ritiro dei formulari in gennaio nessuno ha informato l’insorgente circa la possibile tardività della richiesta. L’assicurato contesta inoltre l’applicabilità dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, poiché il termine per l’eventuale referendum contro il nuovo articolo è scaduto solo il 4 febbraio 2005. Il ricorrente fa infine valere di rientrare nei parametri richiesti dalla legge per l’ottenimento dei sussidi.

                                  C.   Con osservazioni del 14 dicembre 2005 l’IAS propone la reiezione del ricorso con motivazioni che saranno riprese in seguito (doc. III).

                                  D.   Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto relativo al sussidio 2004 chiesto dal ricorrente (doc. VII). Con scritto del 2 marzo 2006 questo Tribunale ha informato l’insorgente che:

"  Dagli atti emerge che la richiesta per l’ottenimento del sussidio 2004 è datata 11 gennaio 2003 (verosimilmente si tratta in realtà dell’11 gennaio 2004, poiché l’IAS l’ha ricevuta il 13 gennaio 2004). Dagli atti emerge che l’IAS, in data 12 marzo 2004 ha scritto a RI 1 affermando che “lo scrivente Ufficio, dopo verifica della sua posizione fiscale, ha costatato che la competente autorità fiscale non ha ancora emesso una tassazione nei suoi confronti e presumibilmente la notifica di tassazione 2001/2002 (applicabile per stabilire il diritto al sussidio per l’anno 2004) non verrà notificata).” ed ha chiesto di conseguenza la trasmissione di documentazione attestante le entrate lorde degli ultimi sei mesi.

L’IAS, per calcolare il diritto al sussidio, ha fatto quindi riferimento all’accertamento autonomo del reddito." (Doc. VII)

                                         Con osservazioni del 10 marzo 2006 il rappresentante l’interessato ha rilevato che la domanda di sussidio 2004 è stata inoltrata a gennaio 2004 ed in maniera analoga è stata trattata la domanda 2005 trasmessa a gennaio dello stesso anno.

                                         in ordine

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Al caso di specie è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative in virtù del rinvio dell'art. 76 cpv. 4 LCAMal.

                                   3.   Va preliminarmente esaminato se l'impugnativa contro la decisione del 18 ottobre 2005, presentata il 22 novembre 2005, è tempestivo. Il ricorso deve infatti essere inoltrato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione su reclamo in applicazione dell’art. 76 cpv. 2 LCAMal. Se il termine per presentare ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito e la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37). Secondo costante giurisprudenza l’onere della prova dell’avvenuta notifica incombe all’autorità amministrativa (cfr. DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c).

                                   4.   Nella fattispecie in esame l'amministrazione non ha preso posizione in merito alla tempestività del ricorso. Tuttavia, in altre occasioni, il TCA ha già avuto modo di accertare che l’UAM, di regola, visto il gran numero di decisioni che emette mensilmente, effettua le notifiche tramite posta semplice (cfr., fra le tante, STCA del 9 novembre 2004, inc. 36.2004.94). L’insorgente afferma di aver ricevuto la decisione 5 giorni dopo la data riportata sulla medesima (18 ottobre 2005), circostanza non smentita dagli atti, il ricorso va considerato tempestivo. La questione non merita tuttavia ulteriori approfondimenti, ritenuto come il ricorso, come si vedrà, è comunque manifestamente infondato.

                                         nel merito

                                   5.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

                                   6.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   7.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata

      nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   8.   Nel caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal. Infatti, per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente), l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal). In concreto la richiesta doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre 2004 quando l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno. Se non avesse avuto a disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo. Il TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006, nella causa P., 36.2005.190; STCA del 7 novembre 2005, nella causa R., 36.2005.136). Va qui rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

                                         Anche se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005, come sostiene l’insorgente, non si applica al caso di specie (cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che i sussidi, anche prima della modifica dell’art. 28 LCAMal, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo in casi particolari, ossia quelli previsti dall’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, già in vigore in precedenza. Queste situazioni non sono adempiute nel caso concreto e non sono fatte valere dall’assicurato.

                                         La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

                                   9.   Tuttavia, per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

                                10.   Nel caso di specie l’insorgente sostiene che anche nel 2004 aveva chiesto il sussidio nell’anno di competenza, ottenendolo senza alcun problema. Egli in particolare rammenta di essersi recato in Comune nel corso del 2003, quando un funzionario gli ha consigliato di ritornare ad inizio dell’anno seguente per formulare  la richiesta. L’insorgente, perlomeno implicitamente, fa valere il principio della buona fede. Il diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge. Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

                                         1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                         2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                         3.   la promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato. Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

                                         Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68). Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

                                         4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è pregiudizievole;

                                         5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

                                         La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223). In merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390 segg.; KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg..

                                         Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto del 2004 relativo al ricorrente. Dagli atti emerge che l’interessato ha inoltrato la richiesta di sussidio per il 2004, l’11 gennaio 2003 (recte: 2004), ossia pochi giorni dopo il termine previsto dal regolamento, ottenendo il sussidio. Questa circostanza non è tuttavia sufficiente per far nascere un diritto all’ottenimento del sussidio anche per il 2005. Va innanzitutto rilevato che la presunta errata informazione dell’autorità comunale, è stata fornita solo una volta, nel 2003 per il sussidio del 2004. L’insorgente non sostiene infatti che la medesima informazione sia stata fornita anche nel 2004 per il sussidio del 2005 o negli anni precedenti. Si tratta pertanto di un caso isolato e non di una prassi sistematica e costante nel tempo che avrebbe potuto indurre l’insorgente a chiedere tardivamente, ogni anno, la concessione del sussidio. Questa presunta errata informazione, puntuale e limitata ad una sola precisa fattispecie, non può comportare un diritto all’ottenimento del sussidio anche per il 2005. La presunta errata informazione è infatti stata fornita limitatamente al 2004 e nell'ambito del sussidio per un periodo diverso da quello qui in discussione. Non trattandosi di una sostanziale prassi non può essere protetta la buona fede del ricorrente. La circostanza che quando l’insorgente ha ritirato il formulario per la richiesta del sussidio 2005, nel gennaio di quell’anno, nessun funzionario lo avrebbe informato del ritardo, non ha nessuna rilevanza. Infatti, da una parte, come visto, l’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, permette, in casi particolari, di chiedere il sussidio anche oltre il termine del 31 dicembre, d’altra parte, proprio perché il formulario è stato ritirato in ritardo anche un’eventuale comunicazione in tal senso non avrebbe permesso all’insorgente di agire tempestivamente. Non va poi dimenticato che competente a decidere circa la tempestività dell’inoltro delle richieste di sussidio è l’UAM e non l’autorità comunale, che si limita a fornire agli assicurati i formulari per le richieste dei sussidi ma non ha alcun potere decisionale in merito.

                                         Dalla circostanza che in una sola occasione l’UAM ha concesso il sussidio malgrado la tardività della domanda, l’insorgente non può, come detto, far derivare un diritto all’ottenimento del sussidio anche l’anno seguente. Non va poi dimenticato che l’art. 45 cpv. 1 e 2 Reg. LCAMal, permette, in casi particolari, di accordare il sussidio richiesto nell’anno di competenza del medesimo (cfr. ad esempio, per il caso di specie, gli art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal in relazione con l’art. 67 let. e Reg. LCAMal). Per cui non è possibile escludere che in un caso particolare, in applicazione dell’art. 45 Reg. LCAMal, o per una svista, l’UAM abbia concesso il sussidio malgrado il ritardo nell’inoltro della domanda. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, rilevata la mancanza di continuità nell’assegnazione di un sussidio tardivo, la decisione dell’UAM va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

                                11.   Stante quanto precede, a prescindere dalla circostanza che l’insorgente rientra nei parametri previsti dalla legge per ottenere il sussidio del 2005, non essendoci adeguate motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio dell’istanza di sussidio la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili. Il giudice, pur cosciente delle ristrettezze in cui si trova il ricorrente, deve applicare le norme vigenti secondo prassi e non può scartarne l'applicazione. Ciò anche quando il risultato che ne deriva appare iniquo nelle sue conseguenze. Alla luce della LPAmm si imporrebbe il  carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2005.197 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.04.2006 36.2005.197 — Swissrulings